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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 1963

Cassazione n. 09299/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ROVERETOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1963 avverso la sentenza del 14/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] GARDAdat-e-eveFs.e-a4e-P-ar-tt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, in data 14.6.2021, dal Giudice di pace di Riva del Garda che aveva dichiarato la propria incompetenza per materia a giudicare dei reati di minacce e lesioni personali ascritti a [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di provvedimento, a norma dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., non impugnabile.

Va dunque dichiarata, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lettera b), cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] Sandrini \.k\ (1U,A PXkA [OSCURATO:PERSONA];A og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ROVERETOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1963 avverso la sentenza del 14/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] GARDAdat-e-eveFs.e-a4e-P-ar-tt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, in data 14.6.2021, dal Giudice di pace di Riva del Garda che aveva dichiarato la propria incompetenza per materia a giudicare dei reati di minacce e lesioni personali ascritti a [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di provvedimento, a norma dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., non impugnabile. Va dunque dichiarata, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lettera b), cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] Sandrini \.k\ (1U,A PXkA [OSCURATO:PERSONA];A og
Sentenza Cassazione n. 09299/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris