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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00751/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; r. 1: -Iutc.) che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto manifestamente infondatit perché afferenti ad asseriti difetti della moOvazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente, che la lettura del )i-ovvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, con riguardo in particolare al portato probatorio ,tzferto dalle emergenze ricavate dalle annotazioni di PG ( in esse comprese anche le dichiarazioni ivi sintetizzate rese daila madre e dalla sorella dell'imputato), atti coerentemente ritenuti utilizzabili in ragione del rito a prova contratta scelto dai prevenuto senza che peraltro sul punto i; ricorsi formuli alcuna censura in ordine alla valutazione resta dalla Corte del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. perì.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; r. 1: -Iutc.) che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto manifestamente infondatit perché afferenti ad asseriti difetti della moOvazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente, che la lettura del )i-ovvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, con riguardo in particolare al portato probatorio ,tzferto dalle emergenze ricavate dalle annotazioni di PG ( in esse comprese anche le dichiarazioni ivi sintetizzate rese daila madre e dalla sorella dell'imputato), atti coerentemente ritenuti utilizzabili in ragione del rito a prova contratta scelto dai prevenuto senza che peraltro sul punto i; ricorsi formuli alcuna censura in ordine alla valutazione resta dalla Corte del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. perì. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 00751/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris