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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18599/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si era eccepita la nullità della notificazione nei suoi confronti, a mezzo del difensore (per l'irreperibilità), dell'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], (con sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen).

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunziando inosservanza degli artt. 157 e 159, cod. proc. pen., nonché carenza della motivazione.

Deduce che il decreto di irreperibilità, ai fini della notificazione dell'ordine di carcerazione, era stato emesso senza rispettare le disposizioni di cui agli artt. 157 e 159, cod. proc. pen, poiché, dopo il tentativo di notificazione nella casa di abitazione, a mezzo di un solo accesso non andato a buon fine per ragioni solo superficialmente rappresentate nel verbale redatto, non erano state compiute dai Carabinieri, cumulativamente, le dovute ulteriori ricerche nel luogo di nascita in quello della dimora conosciuta (considerando anche la precedente detenzione presso il carcere di Torino) e negli altri luoghi indicati dall'art. 159, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, discostandosi con la sua decisione dal parere del pubblico ministero, non ha spiegato, attraverso una comprensibile motivazione, le effettive ragioni dell'impraticabilità di ricerche ulteriori rispetto a quelle svolte.

Né si è proceduto all'assunzione di informazione presso il difensore ai sensi dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., ai fini della rinnovazione della notifica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. In tema di notificazioni, l'obbligo di effettuare le ricerche, cumulativamente e non già alternativamente, nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale (fra le altre, Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977 - 01).

3. Il provvedimento dà conto della corretta applicazione di tale principio.

Ed infatti, la motivazione rappresenta che era stato accertato e verbalizzato senza alcuna incertezza che il condannato non poteva essere reperito „,- nell'abitazione in cui risultava avere dimorato (un secondo accesso in tale luogo, dunque, non andava effettuato, non trattandosi di quello in cui il destinatario abitava).

I nuovi occupanti dell'immobile, pur parenti di Kriz, riferivano di sconoscere il luogo in cu; egli si era allontanato.

Lo stesso non si trovava detenuto in carcere, come emerso dall'apposita interrogazione della banca dati.

Non era individuabile altro luogo ove reperirlo, neppure nel comune di nascita.

E ciò anche all'esito di nuove indagini anagrafiche, dalle quali infatti risultava l'irreperibilità del condannato dal 2019, ossia dal momento della sua cancellazione dai registri dell'anagrafe dell'ultimo comune di residenza.

Neppure gli altri componenti della famiglia anagrafica di Kriz risultavano reperibili in occasione di dette attività.

A fronte di tutto ciò, si è correttamente rilevato che, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, non vi era obbligo di disporre ulteriori ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., non avendo comunque esse un minimo di rispondenza al fine di assicurare le garanzie processuale predisposte in materia.

Da ciò il riconoscimento della validità del decreto di irreperibilità e della notificazione del provvedimento con le modalità previste per le persone irreperibili.

4. Il ricorso si oppone alle appropriate ed esaustive risposte intervenute, senza misurarsi con il loro completo e ragionevole significato ovvero svolgendo discorsive asserzioni circa altre informazioni e attività, in modo da giungere a citare incombenze assolutamente inconferenti, come quelle relative all'accesso nel carcere di Torino ove non risultava più essere detenuto ormai da tanto tempo.

Inoltre, quanto alle possibilità di richiedere ulteriori informazioni al difensore pure evocata nel ricorso, deve rammentarsi che, come già chiarito nel provvedimento impugnato, nel procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8- bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso (fra le altre, Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411 - 01).

Si tratta dunque di censure tutte aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate, risultando prive di ogni attitudine a rappresentare la non corretta applicazione delle disposizioni processuali in tema di notificazione al condannato.

5. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa, I, della somma di euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si era eccepita la nullità della notificazione nei suoi confronti, a mezzo del difensore (per l'irreperibilità), dell'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], (con sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen). 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunziando inosservanza degli artt. 157 e 159, cod. proc. pen., nonché carenza della motivazione. Deduce che il decreto di irreperibilità, ai fini della notificazione dell'ordine di carcerazione, era stato emesso senza rispettare le disposizioni di cui agli artt. 157 e 159, cod. proc. pen, poiché, dopo il tentativo di notificazione nella casa di abitazione, a mezzo di un solo accesso non andato a buon fine per ragioni solo superficialmente rappresentate nel verbale redatto, non erano state compiute dai Carabinieri, cumulativamente, le dovute ulteriori ricerche nel luogo di nascita in quello della dimora conosciuta (considerando anche la precedente detenzione presso il carcere di Torino) e negli altri luoghi indicati dall'art. 159, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, discostandosi con la sua decisione dal parere del pubblico ministero, non ha spiegato, attraverso una comprensibile motivazione, le effettive ragioni dell'impraticabilità di ricerche ulteriori rispetto a quelle svolte. Né si è proceduto all'assunzione di informazione presso il difensore ai sensi dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., ai fini della rinnovazione della notifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. In tema di notificazioni, l'obbligo di effettuare le ricerche, cumulativamente e non già alternativamente, nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale (fra le altre, Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977 - 01). 3. Il provvedimento dà conto della corretta applicazione di tale principio. Ed infatti, la motivazione rappresenta che era stato accertato e verbalizzato senza alcuna incertezza che il condannato non poteva essere reperito „,- nell'abitazione in cui risultava avere dimorato (un secondo accesso in tale luogo, dunque, non andava effettuato, non trattandosi di quello in cui il destinatario abitava). I nuovi occupanti dell'immobile, pur parenti di Kriz, riferivano di sconoscere il luogo in cu; egli si era allontanato. Lo stesso non si trovava detenuto in carcere, come emerso dall'apposita interrogazione della banca dati. Non era individuabile altro luogo ove reperirlo, neppure nel comune di nascita. E ciò anche all'esito di nuove indagini anagrafiche, dalle quali infatti risultava l'irreperibilità del condannato dal 2019, ossia dal momento della sua cancellazione dai registri dell'anagrafe dell'ultimo comune di residenza. Neppure gli altri componenti della famiglia anagrafica di Kriz risultavano reperibili in occasione di dette attività. A fronte di tutto ciò, si è correttamente rilevato che, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, non vi era obbligo di disporre ulteriori ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., non avendo comunque esse un minimo di rispondenza al fine di assicurare le garanzie processuale predisposte in materia. Da ciò il riconoscimento della validità del decreto di irreperibilità e della notificazione del provvedimento con le modalità previste per le persone irreperibili. 4. Il ricorso si oppone alle appropriate ed esaustive risposte intervenute, senza misurarsi con il loro completo e ragionevole significato ovvero svolgendo discorsive asserzioni circa altre informazioni e attività, in modo da giungere a citare incombenze assolutamente inconferenti, come quelle relative all'accesso nel carcere di Torino ove non risultava più essere detenuto ormai da tanto tempo. Inoltre, quanto alle possibilità di richiedere ulteriori informazioni al difensore pure evocata nel ricorso, deve rammentarsi che, come già chiarito nel provvedimento impugnato, nel procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8- bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso (fra le altre, Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411 - 01). Si tratta dunque di censure tutte aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate, risultando prive di ogni attitudine a rappresentare la non corretta applicazione delle disposizioni processuali in tema di notificazione al condannato. 5. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa, I, della somma di euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Decreto Cassazione n. 18599/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris