CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 08352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9764 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5904/24/18, depositata in data 15 giugno 2018, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. SCANDISUD di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in data 15 gennaio 2019 notificava all'Agenzia delle entrate- Riscossione ricorso per cassazione avverso la sentenza della Campania, n. 5904/24/18, depositata in data 15 giugno 2018, pronunciata nel giudizio di impugnazione di cartella di pagamento emessa ai fini Ici, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2008. Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 3.4.2019, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass. 41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass.41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., sez. un., n. 4315 del 2020; n. 1343 del 2019). P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito. Roma, così deciso in data 23.2.2022 Il 4esiden1e I Mi 4uro Mo c• ._j i. , DEPCSIT7(..) [OSCURATO:PERSONA]