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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 09387/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 29 settembre 2025 con cui il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, per quanto qui rileva ha respinto la sua richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, l'una per il reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. commesso il 11/07/2020, e l'altra per quello di cui all'art. 628 cod. pen. commesso il 06/11/2020, ritenendo assenti elementi dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso, nonostante l'omogeneità e vicinanza temporale dei reati, stanti le loro modalità esecutive del tutto difformi, che li fanno ritenere frutto di pulsioni antigiuridiche autonome e distinte; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di tenere conto dei molti indici dimostrativi dell'unicità di disegno criminoso, dando rilevanza solo alla diversità delle vittime dei due reati predatori, elemento non idoneo ad escludere tale unicità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, essendo la motivazione logica e conforme ai principi giurisprudenziali nell'escludere la continuazione tra i due reati, nonostante la loro vicinanza spazio-temporale e la loro astratta omogeneità, per l'assenza di elementi da cui dedurre che il ricorrente, nel commettere il primo reato, di tentata estorsione in danno di un conoscente, avesse già programmato di compiere una rapina in danno di persona sconosciuta e agendo in concorso con altri soggetti; ritenuto che la motivazione dell'ordinanza sia conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e che manchino, in questo caso, elementi certi che dimostrino l'unitaria programmazione di due delitti dalle modalità così diverse, implicando uno dei due anche la presenza di complici, non coinvolti nell'altra condotta criminosa; I ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 29 settembre 2025 con cui il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, per quanto qui rileva ha respinto la sua richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, l'una per il reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. commesso il 11/07/2020, e l'altra per quello di cui all'art. 628 cod. pen. commesso il 06/11/2020, ritenendo assenti elementi dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso, nonostante l'omogeneità e vicinanza temporale dei reati, stanti le loro modalità esecutive del tutto difformi, che li fanno ritenere frutto di pulsioni antigiuridiche autonome e distinte; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di tenere conto dei molti indici dimostrativi dell'unicità di disegno criminoso, dando rilevanza solo alla diversità delle vittime dei due reati predatori, elemento non idoneo ad escludere tale unicità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, essendo la motivazione logica e conforme ai principi giurisprudenziali nell'escludere la continuazione tra i due reati, nonostante la loro vicinanza spazio-temporale e la loro astratta omogeneità, per l'assenza di elementi da cui dedurre che il ricorrente, nel commettere il primo reato, di tentata estorsione in danno di un conoscente, avesse già programmato di compiere una rapina in danno di persona sconosciuta e agendo in concorso con altri soggetti; ritenuto che la motivazione dell'ordinanza sia conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), e che manchino, in questo caso, elementi certi che dimostrino l'unitaria programmazione di due delitti dalle modalità così diverse, implicando uno dei due anche la presenza di complici, non coinvolti nell'altra condotta criminosa; I ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]