CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 594-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 386/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00594 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Toscana ha confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso originario proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro un avviso emesso dal Comune di Arezzo per Tari del 2016 su aree tra cui, per quanto ancora interessa, quelle destinate a "viabilità" in un parcheggio interrato, sottostante un supermercato di proprietà della suddetta società. La CTR ha richiamato l'art. 5 del regolamento Tari del Comune di Arezzo, ai sensi del quale "non sono soggetti al tributo locale le aree che non possono produrre o non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono abitualmente destinati". Ha ritenuto "indubbio che le aree destinate a viabilità che siano situate in un parcheggio esterno o interno o non producono (secondo la comune esperienza) quantità apprezzabili di rifiuti"; 2. il Comune di Arezzo ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo che la stessa contrasti con "l'arti., commi 641 e 642 della 1.27 dicembre 2013, n. 147 e con l'art.4, comma 2. della parte seconda del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale del Comune". 3. la contribuente resiste con controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1. il ricorso è infondato. 1.1. Con l'art.1, comma 639, della I. 27 dicembre 2013, n.147, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore". Ai sensi del successivo comma 641, "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva". La TARI ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. Il comma 642 della legge istitutiva dispone che "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria". Con il comma 659 e con il comma 660, la legge ha dato facoltà ai Comuni di prevedere "con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ... riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo" nonché (comma 660), "ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659". 1.2. In base a quest'ultimo comma della legge 147 è stato emanato il regolamento Tari del Comune di Arezzo, il cui articolo 5, stabilisce come, riportato nella sentenza impugnata, che "non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre o non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare suo cui sono abitualennente destinati". 1.3. La CTR ha deciso facendo perno sull'art.5 del regolamento con il quale è stata introdotta una esenzione ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla legge istitutiva per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 1.4. Le censure mosse dal Comune alla sentenza della CTR, come le pronunce anche di questa Corte menzionate dal Comune a sostegno di dette censure, hanno riguardo invece alla previsione della legge istitutiva della TARI (o a previsioni delle leggi istitutive della TARSU, della TIA o della TARES). 1.5. Merita aggiungere che il giudizio della CTR sulla assenza di dubbio in ordine al fatto che, "secondo la comune esperienza", "le aree destinate alla viabilità situate in un parcheggio esterno o interno non producono ... quantità apprezzabile di rifiuti", preso a base per l'applicazione della norma del regolamento, non è stato censurato; 2. il ricorso deve essere rigettato; 3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 2900,00, oltre spese forfetarie, accessori ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso artic