CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33120/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, afferenti alla validità del sequestro e della relativa convalida, sono inammissibili in quanto propone questioni non dedotte in sede di appello; rilevato che il terzo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto, attraverso l'evocazione dei presupposti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., delle ragioni alla base della determinazione della pena individuata in misura appena superiore al minimo edittale, poi aumentata per la contestata recidiva, in ordine alla cui sussistenza fornisce completa motivazione; rilevato che generico in quanto eccentrico risulta il quarto motivo con cui deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ipotesi contravvenzionale ex art. 697 cod. pen., non oggetto di contestazione nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1