CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 46578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 del TRIBUNALE dLECCE gp:(4).bk.5( R'7,5a.r dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 23 settembre 2020 il Tribunale di Brindisi ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di cui all'art.660 cod.pen., oggetto di contestazione. La pena inflitta è di euro 250,00 di ammenda per ciascuna. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto atti di appello, qualificati come ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] deducendo, essenzialmente, plurimi vizi di motivazione. 3. I ricorsi, così come qualificati, vanno dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di doglianze in fatto tese ad ottenere diversa valutazione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]