CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 1986
Cassazione n. 22465/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1986 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, in relazione agli artt. 192 e 530, cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, invero, il ricorrente non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, mentre esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] P