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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 16681/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25373/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa da g l i av- vocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; -intimata- avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5752 /201 6 depositata il30/ 09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2008 l’appaltatrice di servizi relativi al carico, trasporto e smal- timento di rifiuti, ditta Stramaccioni,conveniva dinanzi al Tribunale di Romail committente, Consorzio stradale Axa, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. perla condanna al pagamento di € 31,195,08 a titolo di corrispettivo. 2di 4 – 2 5373 /2017 – S2 – C C 23/01/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Antefatti: nel giugno 2006 il committentecomunicava l’intenzione di risolvere il contratto di appalto, m entre chie deva peraltro all ’appalta- trice di rimanere a servizio fino all’affidamento del servizio ad una nuova ditta.

Dal novembre 2006 il committente chiedeva all’appalta- trice di indirizzare le richieste di pagamento alle due nuov e ditte , poi convenute in giudizio, nella misura del 50% a testa, mercé l’emissione di distinte fatture.

Dopo il saldo di due fatture, le nuove ditteinterrom- pevanoi pagamenti.

L ’originaria appaltatrice assicurava il servizio fino all’aprile 2007.

In primo grado la domanda veniva rigettata nei confronti del com- mittentee accolta con condanna in solido delle due ditte .

In secondo grado, su appello di una delle due ditte, [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado è stata riformata con rigetto della domanda dell’attrice.

Impugna in cassazione l’originaria appaltatrice con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di integrareil contraddittorio tra litisconsorti necessari in ap- pello e di pronunciare sulla relativa eccezione(si deduce violazione de- gli artt. 102 e 331, nonché 112 c.p.c.).

Il primo motivo è infondato.

Oggetto del processo è un’obbligazione solidale passiva (originata da una delegazione di pagamento).

In tale ipotesi non si dà litisconsorzio necessario, poiché il creditore ha diritto di pretendere l’intera presta- zione da uno dei più debitori e il debitore che ha pagato ha regresso pro quota nei confronti degli altri condebitori.

Giurisprudenza costante: Cass. 2854/2016, 17795/2011, 14469/2008.

In conclusione, il primo motivo è rigettato. 3di 4 – 2 5373 /2017 – S2 – C C 23/01/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2. - Con il secondo motivo si censura ex art. 2909 c.c. e art. 115 c.p.c.che la Corte d’appello abbia violato le disposizioni dirette a pre- venire ilconflitto di giudicati.

Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.

Si lamenta che la Corte di appello abbia rigettato l’ec- cezione di giudicato, poiché ha ritenutoerroneamente che essa avesse ad oggetto una sentenza di rito (inammissibilità di domanda riconven- zionale proposta dalla due ditte nei confronti dell’originaria appalta- trice, attuale ricorrente), mentre in realtà si tratta di un rigetto nel merito di una domanda d’inadempimento contrattuale.

Eccepito il giudicato esterno, la giurisprudenza di questa Corte esige che ne sia riportato il testo integrale (cfr., tra le altre, Cass.15737/2017).

Nel caso di specie, il testo del ricorso non ne riporta nemmeno stralci di motivazione.

In conclusione, il secondo motivo è inammissibile.

3. - Con il terzo motivo si censura ex artt. 2697 e 1460 c.c. che la Corte di appello abbia violato le norme sul riparto dell'onere della prova così come determinato dall’eccezione d’inadempimento.

Il terzomotivo è infondato.

La partericorrente ritiene di non essere gravata dell’onere di provare il proprio esatto adempimento dinanzi all’eccezione di inadempimento di controparte.

Con ciò s’invoca una regola di ripart o dell’onere de lla prova inversa rispetto a quella argomentata dall’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.

SU 13533/2001e suc- cessive).

In conclusione, il terzomotivo è rigettato.

4. - Con il quarto motivo si censura che la Corte d'appello abbia omesso di esaminare fatti, già oggetto di giudicato in altro giudizio. 4di 4 – 2 5373 /2017 – S2 – C C 23/01/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Del quarto motivo è da rigettare sotto più profili .

In primo luogo, esso riproduce la sostanza del secondo motivo, fatta valere ex art. 360, n. 5 c.p.c.

Quindi è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Altri- menti sarebbe infondato, perché la motivazione non è irriducibilmente contraddittoria (cfr. Cass.

SU 8053/2014).

In conclusione, il quarto motivo è rigettato.

5. - L’in ammissibilità o infondatezza di ogni motivo determina il ri- getto del ricorso.

La resistente è rimasta intimata e quindi non vi è da provvedere sulle spese.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25373/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa da g l i av- vocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; -intimata- avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5752 /201 6 depositata il30/ 09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2008 l’appaltatrice di servizi relativi al carico, trasporto e smal- timento di rifiuti, ditta Stramaccioni,conveniva dinanzi al Tribunale di Romail committente, Consorzio stradale Axa, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. perla condanna al pagamento di € 31,195,08 a titolo di corrispettivo. 2di 4 – 2 5373 /2017 – S2 – C C 23/01/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Antefatti: nel giugno 2006 il committentecomunicava l’intenzione di risolvere il contratto di appalto, m entre chie deva peraltro all ’appalta- trice di rimanere a servizio fino all’affidamento del servizio ad una nuova ditta. Dal novembre 2006 il committente chiedeva all’appalta- trice di indirizzare le richieste di pagamento alle due nuov e ditte , poi convenute in giudizio, nella misura del 50% a testa, mercé l’emissione di distinte fatture. Dopo il saldo di due fatture, le nuove ditteinterrom- pevanoi pagamenti. L ’originaria appaltatrice assicurava il servizio fino all’aprile 2007. In primo grado la domanda veniva rigettata nei confronti del com- mittentee accolta con condanna in solido delle due ditte . In secondo grado, su appello di una delle due ditte, [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado è stata riformata con rigetto della domanda dell’attrice. Impugna in cassazione l’originaria appaltatrice con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di integrareil contraddittorio tra litisconsorti necessari in ap- pello e di pronunciare sulla relativa eccezione(si deduce violazione de- gli artt. 102 e 331, nonché 112 c.p.c.). Il primo motivo è infondato. Oggetto del processo è un’obbligazione solidale passiva (originata da una delegazione di pagamento). In tale ipotesi non si dà litisconsorzio necessario, poiché il creditore ha diritto di pretendere l’intera presta- zione da uno dei più debitori e il debitore che ha pagato ha regresso pro quota nei confronti degli altri condebitori. Giurisprudenza costante: Cass. 2854/2016, 17795/2011, 14469/2008. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 3di 4 – 2 5373 /2017 – S2 – C C 23/01/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. - Con il secondo motivo si censura ex art. 2909 c.c. e art. 115 c.p.c.che la Corte d’appello abbia violato le disposizioni dirette a pre- venire ilconflitto di giudicati. Del secondo motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di autosufficienza. Si lamenta che la Corte di appello abbia rigettato l’ec- cezione di giudicato, poiché ha ritenutoerroneamente che essa avesse ad oggetto una sentenza di rito (inammissibilità di domanda riconven- zionale proposta dalla due ditte nei confronti dell’originaria appalta- trice, attuale ricorrente), mentre in realtà si tratta di un rigetto nel merito di una domanda d’inadempimento contrattuale. Eccepito il giudicato esterno, la giurisprudenza di questa Corte esige che ne sia riportato il testo integrale (cfr., tra le altre, Cass.15737/2017). Nel caso di specie, il testo del ricorso non ne riporta nemmeno stralci di motivazione. In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. - Con il terzo motivo si censura ex artt. 2697 e 1460 c.c. che la Corte di appello abbia violato le norme sul riparto dell'onere della prova così come determinato dall’eccezione d’inadempimento. Il terzomotivo è infondato. La partericorrente ritiene di non essere gravata dell’onere di provare il proprio esatto adempimento dinanzi all’eccezione di inadempimento di controparte. Con ciò s’invoca una regola di ripart o dell’onere de lla prova inversa rispetto a quella argomentata dall’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. SU 13533/2001e suc- cessive). In conclusione, il terzomotivo è rigettato. 4. - Con il quarto motivo si censura che la Corte d'appello abbia omesso di esaminare fatti, già oggetto di giudicato in altro giudizio. 4di 4 – 2 5373 /2017 – S2 – C C 23/01/2023 ( 21 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Del quarto motivo è da rigettare sotto più profili . In primo luogo, esso riproduce la sostanza del secondo motivo, fatta valere ex art. 360, n. 5 c.p.c. Quindi è inammissibile per difetto di autosufficienza. Altri- menti sarebbe infondato, perché la motivazione non è irriducibilmente contraddittoria (cfr. Cass. SU 8053/2014). In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 5. - L’in ammissibilità o infondatezza di ogni motivo determina il ri- getto del ricorso. La resistente è rimasta intimata e quindi non vi è da provvedere sulle spese. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ult
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