CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione del dovere di astensione del giudice d'appello che aveva rigettato la proposta di concordato, manifestamente infondato, avendo il giudice merito esercitato legittimamente i suoi poteri in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 26904 del 15/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276271); Considerato che il secondo ed il terzo motivo, che contestano il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti in ordine al ritenuto reato di cui all'art. 73, comma 1, tu. stup., sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5, sulla non configurabilità dell'attenuante ex art. 73 comma 7 t.u. stup. e pagg. 5 e 6 sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), sollecitandosi inammissibilmente questa Corte a rivalutare i fatti e le prove; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r7..,: