CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31355/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza delle Corte d'Appello di Milano che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 494 c. p., con l'aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'individuazione dell'imputato quale autore del predetto reato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata (si veda in particolare pag. 2 della sentenza); 3. Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; 4. Rilevato ancora che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de