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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17005/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 2:3, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 maggio 2018 dal Tribunale di Cremona in relazione a fattispecie di truffa

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Marco articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 157 cod pen, 129 cod proc pen e 83 comma 4 DL 18 marzo 2020 n. 18.

Secondo il ricorrente, la natura sostanziale della prescrizione implicherebbe che questa costituirebbe parte del regime sanzionatorio di cui il giudice avrebbe dovuto tenere conto con la conseguenza che i profili di sospensione connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, proprio perché introdotti per legge dopo la commissione del fatto non avrebbero potuto essere ritenuti rilevanti e non avrebbero potuto essere oggetto di applicazione stante l'operatività dell'art. 2 comma 4 cod pen e dell'art. 25 comma 2 Cost.

Peraltro, lo stesso quinto comma dell'art. 2 cod pen prevede che le leggi eccezionali o temporanee, emanate in situazioni anomale possano essere applicate ai fatti precedenti solo se a favore dell'imputato.

2.2. Errata applicazione dell'art. 83, comma 4, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18.

Il ricorrente premette che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020, opera dalla data dell'udienza (ricadente nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020) di cui è stato disposto il rinvio e fino all'il. maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, la prescrizione rimane sospesa, ai sensi 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data dell'udienza fino al 30 giugno 2020.

Di conseguenza, il periodo di sospensione della prescrizione, nel caso che ci occupa, opera solamente dalla data 21.04.2020 (udienza originariamente fissata per la discussione) fino all'il maggio 2020, il termine di prescrizione, pertanto, avrebbe dovuto essere sospeso solamente per 20 giorni e non per 63 giorni con conseguente spirare del termine prescrizionale in data 21 giugno 2020, precedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (21 luglio 2020).

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto alle doglianze in punto costituzionalità del regime di sospensione della prescrizione introdotto con il comma 4 dell'art. 83 DL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successive modifiche, deve osservarsi che la Corte Costituzionale - con la sentenza 140/2021 - ha dichiarato inammissibili tutte le questioni relative al comma 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, ampiamente riproponendo argomenti già alla base della precedente sentenza n. 278 del 2020.

In particolare, sotto il profilo della violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole evocato dal ricorrente, la Corte ha più volte rilevato che la sospensione del processo, da cui consegue la sospensione della prescrizione, ai sensi della norma censurata, è nel caso di specie prevista "da una norma che impone una stasi del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi", sicché la "riconducibilità della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen. esclude [...] che si sia in presenza di un intervento legislativo in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole" perché la regola di cui all'art. 159 cod. pen. - secondo cui, quando il procedimento o il processo penale è sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge, lo è anche il corso della prescrizione - è certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio in quanto contenuta nel Cod. pen. del 1930 e ribadita dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251. 2.1.Di conseguenza, la riconducibilità della sospensione della prescrizione, di cui alla disposizione censurata, alla regola generale stabilita dall'art. 159 cod. pen. assicura "che al momento della commissione del fatto il suo autore ha potuto avere consapevolezza ex ante che, in caso di sospensione del procedimento o del processo in applicazione di una particolare disposizione di legge, anche il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato sospeso".

3. Quanto alla estensione della sospensione della prescrizione prevista al medesimo comma 4, le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U -, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 10/02/2021 - Rv. 280432 - 02 Imp SANNA) hanno statuito che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni si applica per intero il che implica che anche nel caso di specie debbano computarsi i 64 giorni di sospensione automatica prevista dal citato quarto comma del richiamato articolo 83 DL 18/2020 e successive modifiche

3.1. In sostanza, come è agevole desumere dello stesso dispositivo delle Sezioni Unite Sanna, la sospensione della prescrizione in conseguenza del disposto del quarto comma dell'art. 83 del decreto-legge 18 marzo 2020 numero 18 e successive modifiche opera per 64 giorni dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 ricomprendendo anche il periodo precedente l'udienza e non solo quello che va dalla data di udienza all'il. maggio.

Risulta di conseguenza correttamente calcolata l'estensione della sospensione del termine di prescrizione che veniva a scadere, anche a prescindere da qualsivoglia altra causa di sospensione, 64 giorni dopo il 1 giugno 2020 e quindi il 4 agosto 2020 mentre la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 21 luglio 2020.

Tale situazione palesa manifesta infondatezza e irrilevanza delle ulteriori questioni poste.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 2:3, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 maggio 2018 dal Tribunale di Cremona in relazione a fattispecie di truffa 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Marco articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 157 cod pen, 129 cod proc pen e 83 comma 4 DL 18 marzo 2020 n. 18. Secondo il ricorrente, la natura sostanziale della prescrizione implicherebbe che questa costituirebbe parte del regime sanzionatorio di cui il giudice avrebbe dovuto tenere conto con la conseguenza che i profili di sospensione connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, proprio perché introdotti per legge dopo la commissione del fatto non avrebbero potuto essere ritenuti rilevanti e non avrebbero potuto essere oggetto di applicazione stante l'operatività dell'art. 2 comma 4 cod pen e dell'art. 25 comma 2 Cost. Peraltro, lo stesso quinto comma dell'art. 2 cod pen prevede che le leggi eccezionali o temporanee, emanate in situazioni anomale possano essere applicate ai fatti precedenti solo se a favore dell'imputato. 2.2. Errata applicazione dell'art. 83, comma 4, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18. Il ricorrente premette che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020, opera dalla data dell'udienza (ricadente nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020) di cui è stato disposto il rinvio e fino all'il. maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, la prescrizione rimane sospesa, ai sensi 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data dell'udienza fino al 30 giugno 2020. Di conseguenza, il periodo di sospensione della prescrizione, nel caso che ci occupa, opera solamente dalla data 21.04.2020 (udienza originariamente fissata per la discussione) fino all'il maggio 2020, il termine di prescrizione, pertanto, avrebbe dovuto essere sospeso solamente per 20 giorni e non per 63 giorni con conseguente spirare del termine prescrizionale in data 21 giugno 2020, precedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (21 luglio 2020). 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto alle doglianze in punto costituzionalità del regime di sospensione della prescrizione introdotto con il comma 4 dell'art. 83 DL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successive modifiche, deve osservarsi che la Corte Costituzionale - con la sentenza 140/2021 - ha dichiarato inammissibili tutte le questioni relative al comma 4 dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, ampiamente riproponendo argomenti già alla base della precedente sentenza n. 278 del 2020. In particolare, sotto il profilo della violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole evocato dal ricorrente, la Corte ha più volte rilevato che la sospensione del processo, da cui consegue la sospensione della prescrizione, ai sensi della norma censurata, è nel caso di specie prevista "da una norma che impone una stasi del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi", sicché la "riconducibilità della fattispecie in esame alla disciplina di cui all'art. 159, primo comma, cod. pen. esclude [...] che si sia in presenza di un intervento legislativo in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole" perché la regola di cui all'art. 159 cod. pen. - secondo cui, quando il procedimento o il processo penale è sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge, lo è anche il corso della prescrizione - è certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio in quanto contenuta nel Cod. pen. del 1930 e ribadita dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251. 2.1.Di conseguenza, la riconducibilità della sospensione della prescrizione, di cui alla disposizione censurata, alla regola generale stabilita dall'art. 159 cod. pen. assicura "che al momento della commissione del fatto il suo autore ha potuto avere consapevolezza ex ante che, in caso di sospensione del procedimento o del processo in applicazione di una particolare disposizione di legge, anche il decorso del termine di prescrizione sarebbe stato sospeso". 3. Quanto alla estensione della sospensione della prescrizione prevista al medesimo comma 4, le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U -, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 10/02/2021 - Rv. 280432 - 02 Imp SANNA) hanno statuito che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni si applica per intero il che implica che anche nel caso di specie debbano computarsi i 64 giorni di sospensione automatica prevista dal citato quarto comma del richiamato articolo 83 DL 18/2020 e successive modifiche 3.1. In sostanza, come è agevole desumere dello stesso dispositivo delle Sezioni Unite Sanna, la sospensione della prescrizione in conseguenza del disposto del quarto comma dell'art. 83 del decreto-legge 18 marzo 2020 numero 18 e successive modifiche opera per 64 giorni dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 ricomprendendo anche il periodo precedente l'udienza e non solo quello che va dalla data di udienza all'il. maggio. Risulta di conseguenza correttamente calcolata l'estensione della sospensione del termine di prescrizione che veniva a scadere, anche a prescindere da qualsivoglia altra causa di sospensione, 64 giorni dopo il 1 giugno 2020 e quindi il 4 agosto 2020 mentre la sentenza di secondo grado è stata pronunciata il 21 luglio 2020. Tale situazione palesa manifesta infondatezza e irrilevanza delle ulteriori questioni poste. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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