CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02171/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4() [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale generica; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha addotto il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, in particolare circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, essendo l'imputato convinto dell'erroneità dell'entità degli importi delle contestazioni erariali - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) con il quale non si confronta, muovendo pure censure per nulla inerenti al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, comunque, limitandosi a riportare le doglianze prospettate con il gravame e disattese dalla Corte territoriale, la quale - oltre a rilevare il difetto di una ragionata censura alla decisione di primo grado in seno all'atto di appello - con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrati gli elementi delle fattispecie in discorso (anche sub specie dell'elemento soggettivo: cfr. spec. p. 8 s. della sentenza impugnata); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci