CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28196/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (CUI 03CF7H6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 30 giugno 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Firenze di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90 commesso il 4 febbraio 2018 alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che il motivo con cui ha dedotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità è inammissibile per difetto di specificità. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la finalità di spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614; v. anche Sez. 6, n. 11025 del 2013, Rv. 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale, anche ai fini della precostituzione di scorte per uso personale). Si è anche affermato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463). La Corte ha chiarito le ragioni per cui era stata provata la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente con un pertinente richiamo: al quantitativo di sostanza rinvenuta (pari a 618 dosi di hashish) e al contestuale rinvenimento di materiale per il confezionamento (due bilancini e cellophane); all'assenza di fonti di reddito tali da legittimare la scorta; alle dichiarazioni della suocera che aveva riferito come [OSCURATO:PERSONA], benché detenuto agli arresti donniciliari, fosse solito uscire o ricevere persone. Considerato che il secondo motivo, con cui deduce la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione, in aderenza del principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice conl'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01) e anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M