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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 15802/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica a lei ascritto in rubrica (fatto del 26.8.2015).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando che i giudici di merito hanno omesso di valutare gli elementi in atto e di motivare le ragioni per le quali vi fosse certezza che l'allaccio abusivo era opera dell'imputata e non del precedente intestatario dell'appartamento, stante anche la mancata individuazione della misura dell'energia sottratta.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputata ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi convenire con il Procuratore generale che la censura proposta, oltre ad essere fortemente orientata verso un non consentito riesame nel merito, finisce per essere meramente reiterativa delle stesse questioni agitate in appello e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano formato oggetto di un'autonoma e articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01).

Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla riconducibilità alla prevenuta dell'allaccio abusivo oggetto di contestazione, avendo fatto specifico riferimento sia all'accertamento eseguito dal tecnico verificatore in ordine alla presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica dell'Enel, sia alla presenza dell'imputata nell'abitazione servita da tale allaccio abusivo.

Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili in cassazione.I

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica a lei ascritto in rubrica (fatto del 26.8.2015). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando che i giudici di merito hanno omesso di valutare gli elementi in atto e di motivare le ragioni per le quali vi fosse certezza che l'allaccio abusivo era opera dell'imputata e non del precedente intestatario dell'appartamento, stante anche la mancata individuazione della misura dell'energia sottratta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputata ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi convenire con il Procuratore generale che la censura proposta, oltre ad essere fortemente orientata verso un non consentito riesame nel merito, finisce per essere meramente reiterativa delle stesse questioni agitate in appello e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano formato oggetto di un'autonoma e articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla riconducibilità alla prevenuta dell'allaccio abusivo oggetto di contestazione, avendo fatto specifico riferimento sia all'accertamento eseguito dal tecnico verificatore in ordine alla presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica dell'Enel, sia alla presenza dell'imputata nell'abitazione servita da tale allaccio abusivo. Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili in cassazione.I 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] es
Sentenza Cassazione n. 15802/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris