CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 agosto 1985
Cassazione n. 04300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4/8/1985; avverso l'ordinanza del 6/7/2021 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare congiunta dell'obbligo di dimora con prescrizioni e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in riferimento al reato di furto pluriaggravato di un'autovettura. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato nella quasi flagranza del reato menzionato ed il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, dopo aver convalidato il suo arresto, aveva rigettato la richiesta di applicare al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo insussistente il pericolo di recidivanza prospettato dal pubblico ministero nella sua richiesta, che invece il giudice dell'appello ha ritenuto configurabile in ragione della gravità del fatto e del precedente specifico dal quale il Nappa risulta gravato. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per l'omessa notifica al Nappa dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, posto che la stessa è stata eseguita presso il difensore. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità del pericolo di recidivanza. In proposito il ricorrente lamenta che il giudice dell'appello avrebbe sostanzialmente travisato e quindi omesso di confrontarsi con la motivazione del provvedimento appellato, il quale aveva escluso il suddetto pericolo - e non già l'illiceità del fatto - in ragione dello stato di indigenza dell'imputato e della completa ammissione del fatto resa dal medesimo nel corso dell'udienza di convalida. Non di meno il Tribunale non avrebbe dato conto della concretezza ed attualità dell'esigenza cautelare ritenuta sussistente ed illegittimamente considerato, invece, la gravità del titolo di reato. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito all'adeguatezza e proporzionalità dell'applicazione in maniera congiunta sia dell'obbligo di dimora, che di quello di presentazione alla polizia giudiziaria, profili sui quali la valutazione del Tribunale sarebbe sostanzialmente assente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati. 2. Il primo motivo è invero manifestamente infondato, atteso che, come risulta dagli atti, l'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione dell'appello cautelare destinato all'indagato è stato effettivamente e legittimamente notificato a mezzo pec al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], presso la quale il Nappa aveva eletto domicilio all'udienza di convalida del 17 maggio 2021. 3. Il secondo motivo è invece infondato. Il giudice dell'appello cautelare ha infatti giustificato l'affermata sussistenza del pericolo di recidivanza valorizzando circostanze immotivatamente pretermesse nel provvedimento di rigetto della richiesta del pubblico L ministero ritenute motivatamente e logicamente idonee a prevalere sulle considerazioni del tutto apodittiche svolte dal primo giudice. Coglie invece nel segno il terzo motivo. E' indubbio che l'applicazione congiunta di misure personali non custodiali - consentita a seguito delle modifiche apportate all'art.275 c.p.p. dalla I. n. 47 del 2015 - è funzionale ad evitare l'imposizione di una misura maggiormente afflittiva potendo l'esigenza cautelare essere contenuta in tal modo con minor sacrificio della libertà personale. E' pure pacifico che nel caso di specie il pubblico ministero appellante aveva richiesto l'applicazione di una misura custodiale al Nappa (e precisamente quella degli arresti domiciliari). Il fatto che il Tribunale abbia ritenuto di disporre l'intervento cautelare con modalità meno gravose di quelle richieste non è però di per sé sufficiente ad esaurire l'obbligo motivazionale del giudice che applica la misura in punto di adeguatezza e proporzionalità del suddetto intervento per come concretamente configurato. Grava infatti sullo stesso comunque l'onere di esplicitare le ragioni della ritenuta necessità dell'applicazione congiunta di due misure cautelari ancorchè non custodiali e della conseguente insufficienza di una sola di esse ad arginare le esigenze ritenute configurabili. Dei motivi che hanno suggerito al giudice dell'appello di disporre l'applicazione congiunta dell'obbligo di dimora e di quello di presentazione alla polizia giudiziaria non vi è però sostanzialmente traccia nel provvedimento impugnato, né le stesse possono ritenersi implicite nella motivazione resa con riguardo alla sussistenza del pericolo di recidivanza, il cui contenuto non è tale da evidenziare perché uno dei suddetti obblighi non sarebbe sufficiente a prevenire la commissione da parte del Nappa di ulteriori reati. L'evidenziata lacuna motivazionale impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.