CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 17826/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11986/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato perlegge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA al vialeG. MAZZINI, n. 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente– avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VICENZA n. 171 4/2020 depositata il20/10/2020. Ad 3/05/2023 R.g. n. 11986 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadina canadese e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:PERSONA] e , affermando di avere appreso solo nel 2016 dell’espropriazione delle quote di una società di cui era titolare il Beltramello , dal quale si era nel frattempo separata, propose, in detto anno, opposizione agli atti esecutivi , dinanzi al Tribunale di Vicenza, avverso il precetto, il pignoramento e l’ordinanza di assegnazione di dette quote societarie. Nel contraddittorio con l’ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] , l’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 1714 del 2021. Monica MariaBrotto ricorre con atto affidato a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito dimemorie . [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente censura come segue la sentenza di merito in unico grado.Con il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 e 166 cod. proc. civ. e all’art. 1335 c od. civ. , che i l Tribunale ha errato nell’aver presuntivamente accertato la piena conoscenza dell’esecuzione dall’anno 2011, in base al mero invio di una e - mail (di cui si era contestata la ricezione da parte della Brotto ) senz a alcuna ulteriore motivazione. La ricorrente con il secondo mezzo deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli a rtt. 617, 115, 116 cod. p ro c . civ. e all’ art. 2700 c od. civ. , che i l Tribunale ha errato nell’aver ritenuto non comprovati i presupposti per l’esercizio dell’azione oltre il termine di cui all’art. 617 cod. Ad [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.g. n. 11986 del 2021; estensore: C. Valle proc. civ., nonostante fossero state allegate e dimostrate la data e la modalità di avvenuta conoscenza, soltanto nell’anno 2016, dell’espropriazione delle quote della società mediante la visura presso la Camera di Commercio italiana e che il giudice del merito ha errato nell’aver affermato che la data della visura camerale depositata non potesse essere posta come dies a quo del decorso del termine. La ricorrente sostiene che la data della visura camerale è la data in cui si è allegato di aver avuto conoscenza del pignoramento e dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale. Con il secondo motivo la Brotto lamenta inoltre, l’omesso esame del deposito delle ricevute della Camera di Commercio. Con il terzo, e ultimo,motivo la Brotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. p ro c . civ. in relazione all’art. 276, comma 2 , cod. proc. civ., censura la sentenza di merito laddove il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile l’opposizione, ne ha comunque dichiarato infondati i motivi. I tre motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. L’odierna ricorrente proponeva opposizione ex art. 617 c od. proc. civ., chiedendo dichiararsi la nullità del precetto, del pignoramento e dell’ordinanza di assegnazione in sede di procedura esecutiva mobiliare su quote della società possedute dall’odierna ricorrente e dal di lei marito, odierno controricorrente. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione in quanto tardiva, in quanto che l’opponente non ave va fornito prova della conoscenza legale dell’atto viziato entro i venti giorni. In particolare la Brotto afferma che la e-mail del 2011 non le era pervenuta. Il Tribunale tuttavia ha ritenuto che la e-mail fosse stata ritualmente inviata e che quindi, poteva presumersene l’avvenuta conoscenza da parte della Brotto e ha, inoltre, addotto un’ulteriore ragione decisoria, come a breve sarà esposto. Ad 3/05/2023 R.g. n. 11986 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] difesa della Brotto in punto di tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi è incentrata su una visura camerale richiesta alla Camera di Commercio di Messina il 1/06/2016, dalla quale, e soltanto dalla quale, el la afferma di ave re appreso dell’espropriazione delle quote societarie in suo danno.L’assunto è in linea con l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 7051 del 09/05/2012 Rv. 622630 - 01) in punto di riparto dell’onere della prova della conoscenza dell’atto esecutivo che si intende impugnare, ma, tuttavia, nella specie l’affermazione relativa al momento di conoscenza di fatto dell’atto esecutivo è adeguatamente contrastata in controricorso e in atti. L’infondatezza del compendio censorio deriva dalla stessa motivazione della sentenza di merito, posto che il Tribunale ha, comunque, dichiarato inammissibile l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. alla stregua non solo d ella e - mail risalente all’anno 2011, dalla quale risultava che la Brotto era già stata resa edotta dell’espropriazione in suo danno, ma di tutta la documentazione depositata in atti dal Beltramello (pag. 4 della motivazione) sin dalla fase di merito, affermando che da detta documentazione si desumeva agevolmente che la Brotto fosse ben a conoscenza dell’avvenuta espropriazione in suo danno della quota del 10% delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, n el controricorso , la difesa del Beltramello si incentra sull’avvenuta produzione nella fase di merito dell’opposizione agli atti, della documentazione relativa alla controversia divorzile tra i coniugi Beltramello - Brotto , dalla quale risulta che già nel 2011, in sede di redazione della bozza dell’accordo di separazione, la Brotto era stata resa edotta dell’avvenuta espropriazione in suo danno delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. e sul punto, dell’intervenuta conoscenza dell’espropriazione sin dal 2011 sulla scorta dei dati necessari per l’accordo di Ad [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.g. n. 11986 del 2021; estensore: C. Valle separazione,la difesa della Brotto nulla ha specificamente, e quindi utilmente, controdedotto. Il ricorso è, pertanto, infondato, risultando ade guatamente motivata l’affermazione decisoria del Tribunale di Vicenza in ordine alla tardività, e quindi inammissibilità, dell’opposizione agli atti, con riferimento all’anno 2016. La ragione del decidere comporta assorbimento della censura, mossa con il terzo mezzo, relativa all’ulteriore parte della motivazione di infondatezza pure resa dal T ribunale come da costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: Cass. n. 27388 del 19/09/2022 Rv. 665905 – 01 e in precedenza Sez. U n. 3840 del 20/02/2007 Rv. 595555 -01). Il ricorso è rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della controversia in relazione all’attività processuale espletata, come in dispositivo. Il rigetto del ricorso comporta che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380bis 1, comma 2, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 . 000,00 per compensi, oltre alle spese forfettari e nella Ad 3/05/2023 R.g. n. 11986 del 2021; estensore: C. Valle misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo