CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02139/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla seguente imputazione: "del delitto di cui all'art. 189, commi 1 e 6 del dl.gs .vo 285/1992 perché, in qualità di conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA] SW targato [OSCURATO:TARGA], non ottemperava all'obbligo di fermarsi in seguito del sinistro stradale - verificatosi in Beinasco sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo km 2 +820, preceduto dal veicolo [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], condotto da [OSCURATO:PERSONA], lo tamponava (nella circostanza entrambi i conducenti riportavano delle lesioni persona!) e si allontanava oltrepassando la barriera autostradale forzando la barra della pista di pedaggio Telepass per fermarsi subito dopo in quanto il veicolo da egli condotto prendeva fuoco. al suo comportamento, in quanto, omettendo di rispettare la distanza di sicurezza 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con entrambi i motivi proposti, mancanza di motivazione in punto elemento psicologico del reato [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha congruamente motivato anche in ordine all'elemento psicologico del reato de quo, evidenziando l'inconsistenza delle deduzioni difensive secondo cui il Gioia non si sarebbe reso conto dell'accaduto e si sarebbe allontanato senza avere consapevolezza e volontà di fuggire dal luogo dell'incidente. In particolare la Corte territoriale ha rimarcato come il Gioia non avesse assolutamente contestato di essersi reso protagonista dell'incidente, mentre l'assunto di non essersi reso conto delle sue conseguenze a seguito delle lesioni anche dallo stesso patite era sconfessato dal comportamento comunque lucido dallo stesso tenuto che aveva proseguito regolarmente la marcia per oltre 500 metri sino ad imboccare con precisone la corsia TELEPASS proprio allo scopo di allontanarsi il più velocemente possibile dal logo del sinistro. A fronte di tali elementi ricostruttivi della vicenda, che sono contestati dal ricorrente che si limita a proporre una versione alternativa non confortata da alcun valido sostegno argomentativo, la impugnata sentenza si sottrae alle proposte censure. Va peraltro ricordato che l'elemento soggettivo del delitto di fuga di cui all'art. 189 comma 6 Cod.Strada può certamente essere quello del dolo eventuale e che l'accertamento di esso è stato compiuto dai giudici di merito in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, certamente univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (Sez. 4, Sentenza n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429; Sez. 4, Sentenza n. 14222 del 16/12/2005, dep. 2006, Muoio, Rv. 233954) Ora, nel caso di specie la prospettazione del ricorrente risulta pienamente disattesa dagli argomenti logici offerti dalla sentenza impugnata, mentre non é dato ravvisare alcun elemento di conferma di tale prospettazione, restando implausibile l'impossibilità per il conducente di accorgersi di quanto accaduto e delle conseguenze del sinistro. 4. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa elle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, in Roma. il 21 settembre 20