CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 24507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 22/4/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 29/11/2014 - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. - riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena in anni uno mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, e deducendo con il primo motivo la violazione del combinato disposto dell'art. 420- ter cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l'istanza di rinvio per legittimo impedimento tempestivamente depositata dai difensori. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso si duole della mancata riqualificazione della condotta tenuta dall'imputato nel delitto di cui all'art. 640 cod. pen., tenuto conto che la stessa persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], escussa in dibattimento, aveva dichiarato di aver esagerato quando aveva riferito di essere stato rapinato dal [OSCURATO:PERSONA], affermando di essere stato piuttosto truffato dall'odierno ricorrente, il quale gli aveva proposto l'acquisto di sostanza stupefacente e, dopo aver ricevuto il denaro, si era allontanato senza consegnare lo stupefacente. Dunque, non è stata posta in essere alcuna minaccia per ottenere la somma di denaro, essendo stata corrisposta spontaneamente dal Castaldo per l'acquisto della sostanza stupefacente. 2.2 Con il terzo motivo si deduce «la manifesta illogicità della motivazione, tale da rendere non intellegibile il processo logico-giuridico posto alla base di una decisione, comunque carente di motivazione e manifestamente contraddittoria». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono. 1.1 Fondato ed assorbente, invero, risulta il primo motivo. Va, in particolare, premesso che il difetto di assistenza dell'imputato è causa di nullità assoluta degli atti e della sentenza ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. e) e 179, comma 1, cod. proc. pen. e che il Collegio intende dare continuità a quell'orientamento secondo il quale l'omesso rinvio dell'udienza, nel caso di legittimo impedimento del difensore, determina la nullità assoluta degli atti soltanto nei casi in cui all'udienza alla quale il difensore non ha potuto partecipare sia stata compiuta attività rilevante ed incidente sulla decisione finale (Sezione 6, n. 33261 del 3/6/2016, Lombardo, Rv. 267670 - 01; Sezione 1, n. 479 del 17/11/2015, Iero, Rv. 265853 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio, risulta dagli atti che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale ebbe a respingere l'istanza di rinvio avanzata dal difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., «non essendo pervenuta alcuna richiesta di rinvio per impedimento» e che nella stessa udienza, all'esito delle conclusioni delle parti, fu emessa la sentenza impugnata. Orbene, la difesa ha allegato al ricorso la prova delle richieste di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento avanzate da entrambi i difensori di fiducia e comunicate ritualmente via pec alla cancelleria dei giudici di appello (quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino alle ore 12.5:3.51 del 21/4/2022, quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] alle ore 21.03.11 dello stesso giorno). Il pregiudizio del diritto di difesa - con conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. e) e 179, comma 1, cod. proc. pen. - emerge di palmare evidenza, sol che si consideri che nella udienza in discorso, come si è accennato, fu discusso il processo ed emessa la sentenza impugnata. 1.2 Gli altri motivi sono assorbiti. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in