CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso/con cui si assume che l'allontanamento dall'abitazione fosse stato autorizzato dalla ordinanza del Tribunale di Sorveglianza/ è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come le modalità attraverso cui era stata data comunicazione della necessità di andare in ospedale e la differenza di tempistica tra l'accesso al pronto soccorso ed il rientro in casa fossero strumentali all'allontanamento comunque non autorizzato dall'abitazione (v. pagg. da 4 a 7 sentenza impugnata) e deponessero per un non consentito allontanamento integrante il reato di evasione; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo/ con cui si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata in considerazione della personalità del ricorrente desunta da pregresse plurime condanne; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2