CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in epigrafe, il Tribunale di Enna – incomposizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso larichiesta presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, volta all’unificazione sotto ilvincolo della continuazione dei reati giudicati mediante quattro sentenze(sentenza del 19/06/2019 del Tribunale di Enna, confermata dalla Corte diappello di Caltanissetta in data 23/09/2020 e passata in giudicato il 23/06/2022,di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro quattrocentodi multa, per il reato di cui agli artt. 625 e 625 cod. pen., commesso a Enna il28/07/2015; sentenza del 09/07/2020 del Tribunale di Enna, parzialmenteriformata dalla Corte di appello il 31/03/2021 e divenuta irrevocabile il22/04/2022, di condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione edeuro 1.100,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 56-628 e 582-585 cod. pen.,commessi a Regalbuto il 04/05/2019; sentenza del 22/06/2022 del Tribunale diEnna, confermata dalla Corte d’appello il 29/05/2023 e divenuta irrevocabile il28/02/2024, di condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione edeuro 1.600,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.,commesso in Regalbuto nei giorni 02 e 07/03/2019; sentenza del Tribunale diEnna del 03/11/2022, confermata dalla Corte d’appello il 04/10/2023 e passatain giudicato il 19/12/2023, di condanna alla pena di mesi undici e giorni venti direclusione per il reato di cui all’art. 612 secondo comma cod. pen., posto inessere in Regalbuto il 23/07/2018).2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite ildifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, a mezzo dei qualideduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dilegge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen., per avere il giudice dell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza delvincolo della continuazione tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette,emergente dalla spinta a far fronte a esigenze di natura economica.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, le questionidedotte sono state risolte – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. IlTribunale, inoltre, ha valutato le singole condotte giudicate, sottolineandone ladiversità strutturale e valorizzando l’assenza di legami tra i vari fatti, oltre chevalorizzando il dato oggettivo, rappresentato dallo iato temporale intercorrentefra i vari episodi delittuosi.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce nel complesso unasostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tuttoincompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò,deriva la inammissibilità del proposto ricorso.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni,infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione deidati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.