CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7760-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I I, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2577/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 08/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07760 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- I Premesso che: 1.1a spa [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 e relative sanzioni, notificato ad essa ricorrente dalla srl [OSCURATO:PERSONA], quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Ici del Comune di [OSCURATO:PERSONA], riguardo ad alcune aree destinate ad attività estrattiva alle quali era stato attribuito un valore venale medio di €54,75 per mq e per le quali il pagamento dell'imposta era stato omesso. In particolare, per quanto ancora interessa, la CTR, decidendo dell'appello della [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado con cui la CTP di Roma aveva ridotto il valore delle aree e quindi la pretesa impositiva, ha affermato che il valore di €54,75 per mq era stato correttamente applicato dalla concessionaria in quanto determinato con delibera 23/2007 adottata dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.59 del d.lgs. 446/1997 e che nessun rilievo poteva essere dato alla delibera 33/2015 che aveva disposto un abbattimento del 20% di quel valore in quanto tale ultima delibera era specificamente riferita all'anno 2015 e non poteva essere estesa anche alle annualità precedenti; 2. la srl [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 3. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt.335 c.p.c. e degli artt. 61 e 29 del d.lgs.546/1992. Deduce la ricorrente che anch'essa aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, che l'appello della concessionaria era stato inscritto al n.2519/2019 del registro generale della CTR, che il proprio appello era stato iscritto al n.2678/2019, che la CTR aveva trascurato di riunire le due impugnazioni. Sostiene che l'omessa riunione dia luogo a nullità della sentenza; 2. il motivo è infondato. 2.1. Va osservato che il mancato rispetto del combinato disposto degli artt. 61 e 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che impone, onde evitare un possibile contrasto di giudicati, la riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza - come del resto l'inosservanza della regola posta dall'art. 335 cod. proc. civ. -, non è assoggettata, di per sé stessa e nonostante la natura pubblicistica della norma, ad un'esplicita sanzione di nullità. Ferma quindi la validità della sentenza impugnata, va anche ricordato che questa Corte ha già avuto modo si precisare, che l'inosservanza, da parte del giudice di appello, dell'obbligo di riunire, in un unico procedimento, i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza, determina invece l'improcedibilità delle cause non ancora decise se si viene a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime (Cass. 20514/2016) o se si tratta di cause inscindibili dovendosi allora "ritenere improcedibile la seconda impugnazione, in forza del principio di unità della decisione" (Cass, 11809/2006); 3. con il secondo motivo di ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] lamenta, sotto la rubrica di "violazione o falsa applicazione dell'art.5, comma 5, del d.lgs.504/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3) e n.5) c.p.c." che la CTR ritenuto corretta la stima del valore venale di cui alla delibera ex art. 59 d.lgs. 446/97, approvata del Comune con n.23 del 2007 senza considerare gli elementi probatori addotti da essa Società ed in particolare le risultanze della delibera della Giunta comunale n.174/2008 con cui il Comune aveva riconosciuto l'eccessività di tale valore e ritenuto congruo un valore di € 7,82 per mq e senza considerare correttamente le risultanze della ricordata delibera 33/2015; 4. il secondo motivo di ricorso è fondato. 4.1. Ai sensi dell'art.5, comma 5, del d.lgs. 504/92 (nella versione applicabile ratione temporis) "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche". 4.2. La Corte ha, in più occasioni, sottolineato che le delibere previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con le quali il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, sono fonte solo di presunzioni "hominis" (v, tra altre, Cass. n.11643/2019; Cass. n.27572/2018; Cass.15312/2018; Cass.4605/2018; n. 16118/2021). 4.3. La CTR ha errato nel non prendere in esame le risultanze della delibera di giunta n.174 del 2008 e nel ritenere ininfluente le risultanze della delibera 33/2015 in quanto questa delibera era riferita al 2015: non si trattava di dare rilievo alla delibera 174/2008 come atto immediatamente dispositivo né di applicare tout court e immediatamente i valori indicati nella delbera 33/2015 ma di valutare i valori indicati in dette delibere alla stregua di risultanze di stima prodotta dal contribuente e come potenzialmente idonei a superare la ridetta presunzione "hominis" che ha fonte nella delibera n,23/2007. Su fattispecie che poneva questione identica a quella sollevata con il motivo in esame questa Corte si è già espressa nel senso di cui al capoverso che precede con ordinanza n.17006/2021 (in particolare al punto 7 della motivazione); 5. in ragione di quanto precede il secondo motivo di ricorso deve essere accolto; 6. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt.6, comma 2, d.lgs. 472/97 e 10 del 1.212/2000. Deduce la ricorrente che la CTR ha errato nel non confermare la disapplicazione, disposta dalla CTP, delle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento malgrado vi fosse una situazione di incertezza sulla normativa che regola l'assoggettamento ad IMU delle cave e che il Comune avesse dato informazioni contraddittorie riguardo alla esatta determinazione della base imponibile; 7. il motivo è infondato. 7.1. in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, ai sensi dell'art. 10 d.lvo 212/2000, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. 23 novembre 2016, n. 23845; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4522). Tale condizione ricorre quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratta, contiene una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appare concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente (cfr. Cass. 14 gennaio 2015, n. 440; Cass. 14 marzo 2012, n. 4031). 7.2. Nel caso in esame, premesso che già sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite n.25506 del 2006 ("In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi"), era indubitabile che un'area classificata come D3 nel piano regolatore generale adottato dal Comune, ancorché concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, era perciò solo non qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, con la conseguenza che il relativo assoggettamento ad imposta era indubitabile e che non poteva esservi alcun affidamento incolpevole sulla assenza di qualsiasi obbligo impositivo, il fatto a cui la ricorrente specificamente si richiama -l'avvenuta adozione da parte del comune di delibere, nel 2008 e nel 2015, attributive alle aree in questione di un valore diverso e inferiore rispetto a quello indicato dal consiglio comunale con delibera 23/2007 e utilizzato per la definizione della base imponibile- non determinava evidentemente alcun incertezza sulla normativa di riferimento; 8. il terzo motivo di ricorso va rigettato; 9. in relazione all'accoglimento del secondo motivo la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame; 10. il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo g