CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 dicembre 1985
Cassazione n. 08650/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 30VANOVIC Suzana (CUI 01Q6GGI), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1985; rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza del Tribunale di Forlì emessa in data 03/02/2010; visti gli atti, il provvedimento impugnato e II ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 23/09/2025 la Corte di appello di Bologna, premesso che l'istanza di rimessione nel termine per impugnare nell'interesse di Jovanovic, ha per oggetto la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Forlì in data 03/02/2010, irrevocabile il 26/03/2010, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e che, come tale, è una sentenza inappellabile, soggetta solo a ricorso per cassazione, dichiarava la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. , 2. Con sentenza in data 03/02/2010, irrevocabile il 26/03/2010, il Tribunale di Forlì disponeva ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti della ricorrente l'applicazione della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 560,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4 e 648 cod. pen., commesso in Cesenatico il 18 luglio 2009 e, con provvedimento datato 15/12/2023 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania emetteva ordine di esecuzione per la pena complessiva di anni 5 e mesi 6 di reclusione. 3. Con istanza in data 21/07/2025, presentata alla Corte di Appello di Bologna, e da questa trasmessa per competenza, il difensore della ricorrente chiedeva la rimessione nel termine per impugnare la sentenza datata 03/02/2010 irrevocabile il 26/03/2010, deducendo che la ricorrente, arrestata per un mandato di arresto europeo esecutivo, soltanto in tale occasione, presa visione dell'ordine di esecuzione, veniva a conoscenza delle condanne in esso contenute, compresa la predetta sentenza, in merito alla quale sosteneva che la prevenuta non aveva mai avuto notizie del procedimento, non potendo così esercitare entro i termini i mezzi di impugnazione, adducendo, peraltro, di non avere potuto prendere visione del fascicolo del tribunale, a causa del termine perentorio per proporre l'istanza di remissione e che, certamente, la Jovanovic avrebbe subito un pregiudizio derivante dal suo mancato reperimento nel corso del procedimento, chiedendo quindi, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la restituzione nel termine per impugnare detta sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza è inammissibile. 1.1. Premesso che correttamente la Corte di appello di Bologna ha trasmesso gli atti a questa Corte dì legittimità per competenza funzionale, osserva il Collegio che grava sull'istante l'onere di provare rigorosamente - mediante atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta, a cause esterne a lui non imputabili, che non può ritenersi assolto con l'allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da lui stesso (Sez. 2, [ord.] n. 39211 del 24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051 - 01; Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 - 01). 1.2. Nel caso di specie, la Jovanovic assume di avere avuto conoscenza della sentenza pronunciata in data 03/02/2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì solo dopo essere stata arrestata il 21/06/2025 in esecuzione di mandato di arresto europeo esecutivo e di non avere mai avuto notizia del procedimento "ove peraltro risulterebbe contumace" (p. seconda dell'istanza). 2. Ebbene, va rilevato che alcuna allegazione è stata fornita circa la causa che avrebbe impedito la conoscenza del procedimento, nel quale la Jovanovic - a differenza di quanto sostenuto nell'istanza - veniva giudicata da latitante ed era assistita da un difensore di fiducia, come risulta dall'intestazione della sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì: in proposito, va segnalato che, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento, mentre a diverso approdo conduce l'avvenuta nomina del difensore di fiducia, poiché, in tal caso, 'la perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria si considera quale fatto di per sé idoneo a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento, a meno che non risulti una comunicazione al giudice dell'avvenuta interruzione di ogni rapporto tra il legale e l'assistito (su quest'ultimo aspetto v. Sez. 3, n. 15760 del 16/03/2016, Kaya, Rv. 266583; Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014, Najimi, Rv. 258775). 2.1. Mette conto evidenziare anche come, nella specie, nemmeno sia documentato che l'arresto sarebbe avvenuto in data 21/06/2025 e, per di più, è allegata all'istanza di rimessione in termini una nomina di difensore di fiducia con procura speciale del tutto generica, datata 10/06/2025, e quindi pure antecedente alla data dell'arresto, senza alcuna indicazione del procedimento al quale si riferisce: sul punto, occorre rammentare che l'atto di nomina del difensore di fiducia deve riferirsi ad un procedimento specifico ai fini dell'art.96 cod. proc. pen., risultando altrimenti inefficace in quanto privo di oggetto e di causa (sez. 5, n. 17061 del 27/03/2014, 262876-01). 3. In conclusione, l'istanza è del tutto generica e non offre alcun elemento a dimostrazione che l'asserita mancata tempestiva conoscenza del procedimento e della sentenza di primo grado sia dipesa da cause non imputabili alla Javanovic. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicem