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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 11965/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsoì [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto.

2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l'unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 546, lett. e), del medesimo codice poiché la Corte territoriale avrebbe emesso una sentenza nulla in quanto totalmente priva di motivazione atteso che, sebbene nell'intestazione e nel dispositivo fosse i indicato il nominativo del ricorrente, la motivazione era riferita alla vicenda che aveva interessato un altro soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.0ccorre premettere che non vi è dubbio, dall'esame della pronuncia impugnata, che la Corte d'appello di Palermo abbia pronunciato correttamente all'udienza il dispositivo nei confronti del ricorrente e che, tuttavia, la sentenza- documento completa della motivazione abbia fatto riferimento ad un'altra imputata e a un diverso processo.

Inoltre, risulta dal fascicolo che, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la Corte territoriale, con ordinanza del 6 ottobre 2023, ha disposto la correzione del provvedimento, peraltro nel contraddittorio con il difensore del ricorrente che nulla ha eccepito.

2. Ciò premesso in termini generali, occorre evidenziare in via preliminare che, a prescindere da ogni valutazione sulla natura del vizio della decisione, il ricorrente aveva dedotto in appello la mancanza della querela e dunque l'improcedibilità del furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen.

Effettivamente non è presente agli atti la querela sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché, stante le modifiche al regime di procedibilità del delitto di furto introdotte nell'art. 624 cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022, l'azione penale non può essere proseguita in assenza della querela per difetto della condizione di procedibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorsoì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l'unico motivo di impugnazione, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 546, lett. e), del medesimo codice poiché la Corte territoriale avrebbe emesso una sentenza nulla in quanto totalmente priva di motivazione atteso che, sebbene nell'intestazione e nel dispositivo fosse i indicato il nominativo del ricorrente, la motivazione era riferita alla vicenda che aveva interessato un altro soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.0ccorre premettere che non vi è dubbio, dall'esame della pronuncia impugnata, che la Corte d'appello di Palermo abbia pronunciato correttamente all'udienza il dispositivo nei confronti del ricorrente e che, tuttavia, la sentenza- documento completa della motivazione abbia fatto riferimento ad un'altra imputata e a un diverso processo. Inoltre, risulta dal fascicolo che, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la Corte territoriale, con ordinanza del 6 ottobre 2023, ha disposto la correzione del provvedimento, peraltro nel contraddittorio con il difensore del ricorrente che nulla ha eccepito. 2. Ciò premesso in termini generali, occorre evidenziare in via preliminare che, a prescindere da ogni valutazione sulla natura del vizio della decisione, il ricorrente aveva dedotto in appello la mancanza della querela e dunque l'improcedibilità del furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. Effettivamente non è presente agli atti la querela sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché, stante le modifiche al regime di procedibilità del delitto di furto introdotte nell'art. 624 cod. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022, l'azione penale non può essere proseguita in assenza della querela per difetto della condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore I
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