CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/196ei avverso la sentenza del 15/09/2022 del Tribunale di Como visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como condannava, ex art. 444 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di usura (art. 644 cod. pen.) - il primo ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; il secondo ai danni di Andrea e [OSCURATO:PERSONA] irrogando nei suoi confronti la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e disponendo a suo carico la confisca ex artt. 240 -bis e 644, comma 6, cod. pen. fino alla concorrenza della somma di 171.000 euro. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in Cassazione avverso la sentenza, lamentando omessa o contraddittoria motivazione in rapporto ai presupposti di applicabilità della confisca di cui agli artt. 12 -sexies I. 7 agosto 1992, n. 356 (attuale art. 240-bis cod. pen.) e 644, comma 6, cod. pen., fino alla concorrenza di euro 171.000. 1.3. La Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, ritenendone la motivazione sintetica e contraddittoria, e rinviava al Tribunale di Como per nuovo esame sul punto (Sez. 2 n. 14000 del 31.01.2022, Barrasso). In particolare, chiedeva al giudice del rinvio di chiarire a quale titolo o a quali titoli fosse disposta la confisca. Ricordava, a tal fine, che l'art. 644 cod. pen. prevede una ipotesi di confisca obbligatoria che opera anche in caso di patteggiamento e anche in caso di mancato accordo sul punto, e che ha il solo fine di sottrarre il vantaggio patrimoniale all'autore del reato (Sez. U., n. 36617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437), laddove l'art. 240-bis cod. pen. prevede come presupposto la sproporzione, la quale deve essere tuttavia dimostrata e non soltanto asserita. Aggiungeva che le due forme di confisca possono sì concorrere, ma a condizione che il concorso sia motivato in modo specifico, chiaro e logicamente articolato, ricostruendo e valutando i presupposti applicativi con particolare riferimento alle allegazioni difensive concernenti la provenienza lecita di determinati redditi. 1.4. In sede di rinvio, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como disponeva la confisca fino a concorrenza della detta somma di 171.000 euro, ex artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. pen., nonché la confisca sino alla concorrenza della complessiva somma di 216.664 euro ex art. 12 -sexies I. 7 agosto 1992, n. 356 (attuale art. 240-bis cod. pen.). 2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha articolato i seguenti due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo si deduce motivazione assente o apparente e comunque contraddittoria in rapporto alla confisca di 171.000 euro, con riferimento alla ricognizione dei presupposti di applicabilità della previsione di cui all'art. 644, comma 6, cod. pen. Il giudice si sarebbe limitato ad addizionare il profitto indicato nei due capi di imputazione per poi sottrarre l'importo oggetto di risarcimento alle persone offese ed afferma erroneamente essersi formato il giudicato sul passaggio della sentenza in cui si determinano gli importi. Il giudicato non può, tuttavia, riguardare il metodo di calcolo e il giudice non ha tenuto conto che, ai fini del calcolo del profitto, in relazione a un reato, Barrasso ha sia corrisposto alle parti offese [OSCURATO:PERSONA] 240.000 euro, sia rinunciato ad un credito di 43.335 euro, avendo reso alle persone offese le cambiali da queste emesse in suo favore, sicché le sue restituzioni sono ammontate a 283.335 euro (e non a 240.000). Di conseguenza, la confisca avrebbe dovuto essere disposta fino alla concorrenza di 127.665 euro (e non 171.000 euro). Il ricorrente revoca poi in dubbio la corretta determinazione dell'importo complessivo del profitto ad opera del giudice di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo si deduce motivazione assente o apparente e comunque contraddittoria in relazione alla confisca di 216.664.000 euro, con riferimento ai presupposti di applicabilità della previsione di cui all'art. 12 -sexies I. 7 agosto 1992, n. 356 (attuale art. 240-bis cod. pen.). Il giudice ha ritenuto una sproporzione rispetto al reddito lecito, in realtà, inesistente perché ha omesso di considerare la capitalizzazione dei risparmi, incorrendo in un errore di calcolo. Il giudice ha cioè sommato tutti i redditi conseguiti lecitamente dall'imputato (nel periodo dal 2005 al 2019) e ha sottratto da questo risultato l'importo totale dei prestiti effettuati a [OSCURATO:PERSONA] (dal 2016 al 2019) e a Gilardoni (dal 2011 al 2016) come se tali prestiti fossero stati fatti tutti nel medesimo momento, e cioè nel 2019, laddove, invece, sono stati effettuati in un arco temporale vasto (dal 2011 al 2019) con metodologie che implicano la dazione di un importo e la sua successiva ricapitalizzazione, per effetto della maturazione di interessi. Osserva testualmente il ricorrente che il giudice, per valutare il presupposto della confisca allargata, pertanto, avrebbe dovuto applicare un calcolo matematico diverso da quello riportato nella propria motivazione al fine di analizzare se il capitale prestato effettivamente poteva dare adito ad una sproporzione. Per calcolare il reddito lecito della coppia, il giudice ha poi considerato l'importo di 121.000, ottenuto con un mutuo acceso presso una banca, mentre tale somma non avrebbe potuto entrare nel computo, poiché tale mutuo, come anche risulta dalla sentenza, è stato estinto lo stesso giorno in cui Barrasso ha incassato i soldi della vendita dell'immobile a Gilardoni e, quindi, prima del finanziamento a [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice della cognizione ha poi erroneamente disatteso la deduzione difensiva secondo cui il secondo finanziamento illecito è stato finanziato con il primo finanziamento, nonostante tale dato contrasti con le risultanze delle indagini della GdF, riportate in sentenza. Il ricorrente aggiunge che il giudice ha disatteso i principi matematici che servono calcolare l'accumulazione degli interessi maturati su un capitale iniziale, trascurando il fondamentale fattore tempo. Infine avrebbe ritenuto erroneamente che nel 2019 le entrate patrimoniali di Barrasso avessero segno negativo, sicché erroneamente ha ritenuto ingiustificato e sproporzionato l'acquisto di un immobile per un importo di 175.000, laddove il Barrasso aveva acquistato l'immobile con il profitto del finanziamento a [OSCURATO:PERSONA] e a Gilardoni, le persone offese dai reati di usura. Le somme non venivano versate da Barrasso a [OSCURATO:PERSONA] in un'unica soluzione, bensì in ratei. Pertanto, hanno prodotto interessi, con la conseguenza che il capitale di Barrasso al 2019 era maggiore di quanto ritenuto dal giudice e comunque positivo, in quanto anche lecitamente conseguito a seguito della retribuzione che percepiva in qualità di lavoratore dipendente. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Invertendo l'ordine impresso dal ricorrente ai due motivi di ricorso e muovendo dunque dall'ipotesi di confisca per sproporzione di cui al vigente art. 240-bis cod. pen, le deduzioni svolte puntano a contestare il presupposto operativo dell'art. 240-bis cod. pen. - la sproporzione - dimostrando che il giudice della cognizione ha sottostimato l'entità del patrimonio di derivazione illecita di Barrasso, derivato da operazioni finanziate, direttamente o indirettamente, pur sempre con i proventi dell'usura. Così è sia quando si eccepisce che il giudice avrebbe errato nel non calcolare la capitalizzazione degli interessi maturati; sia là dove si rileva che il mutuo bancario (per l'importo di 121.000) non avrebbe dovuto essere computato ai fini del calcolo del reddito lecito, essendo stato estinto con i soldi della vendita dell'immobile ad una delle parti offese; sia nella parte in cui si rivendica che il profitto illecito ottenuto dal primo finanziamento usurario è servito per finanziare il secondo; sia quando si afferma, infine, che nel 2019 Barrasso ha acquistato un appartamento con il profitto del finanziamento alle persone offese dai reati di usura. Le deduzioni tese a dimostrare la derivazione illecita del patrimonio di Barrasso non si confrontano tuttavia con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e basate sul dettato legislativo del vigente art. 240-bis cod. pen., risultando, quindi, generiche. Tale disposizione, infatti, non impone - come sembra fraintendere il ricorrente - di «analizzare se il capitale prestato effettivamente poteva dare adito ad una sproporzione», ma, piuttosto, di verificare se esista sproporzione tra reddito "lecito" e denaro o beni di proprietà o comunque riconducibili all'imputato. Ciò, sulla base del presupposto che, in mancanza di adeguata giustificazione della "lecita" provenienza del denaro o dei beni, sia verosimile (e possa, dunque, presumersi) che tale denaro e tali beni derivino da reato. Di conseguenza, i rilievi difensivi, rivendicando la provenienza "illecita" di parte del denaro, non soltanto non confutano il presupposto della sproporzione, ma finiscono con il rivelarsi controproducenti, in quanto dimostrano la fondatezza, nel caso di specie, della presunzione legislativa. Il motivo di ricorso appare, dunque, inammissibile. 2. Passando al primo motivo di ricorso, affatto generici sono i rilievi, contenuti nella parte finale del motivo, in cui si mette in dubbio la corretta determinazione dell'importo complessivo del profitto ad opera del giudice di primo grado. Una considerazione più approfondita merita invece la richiesta di scomputare dalla quantificazione del profitto confiscato ai sensi dell'art. 644, comma 6, cod. pen. il valore della cambiali alla cui esecuzione Barrasso rinunciò "in favore" delle parti offese, il tenore della sentenza, sul punto, non risultando chiaro. Premesso che la confisca in oggetto differisce da quella di cui si è precedentemente trattato, perché, in questa, il legislatore vincola espressamente l'ammontare della confisca ad «un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari» (art. 644, comma 6, cod. pen.), dal provvedimento impugnato non si evince se la restituzione delle cambiali di cui si parla nel ricorso assuma, alla luce della concreta vicenda fattuale, il senso di un lucro cessante per l'imputato o se tali cambiali, come è pure possibile che sia accaduto, fossero state emesse a garanzia di un credito, quello usurario, già riscosso dall'imputato o che l'imputato non avrebbe comunque, per qualunque ragione, più potuto riscuotere. Nel primo caso, il motivo sarebbe fondato, sicché dall'importo del profitto andrebbe detratta la somma di 43.335 euro, corrispondente al valore delle cambiali in oggetto. Nel secondo caso, invece, si sarebbe al cospetto di una restituzione comunque "necessitata", come tale insuscettibile di ritoccare al ribasso l'entità del profitto realizzato dal ricorrente, poiché l'impegno da questi assunto a non pretendere dalle parti offese (anche) il pagamento del titolo di credito - impegno documentato in una scrittura privata in uno con l'entità delle restituzioni parzialmente operate - assumerebbe il ben diverso significato di una "promessa" a non persistere nella realizzazione di comportamenti criminosi pretendendo un guadagno non dovuto, in aggiunta ai profitti usurari. 3. La necessità di svolgere siffatto approfondimento induce questa Corte a disporre l'annullamento della sentenza con rinvio, in relazione alla sola parte concernente la confisca di euro 171.000 ex art. 644, comma 6, cod. pen., confermando nel resto il provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata quanto alla confisca disposta ex art. 644, ultimo comma, cod. pen. limitatamente alla so