CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05746/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24065-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore Generale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5252/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24065 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Rg n. 24065/20 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia n. 5252/2019 che, in controversia su un avviso di accertamento per il classamento immobiliare, a seguito di DOCFA, dell'immobile di proprietà della ricorrente, ha rigettato l'appello di quest'ultima confermando la decisione di prime cure. La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha statuito che la CTP aveva correttamente valorizzato gli elementi caratterizzanti l'abitazione in questione, ritenendo pertanto legittima la qualificazione in categoria A/8 e non A/7 come proposto dalla ricorrente. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la contribuente deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la CTR non solo riprodotto pedissequamente i motivi della sentenza di primo grado, ma ha completamente omesso di esaminare le ragioni dell'appello, respingendole in modo apodittico e acritico. 2. La doglianza è infondata. 2.1. Secondo costante orientamento di Codesta corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. N. 13248 del 2020; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113). 2.2. Nella specie, la CTR confermando la decisione di prime cure ha affermato che" Ritiene la commissione che (...) i primi giudici abbiano valorizzato gli elementi caratterizzanti l'abitazione in questione che fanno ritenere legittima la qualificazione in categoria A/8: ciò che, infatti, caratterizza la villa non sono soltanto le dimensioni, quanto piuttosto le attrezzature di cui dispone, le caratteristiche interne, il pregio degli infissi e gli ornamenti, la collazione ed il rapporto con il territorio. Orbene, nel caso di specie, si tratta di fabbricato di tre piani composto da una sola unità abitativa, collegati tramite scale ed ascensore interno esclusivo, di mq 257 ( cfr. DOCFA), con ambienti di grande ampiezza, arredati elegantemente e con tutti i confort, di altezza pari a cm 270, dotato di 8 servizi igienici, area esterna a verse molto ampia, destinata a giardino, e piscina scoperta con annesso solarium, in località turistica prestigiosa (la Valtellina) e strategica, con vista panoramica sul lago e sulle Alpi, isolata rispetto alle altre abitazioni ma nello stesso tempo distante circa 1 km dal centro abitativo ( cfr. fotografie prodotte in atti dall'Ufficio e recensioni su [OSCURATO:PERSONA]: giardino molto ampio con zona relax davanti ad una piscina. 15 m. a piedi si raggiunge il centro per passeggiare e cenare..)". Alla luce di suesposta argomentazione non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, nè tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248). Pertanto, la CTR, seppur riportando in parte il contenuto della sentenza di primo grado, ha permesso di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di evidenziare gli elementi che giustificano il convincimento del giudice permettendone un controllo di legittimità (per quanto di motivazione Cass. Sez.Un. 8053/2014; Cass.N. 15949/2001). 3. Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma1, n. 4, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; nello specifico la ricorrente lamenta che la CTR abbia ignorato sia le risultanze del programma DOCFA, secondo cui l'immobile doveva essere classato in A/7, sia la documentazione fotografica prodotta che dimostra in raffronto di ville ubicate nello stesso Comune, incontestatamente classate in A/8, la correttezza del classamento proposto. 4. La doglianza è inammissibile. 5. Deve anzitutto rilevarsi che, nonostante l'errata indicazione, da parte della ricorrente della disposizione di legge violata, avendo questa fatto riferimento al n.4) dell'art. 360 cpc, invece che all'art. 360 n.5), la censura si è sostanziata nell'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia. Come questa Corte ha già affermato, infatti, seppure il ricorso per cassazione dev'essere articolato in specifici motivi, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione espressamente e tassativamente previste dall'artt. 360 cpc, non è necessaria l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. Sez.Un. n. 117931/2013), purché il contenuto del motivo rechi univoco riferimento allo specifico vizio dedotto. 6. Conseguentemente si applica al caso di specie la previsione di cui all'art. 348 ter, cod. proc. civ., ultimo comma, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, I co., n. 5, cod. proc. civ., la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado". Si tenga conto che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, V co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774). 7. Nel caso di specie, la CTR si è espressa su tali ipotetiche omissioni confermando quanto statuito in primo grado: " le circostanze che parte appellante assume non considerate nella sentenza impugnata non paiono ostative alla qualificazione dell'immobile quale villa né decisive al fine di scalfire il predetto giudizio". 8. Inoltre, il motivo è inammissibile sotto un ulteriore profilo. Vanno richiamati sul tema i principi consolidati dalla Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., secondo cui (cfr. ex multis Cass. n. 27702/2020) la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censurare apodittiche di erronea o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamene suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice "a quo", ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di inammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di "errores n procedendo") di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità. 9. Non sussiste pertanto il vizio dedotto, che in realtà tende a richiedere a questa Corte una inammissibile rivalutazione del fatto e delle prove, che sono di esclusiva valutazione del giudice di merito. 10. Conclusivamente il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la acLciet4 ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 4305,002 e (N_ e )-1 re- re- p._ cfni Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presuppost1~- il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dres