CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 27083/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15759/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n.2980/2016 depositata il 05/12/2016 Numero registro generale 15759/2017 Numero sezionale 3099/2025 Numero di raccolta generale 27083/2025 Data pubblicazione 09/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente ( Agenzia entrate) , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ( valore indeterminabile) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 08/10/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15759/2017 Numero sezionale 3099/2025 Numero di raccolta generale 27083/2025 Data pubblicazione 09/10/2025