CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 1981
Cassazione n. 00559/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1981 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge per la sua mancata traduzione per l'udienza del 23 maggio 2023 tenutasi avanti la Corte di appello di L'Aquila, pur essendo in affidamento in prova presso il Centro di prima accoglienza e osservazione sito in Modena, fraz. Cogneto; Considerato che, al contrario, la condizione di sottoposizione dell'imputato alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari per lo svolgimento di un programma di recupero presso una struttura pubblica o privata non costituisce legittimo impedimento a comparire, posto che si tratta di una modalità del trattamento in regime di libertà e non di una misura restrittiva della libertà personale, poiché l'imputato non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire all'udienza, essendo solo tenuto a dare tempestiva notizia al servizio sociale, e l'autorità giudiziaria non deve disporne la traduzione in udienza (Sez. 1, Sentenza n. 19216 del 30/11/2015, dep. 2016, Rv. 266793 - 01); Rilevato, inoltre, che il difensore alla predetta udienza del 23 maggio 2023 non aveva dedotto nulla circa la mancata traduzione del suo rappresentato; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 20