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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35106/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]; )71-,[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Grosseto del 7 maggio 2024, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui al capo relativo alle cessioni commesse sino al 2 agosto 2017, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena, per i residui reati unificati dalla continuazione ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni quattro, mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 17.900,00 di multa.

La Corte territoriale confermava, nel resto, l'affermazione di responsabilità per la detenzione, in data 12 marzo 2020, di cocaina, eroina e marijuana, nonché per plurime cessioni di sostanze stupefacenti, poste in essere in Grosseto, in distinti segmenti temporali compresi tra giugno 2017 e marzo 2020, in favore di più assuntori.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe trascurato il numero circoscritto dei clienti, la durata non significativa dell'attività di cessione, la mancanza di collaboratori e di strumenti di confezionamento, la condizione di assuntore dell'imputato e l'esistenza di talune cessioni gratuite, valorizzando invece in modo illogico il possesso di un telefono, l'uso dell'autovettura e la varietà delle sostanze trattate.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.

3. Il ricorso è inammissibile.

La censura, pur formalmente articolata anche sotto il profilo della violazione di legge, sollecita una nuova lettura del compendio fattuale e una diversa ponderazione degli indici già esaminati dai giudici di merito.

Essa non si confronta, nei termini richiesti dal giudizio di legittimità, con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, che ha escluso la lieve entità attraverso una valutazione complessiva delle modalità dell'azione, della durata dei rapporti di cessione, della pluralità dei cessionari, della qualità e quantità delle sostanze e delle cautele adoperate dall'imputato.

In proposito, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi,modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959 -01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01).

Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità.

La motivazione impugnata si è attenuta a tali coordinate.

Essa ha valorizzato, con argomentazione immune da manifeste fratture logiche, la detenzione di più sostanze — cocaina, eroina e marijuana — con principio attivo pari, rispettivamente, a 3.553 mg, 2.476 mg e 453 mg, nonché la disponibilità di sostanze eterogenee, comprensive di droghe cosiddette pesanti e leggere.

Ha inoltre evidenziato la reiterazione delle cessioni, la presenza di più acquirenti, la stabilità dei rapporti, il ricorso a contatti telefonici, il frequente mutamento delle utenze, la variabilità dei luoghi di incontro e l'uso dell'autovettura per rendere più rapidi e meno percepibili gli scambi.

In questa prospettiva, la Corte territoriale ha ritenuto recessivo il dato della misura delle singole cessioni, perché inserito in un contesto non episodico, con clientela fidelizzata e con modalità operative idonee a denotare non la mera occasionalità del fatto, ma un'attività dotata di continuità, accortezza e capacità di soddisfare richieste diversificate.

Le deduzioni difensive sul numero dei clienti, sull'assenza di agende o strumenti di confezionamento, sulle cessioni gratuite e sulla condizione di assuntore dell'imputato .sono state esaminate e superate dalla sentenza impugnata mediante una motivazione non apparente né contraddittoria, fondata sulla prevalenza degli indici ritenuti negativamente assorbenti.

Il ricorso, in definitiva, contrappone alla ricostruzione della Corte di appello una diversa lettura del fatto, atomistica e selettiva, senza indicare un vizio di manifesta illogicità immediatamente percepibile dal testo del provvedimento impugnato.

Ne discende l'inammissibilità del motivo, poiché il controllo di legittimità non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito unadiversa ponderazione degli elementi probatori, quando la motivazione sia esistente, coerente e non manifestamente illogica.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 01 OTT 2026 L'ASSISTENTE G' J. IZIARIOKui.;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; )71-,[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Grosseto del 7 maggio 2024, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui al capo relativo alle cessioni commesse sino al 2 agosto 2017, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena, per i residui reati unificati dalla continuazione ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in anni quattro, mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 17.900,00 di multa. La Corte territoriale confermava, nel resto, l'affermazione di responsabilità per la detenzione, in data 12 marzo 2020, di cocaina, eroina e marijuana, nonché per plurime cessioni di sostanze stupefacenti, poste in essere in Grosseto, in distinti segmenti temporali compresi tra giugno 2017 e marzo 2020, in favore di più assuntori. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe trascurato il numero circoscritto dei clienti, la durata non significativa dell'attività di cessione, la mancanza di collaboratori e di strumenti di confezionamento, la condizione di assuntore dell'imputato e l'esistenza di talune cessioni gratuite, valorizzando invece in modo illogico il possesso di un telefono, l'uso dell'autovettura e la varietà delle sostanze trattate. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria. 3. Il ricorso è inammissibile. La censura, pur formalmente articolata anche sotto il profilo della violazione di legge, sollecita una nuova lettura del compendio fattuale e una diversa ponderazione degli indici già esaminati dai giudici di merito. Essa non si confronta, nei termini richiesti dal giudizio di legittimità, con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, che ha escluso la lieve entità attraverso una valutazione complessiva delle modalità dell'azione, della durata dei rapporti di cessione, della pluralità dei cessionari, della qualità e quantità delle sostanze e delle cautele adoperate dall'imputato. In proposito, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi,modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959 -01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità. La motivazione impugnata si è attenuta a tali coordinate. Essa ha valorizzato, con argomentazione immune da manifeste fratture logiche, la detenzione di più sostanze — cocaina, eroina e marijuana — con principio attivo pari, rispettivamente, a 3.553 mg, 2.476 mg e 453 mg, nonché la disponibilità di sostanze eterogenee, comprensive di droghe cosiddette pesanti e leggere. Ha inoltre evidenziato la reiterazione delle cessioni, la presenza di più acquirenti, la stabilità dei rapporti, il ricorso a contatti telefonici, il frequente mutamento delle utenze, la variabilità dei luoghi di incontro e l'uso dell'autovettura per rendere più rapidi e meno percepibili gli scambi. In questa prospettiva, la Corte territoriale ha ritenuto recessivo il dato della misura delle singole cessioni, perché inserito in un contesto non episodico, con clientela fidelizzata e con modalità operative idonee a denotare non la mera occasionalità del fatto, ma un'attività dotata di continuità, accortezza e capacità di soddisfare richieste diversificate. Le deduzioni difensive sul numero dei clienti, sull'assenza di agende o strumenti di confezionamento, sulle cessioni gratuite e sulla condizione di assuntore dell'imputato .sono state esaminate e superate dalla sentenza impugnata mediante una motivazione non apparente né contraddittoria, fondata sulla prevalenza degli indici ritenuti negativamente assorbenti. Il ricorso, in definitiva, contrappone alla ricostruzione della Corte di appello una diversa lettura del fatto, atomistica e selettiva, senza indicare un vizio di manifesta illogicità immediatamente percepibile dal testo del provvedimento impugnato. Ne discende l'inammissibilità del motivo, poiché il controllo di legittimità non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito unadiversa ponderazione degli elementi probatori, quando la motivazione sia esistente, coerente e non manifestamente illogica. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 01 OTT 2026 L'ASSISTENTE G' J. IZIARIOKui.;