CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22388/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti oli atti e la sentenza in-inudriata; esaminato il ricorso pro oc da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conforml sentenze di merito, del reato di cui agii arth 56, 73 e 80 d.P.R. 309/90, per avere compiuto atti idonei ad introdurre sostanza stupefacente del tipo hashish in un penitenziario allo scopo di cederla a persona detenuta. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità deli'imputatc, ::.];f=e -;..tancio l'elemento soggettivo dei reato; 2. Erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illodicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Considerato che ia prima doglianza non rientra nei numerus ciausus delle censure deducibili in sede di ledittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto :-;servat: alla cognizione dei giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dai giudicante e delle ragioni dei decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motive.,-zionali della sentenza d'appello è enucleablie una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in nunto di resnonsabilltà, attraverso una disamína completa ed apor onclita dote risdltarize processuah, in nessun modo censurabile sotto orafo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non dualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dai giudice a quo nel paragrafo I della motivazione, laddave sono state poste in rilievo ;e circostanze che rendono inverosimile ia versione dei fatti sostenuta dall'imputato. Considerato, quante ai secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma cne si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, camma 5, cl-P,Ps. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativo dato oonderale, elevata percentuale di principio attivo, modalità della condotta) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sui mercato degli stupefacenti non compatibiie con la nozione della minima offensività. Ritenute, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro trema in favore della Ca,,ssa delle ammende, P. Q. P.Q.MMariarosarla [OSCURATO:PERSONA] C)Ef:'OSITA.T. honat [OSCURATO:PERSONA]