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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17540/2026

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sitata il15/12/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

L’Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento n.THS019202875/2012, emesso a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA per l’ anno2007, a seguito di opzione esercitata dall’imprenditore individuale voltaad escludere beni strumentali, nella specie fabbricati, dall’eserciziodell’attività di impresa, accertava ai fini delle imposte dirette unaplusvalenza di euro 57.865,25, pari alla differenza tra il valore normaleed il costo non ammortizzato dei beni estromessi, ai fini IRAP unmaggior valore della produzione pari ad euro 57.865,25, ai fini IVA unmaggior volume d’affari pari ad euro 57.865,25 a cui corrispondevaun’imposta sul valore aggiunto di euro 11.573,05.2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso delcontribuente ritenendo che non vi fossero elementi dai quali desumereche questi avesse voluto recedere dall’opzione esercitata in relazioneall’estromissione dei beni strumentali, e che la mancata compilazionedel quadro RQ e l’errore materiale compiuto nel calcolo dell’impostasostitutiva dovuta non conducessero alla decadenza.3. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello propostodall’Agenzia, trattandosi di fattispecie di presunto inadempimentofiscale di natura formale che non trovava fondamento giuridico nelledisposizioni che la disciplinano, avendo il contribuente validamenteesercitato l’opzione e proceduto a correzione con la dichiarazioneintegrativa del modello 2008, contenente la compilazione del quadroRQ, l’ammontare dell’imposta pari ad euro 10.339,00, anziché ad euro9.257,00 corrisposti in virtù di un mero errore nel considerare lamedesima base imponibile anche per l’IVA4.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso affidandolo ad un unicomotivo.Numero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il contribuente edotto del giudizio, come da relata consegnata indata 15/6/2018 al difensore costituito nel precedente grado di giudizio,è rimasto intimato.5.Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 1, comma 37, della legge 244/2007, peraver la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto la posizionedell’Ufficio contrastante con l’art. 10, comma 1, della legge 212/2000e per aver considerato valida ed efficace l’opzione esercitata dalcontribuente nonostante il versamento non integrale dell’impostasostitutiva, correttamente indicata nel quadro RQ della dichiarazioneintegrativa modello Unico 2008 in euro 10.339,00 ed invece corrispostaper euro 9.257,00.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appellodell’Agenzia rilevando che: 1) ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 442/1997 ilcomportamento concludente del contribuente, come meglio indicato insentenza, costituiva dimostrazione della volontà di avvalersi dellanorma agevolativa; 2) il contribuente aveva correttamente dedotto diaver commesso un errore nel calcolo dell’imposta sostitutiva di lieveentità e determinato da errore scusabile, essendo stata utilizzata perIRPEF/IRAP e per l’Iva la medesima base imponibile, nonostante che,in relazione a quest’ultima imposta, invece, la base imponibile dovesseessere pari al valore dell’immobile al lordo degli ammortamenti (errorepoi corretto con la dichiarazione integrativa); 3) le circolari e lerisoluzioni dell’Agenzia negli anni 2008 e 2009 si erano espresse spessoin maniera contraddittoria (secondo la circolare 39/E del 15/4/2008Numero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’opzione si perfeziona con il pagamento nel termine previsto dellaprima rata dell’imposta sostitutiva; secondo la risoluzione 82/E del30/3/2009 l’esercizio dell’opzione si perfeziona con l’indicazione nelladichiarazione dei redditi del valore dei beni estromessi, con possibilitàdi sanare l’eventuale mancanza di compilazione del quadro RQ neitermini di cui all’art. 2, co 7, d.P.R. 322/1998; secondo la risoluzionen. 228/E del 18/8/2009 la mancata compilazione del quadro RQ èriconducibile ad un errore o un’omissione sanabile con dichiarazioneintegrativa); 4) l’Agenzia delle entrate aveva assunto una posizionecontrastante con l’art. 10 della legge 212/2000 poiché ispirata ad attidi valenza meramente interpretativa che in modo contraddittorioavevano stabilito presupposti e condizioni non contemplati dalla legge,come dettagliatamente indicato in sentenza.In conclusione, poi, il giudice di appello richiamava la risoluzione n.228/E ed affermava che la mancata compilazione del quadro RQdoveva essere ricondotta ad un’ipotesi di errore o omissione sanabilemediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e non giàad un’ipotesi di ripensamento sull’indicazione di precise scelte giàcompiute dal contribuente, con conseguente operatività del termine dicui all’art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998, in luogo di quello di cui all’art.2, comma 7, ritenuto applicabile dall’Ufficio, previsto per lapresentazione delle dichiarazioni integrative dei redditi volte acorreggere errori o omissioni ai quali era riconducibile la dichiarazionepresentata dal contribuente in data 23/9/2009 per la rettifica del valoredei beni estromessi; ciò all’esito di atti e comportamenti cheevidenziavano in modo univoco la volontà di esercitare l’opzionecoerentemente alle disposizioni normative sopra citate.1.3.

L’Agenzia ricorrente ritiene, invece, che il giudice di appelloabbia violato il disposto dell’art. 1, comma 37, della legge 244/2007poiché l’imposta non è stata correttamente calcolata e non è stataNumero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/2026integralmente versata nonostante la corretta indicazione dell’importonel quadro RQ della dichiarazione integrativa.1.4.

L’art. 1, comma 37, della legge 244/2007 prevede che« L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimoniodell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutivadell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionalesulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misuradel 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed ilrelativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per gli immobili la cui cessioneè soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva èaumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valoreaggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazionedei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla renditacatastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzionedella rendita catastale.

L'imprenditore che si avvale delle disposizionidi cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'impostasostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativaal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e larestante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 eil 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovutiinteressi nella misura del 3 per cento annuo, da versareNumero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/2026contestualmente al versamento di ciascuna rata.

Per la riscossione, irimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per leimposte sui redditi».1.5.

E’ vero, dunque, che il richiamato art. 1, comma 37, della legge244/2007 prevede il pagamento dell’imposta sostitutiva, ma devealtresì rimarcarsi che a giustificazione dell’omesso versamentodell’importo residuale di soli euro 1.082,00, sulla complessiva sommada versare pari ad euro 10.339,99, la Commissione Tributaria ha svoltouna serie di argomentazioni, di cui innanzi si è anche dato conto, chel’Agenzia non ha in alcun modo censurato.In particolare, la ricorrente non ha contrastato la decisione resa conriferimento alla pluralità di atti e comportamenti dai quali dovevadesumersi la conferma dell’opzione prescelta dal contribuente e noncerto la revoca della scelta avente valore negoziale così comecompiuta, non ha in alcun modo censurato il fatto che il contribuenteabbia rettificato l’omessa compilazione del quadro RQ con dichiarazioneintegrativa nella quale ha indicato il corretto importo dell’impostasostitutiva, non ha criticato l’affermazione contenuta in sentenza inordine all’errore ritenuto di lieve entità, scusabile e giustificato,commesso dal contribuente nel calcolare l’importo da versare, non hacomportamenti concludenti di conferma del regime opzionato,limitandosi, in definitiva, a porre l’accento sul mancato versamento delresiduo importo di euro 1.082,00, circostanza pacificamenteverificatasi e non oggetto di contestazione, riportato nella dichiarazioneintegrativa di cui innanzi, del quale, quindi, il contribuente hariconosciuto la debenza.2.

Da tanto consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso,poiché la critica proposta dall’Agenzia delle entrate non è centratarispetto alle ragioni della decisione impugnata.Numero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/2026Le spese restano a carico della ricorrente e nulla va disposto infavore del contribuente vittorioso poiché non ha svolto difese.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sitata il15/12/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/20261. L’Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento n.THS019202875/2012, emesso a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA per l’ anno2007, a seguito di opzione esercitata dall’imprenditore individuale voltaad escludere beni strumentali, nella specie fabbricati, dall’eserciziodell’attività di impresa, accertava ai fini delle imposte dirette unaplusvalenza di euro 57.865,25, pari alla differenza tra il valore normaleed il costo non ammortizzato dei beni estromessi, ai fini IRAP unmaggior valore della produzione pari ad euro 57.865,25, ai fini IVA unmaggior volume d’affari pari ad euro 57.865,25 a cui corrispondevaun’imposta sul valore aggiunto di euro 11.573,05.2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso delcontribuente ritenendo che non vi fossero elementi dai quali desumereche questi avesse voluto recedere dall’opzione esercitata in relazioneall’estromissione dei beni strumentali, e che la mancata compilazionedel quadro RQ e l’errore materiale compiuto nel calcolo dell’impostasostitutiva dovuta non conducessero alla decadenza.3. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello propostodall’Agenzia, trattandosi di fattispecie di presunto inadempimentofiscale di natura formale che non trovava fondamento giuridico nelledisposizioni che la disciplinano, avendo il contribuente validamenteesercitato l’opzione e proceduto a correzione con la dichiarazioneintegrativa del modello 2008, contenente la compilazione del quadroRQ, l’ammontare dell’imposta pari ad euro 10.339,00, anziché ad euro9.257,00 corrisposti in virtù di un mero errore nel considerare lamedesima base imponibile anche per l’IVA4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso affidandolo ad un unicomotivo.Numero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il contribuente edotto del giudizio, come da relata consegnata indata 15/6/2018 al difensore costituito nel precedente grado di giudizio,è rimasto intimato.5.Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 1, comma 37, della legge 244/2007, peraver la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto la posizionedell’Ufficio contrastante con l’art. 10, comma 1, della legge 212/2000e per aver considerato valida ed efficace l’opzione esercitata dalcontribuente nonostante il versamento non integrale dell’impostasostitutiva, correttamente indicata nel quadro RQ della dichiarazioneintegrativa modello Unico 2008 in euro 10.339,00 ed invece corrispostaper euro 9.257,00.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appellodell’Agenzia rilevando che: 1) ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 442/1997 ilcomportamento concludente del contribuente, come meglio indicato insentenza, costituiva dimostrazione della volontà di avvalersi dellanorma agevolativa; 2) il contribuente aveva correttamente dedotto diaver commesso un errore nel calcolo dell’imposta sostitutiva di lieveentità e determinato da errore scusabile, essendo stata utilizzata perIRPEF/IRAP e per l’Iva la medesima base imponibile, nonostante che,in relazione a quest’ultima imposta, invece, la base imponibile dovesseessere pari al valore dell’immobile al lordo degli ammortamenti (errorepoi corretto con la dichiarazione integrativa); 3) le circolari e lerisoluzioni dell’Agenzia negli anni 2008 e 2009 si erano espresse spessoin maniera contraddittoria (secondo la circolare 39/E del 15/4/2008Numero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/2026l’opzione si perfeziona con il pagamento nel termine previsto dellaprima rata dell’imposta sostitutiva; secondo la risoluzione 82/E del30/3/2009 l’esercizio dell’opzione si perfeziona con l’indicazione nelladichiarazione dei redditi del valore dei beni estromessi, con possibilitàdi sanare l’eventuale mancanza di compilazione del quadro RQ neitermini di cui all’art. 2, co 7, d.P.R. 322/1998; secondo la risoluzionen. 228/E del 18/8/2009 la mancata compilazione del quadro RQ èriconducibile ad un errore o un’omissione sanabile con dichiarazioneintegrativa); 4) l’Agenzia delle entrate aveva assunto una posizionecontrastante con l’art. 10 della legge 212/2000 poiché ispirata ad attidi valenza meramente interpretativa che in modo contraddittorioavevano stabilito presupposti e condizioni non contemplati dalla legge,come dettagliatamente indicato in sentenza.In conclusione, poi, il giudice di appello richiamava la risoluzione n.228/E ed affermava che la mancata compilazione del quadro RQdoveva essere ricondotta ad un’ipotesi di errore o omissione sanabilemediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e non giàad un’ipotesi di ripensamento sull’indicazione di precise scelte giàcompiute dal contribuente, con conseguente operatività del termine dicui all’art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998, in luogo di quello di cui all’art.2, comma 7, ritenuto applicabile dall’Ufficio, previsto per lapresentazione delle dichiarazioni integrative dei redditi volte acorreggere errori o omissioni ai quali era riconducibile la dichiarazionepresentata dal contribuente in data 23/9/2009 per la rettifica del valoredei beni estromessi; ciò all’esito di atti e comportamenti cheevidenziavano in modo univoco la volontà di esercitare l’opzionecoerentemente alle disposizioni normative sopra citate.1.3. L’Agenzia ricorrente ritiene, invece, che il giudice di appelloabbia violato il disposto dell’art. 1, comma 37, della legge 244/2007poiché l’imposta non è stata correttamente calcolata e non è stataNumero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/2026integralmente versata nonostante la corretta indicazione dell’importonel quadro RQ della dichiarazione integrativa.1.4. L’art. 1, comma 37, della legge 244/2007 prevede che« L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimoniodell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutivadell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionalesulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misuradel 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed ilrelativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessioneè soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva èaumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valoreaggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazionedei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla renditacatastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzionedella rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizionidi cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'impostasostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativaal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e larestante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 eil 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovutiinteressi nella misura del 3 per cento annuo, da versareNumero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/2026contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, irimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per leimposte sui redditi».1.5. E’ vero, dunque, che il richiamato art. 1, comma 37, della legge244/2007 prevede il pagamento dell’imposta sostitutiva, ma devealtresì rimarcarsi che a giustificazione dell’omesso versamentodell’importo residuale di soli euro 1.082,00, sulla complessiva sommada versare pari ad euro 10.339,99, la Commissione Tributaria ha svoltouna serie di argomentazioni, di cui innanzi si è anche dato conto, chel’Agenzia non ha in alcun modo censurato.In particolare, la ricorrente non ha contrastato la decisione resa conriferimento alla pluralità di atti e comportamenti dai quali dovevadesumersi la conferma dell’opzione prescelta dal contribuente e noncerto la revoca della scelta avente valore negoziale così comecompiuta, non ha in alcun modo censurato il fatto che il contribuenteabbia rettificato l’omessa compilazione del quadro RQ con dichiarazioneintegrativa nella quale ha indicato il corretto importo dell’impostasostitutiva, non ha criticato l’affermazione contenuta in sentenza inordine all’errore ritenuto di lieve entità, scusabile e giustificato,commesso dal contribuente nel calcolare l’importo da versare, non hacomportamenti concludenti di conferma del regime opzionato,limitandosi, in definitiva, a porre l’accento sul mancato versamento delresiduo importo di euro 1.082,00, circostanza pacificamenteverificatasi e non oggetto di contestazione, riportato nella dichiarazioneintegrativa di cui innanzi, del quale, quindi, il contribuente hariconosciuto la debenza.2. Da tanto consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso,poiché la critica proposta dall’Agenzia delle entrate non è centratarispetto alle ragioni della decisione impugnata.Numero registro generale 19248/2018Numero sezionale 4332/2026Numero di raccolta generale 17540/2026Data pubblicazione 03/06/2026Le spese restano a carico della ricorrente e nulla va disposto infavore del contribuente vittorioso poiché non ha svolto difese.Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro
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