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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 00390/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 192/2019 CORTE APPELLO di SALERNO, del 31/01/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/09/2021 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624- 625 cod. pen. 2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la declaratoria di responsabilità nei confronti del ricorrente si fonda esclusivamente sulla qualità di amministratore pro-tempore della società, senza che i giudici di merito abbiano considerato come dalle risultanze acquisite sia emerso che la struttura produttiva era gestita da anni dal solo [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto presente all'attività ispettiva degli operatori ENEL, che si qualificò come rappresentante legale della società.

Anche il teste [OSCURATO:PERSONA], da anni frequentatore della struttura, ha confermato che chi si occupava della gestione materiale era [OSCURATO:PERSONA], il quale in sede di accesso ispettivo si è assunto la paternità della gestione della società.

Non vi sono dunque elementi per ricondurre al ricorrente la responsabilità del furto di energia elettrica.

2.1. Erroneamente i giudici di merito hanno elevato a fonte di prova la denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che la sottrazione di energia avrebbe avuto luogo dal 10 settembre 2012 fino all'accesso ispettivo del 3 settembre 2014.

Ma la circostanza che dal 10 settembre 2012 vi sia stata una diminuzione dei consumi non è stata riferita dal teste Bartalesi, dipendente Enel.

La denuncia, al più, legittima l'iscrizione dell'indagato sul registro notizie di reato ma non è fonte di prova.

D'altronde nemmeno [OSCURATO:PERSONA] ha constatato anomalie nei consumi dello stabilimento balneare, tant'è che ha effettuato il controllo soltanto in base a una selezione a campione. 2.2.Gli elementi acquisiti non sono comunque idonei a dimostrare la sussistenza del dolo, onde è ingiustificata l'affermazione formulata dalla Corte d'appello secondo cui l'imputato avrebbe agito con coscienza e volontà al fine di trarre profitto.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argonnentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento, del controllo della motivazione, non deve, stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.

In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr , ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15- 4-2004, Antonelli). 1.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente risultava essere l'unico amministratore del centro turistico "[OSCURATO:PERSONA]" e cioè della società che aveva effettivamente utilizzato indebitamente l'energia elettrica, senza che la mancata presenza in loco dell'imputato al momento dell'accertamento possa assumere un rilievo dirimente in senso contrario.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.

Il giudice a quo ha infatti posto in rilievo che fu uno dei due dipendenti della locale società di distribuzione recatisi sul luogo, [OSCURATO:PERSONA], a riferire, in sede di escussione dibattimentale, di aver accertato, mediante ausilio di strumentazione tecnica, la mancata registrazione dei consumi di energia elettrica riconducibili allo stabilimento balneare in questione, per un quantum del 70% rispetto a quelli effettivi.

Dunque le modalità di accertamento dell'illecito non . sono state desunte dalla denuncia ma dalla deposizione dibattimentale resa dal verificatore.

Né sono riscontrabili ulteriori profili di illegittimità dell'utilizzo della predetta denuncia, che è stata ritualmente acquisita a fascicolo dibattimentale, unitamente al verbale di verifica, poiché da essa emergevano gli ulteriori accertamenti espletati, funzionalmente alla quantificazione dell'energia complessiva sottratta e all'individuazione dell'arco di tempo durante il quale la sottrazione si era protratta, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata.

3. Nemmeno l'ultimo motivo di ricorso può essere accolto.

La Corte territoriale ha infatti posto in luce che dagli elementi acquisiti si evince la sussistenza del dolo, avendo l'imputato sottratto energia elettrica con le predette modalità fraudolente, che comportavano la registrazione e la conseguente fatturazione soltanto di una minima parte dei consumi reali: motivazione del tutto congrua, esauriente ed immune da vizi logico-giuridici.4.

Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 192/2019 CORTE APPELLO di SALERNO, del 31/01/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/09/2021 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624- 625 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la declaratoria di responsabilità nei confronti del ricorrente si fonda esclusivamente sulla qualità di amministratore pro-tempore della società, senza che i giudici di merito abbiano considerato come dalle risultanze acquisite sia emerso che la struttura produttiva era gestita da anni dal solo [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto presente all'attività ispettiva degli operatori ENEL, che si qualificò come rappresentante legale della società. Anche il teste [OSCURATO:PERSONA], da anni frequentatore della struttura, ha confermato che chi si occupava della gestione materiale era [OSCURATO:PERSONA], il quale in sede di accesso ispettivo si è assunto la paternità della gestione della società. Non vi sono dunque elementi per ricondurre al ricorrente la responsabilità del furto di energia elettrica. 2.1. Erroneamente i giudici di merito hanno elevato a fonte di prova la denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che la sottrazione di energia avrebbe avuto luogo dal 10 settembre 2012 fino all'accesso ispettivo del 3 settembre 2014. Ma la circostanza che dal 10 settembre 2012 vi sia stata una diminuzione dei consumi non è stata riferita dal teste Bartalesi, dipendente Enel. La denuncia, al più, legittima l'iscrizione dell'indagato sul registro notizie di reato ma non è fonte di prova. D'altronde nemmeno [OSCURATO:PERSONA] ha constatato anomalie nei consumi dello stabilimento balneare, tant'è che ha effettuato il controllo soltanto in base a una selezione a campione. 2.2.Gli elementi acquisiti non sono comunque idonei a dimostrare la sussistenza del dolo, onde è ingiustificata l'affermazione formulata dalla Corte d'appello secondo cui l'imputato avrebbe agito con coscienza e volontà al fine di trarre profitto. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argonnentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento, del controllo della motivazione, non deve, stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr , ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15- 4-2004, Antonelli). 1.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente risultava essere l'unico amministratore del centro turistico "[OSCURATO:PERSONA]" e cioè della società che aveva effettivamente utilizzato indebitamente l'energia elettrica, senza che la mancata presenza in loco dell'imputato al momento dell'accertamento possa assumere un rilievo dirimente in senso contrario. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Il giudice a quo ha infatti posto in rilievo che fu uno dei due dipendenti della locale società di distribuzione recatisi sul luogo, [OSCURATO:PERSONA], a riferire, in sede di escussione dibattimentale, di aver accertato, mediante ausilio di strumentazione tecnica, la mancata registrazione dei consumi di energia elettrica riconducibili allo stabilimento balneare in questione, per un quantum del 70% rispetto a quelli effettivi. Dunque le modalità di accertamento dell'illecito non . sono state desunte dalla denuncia ma dalla deposizione dibattimentale resa dal verificatore. Né sono riscontrabili ulteriori profili di illegittimità dell'utilizzo della predetta denuncia, che è stata ritualmente acquisita a fascicolo dibattimentale, unitamente al verbale di verifica, poiché da essa emergevano gli ulteriori accertamenti espletati, funzionalmente alla quantificazione dell'energia complessiva sottratta e all'individuazione dell'arco di tempo durante il quale la sottrazione si era protratta, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata. 3. Nemmeno l'ultimo motivo di ricorso può essere accolto. La Corte territoriale ha infatti posto in luce che dagli elementi acquisiti si evince la sussistenza del dolo, avendo l'imputato sottratto energia elettrica con le predette modalità fraudolente, che comportavano la registrazione e la conseguente fatturazione soltanto di una minima parte dei consumi reali: motivazione del tutto congrua, esauriente ed immune da vizi logico-giuridici.4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
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