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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31710/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 25/09/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA]„ difensore di fiducia e procuratore speciale delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti, emessa in data 25/06/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, 640, 61 n. 5 cod. pen., in Motta d'Affermo e Capo d'Orlando dall'agosto 2012 all'agosto 2013 (capo A); agli artt. 223, commi 1 e 2, 216 legge fallimentare, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita in data 15/11/2013.

2. In data 17/05/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, riproducendo le argomentazioni del primo giudice, ha omesso di rispondere alle deduzioni poste a fondamento dell'appello, riprodotte in ricorso, come emerge da snodi motivazionali della sentenza impugnata, anch'essi riportati in ricorso; la Corte di merito, inoltre, ha fornito una motivazione contraddittoria, quanto alla sussistenza del capo A), in riferimento alle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (allegate al ricorso per in ossequio al principio di autosufficienza), travisando precise circostanze fattuali, quali la tenuta dei corsi, gli accordi stipulati dal Mauro per la formazione del personale di alcune società, l'effettiva esistenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e della G.M. s.r.I., il rilascio di attestati di frequenza dei corsi, l'assunzione dei corsisti ed il pagamento della prima mensilità e, in alcuni casi, anche della seconda; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, riproducendo le argomentazioni del primo giudice, ha omesso di rispondere alle deduzioni poste a fondamento dell'appello, riprodotte in ricorso, quanto alla sussistenza ed alla qualificazione della condotta di cui al capo B) ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, come emerge da snodi motivazionali della sentenza impugnata, anch'essi riportati in ricorso; la Corte di merito, inoltre, ha fornito una motivazione contraddittoria in riferimento alle deposizioni dei testi predetti, le cui affermazioni, allegate al ricorso, sono state travisate denaro, come emerge in particolare dalla deposizione del curatore fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Le doglianze difensive sono palesemente versate in fatto, incentrate sulla totale rivisitazione del compendio probatorio, sottoponendo al giudizio di legittimità le medesime considerazioni già poste a fondamento del gravame. [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla ricostruzione dei giudici di merito, quale amministratore della Promise comunicazione o.n.l.u.s., nonché legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e amministratore unico della G.M. s.r.I., proponeva a persone in cerca di occupazione la partecipazione ad un corso di formazione per operatori di cali center, con la promessa di essere assunti a tempo indeterminato presso la stessa società, percependo la somma richiesta per la frequentazione del corso e, quindi, corrispondendo alle persone offese un'unica mensilità; gli attestati di frequenza forniti risultavano del tutto privi di validità, mentre il Mauro risultava aver incassato la somma di euro 327.000,00 da oltre quattrocento iscritti ai corsi; l'omesso, sistematco pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei fornitori e dei canoni di locazione, cagionava, altresì, il fallimento della G.M. s.r.I., delle cui somme l'imputato si appropriava, distraendole.

Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte territoriale, del tutto in linea con i parametri interpretati vidi legittimità, ha considerato come l'attività della [OSCURATO:SOCIETA]. era evidentemente preordinata al fallimento, trattandosi di società priva di redditività e, ciò nonostante, erano stati assunti 436 dipendenti, il che aveva generato un'elevatissima esposizione debitoria, del tutto incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare.

La sentenza impugnata ha evidenziato le concordi dichiarazioni di molteplici testi sullo svolgimento della vicenda, confermate anche dalle acquisizioni documentali.

In realtà il ricorso, come detto, ripropone una lettura alternativa di tutte le fonti di prova dichiarative, il che rende evidente come la difesa, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza, metta in discussione le valutazioni operate dai giudici di merito in tema di prova, finendo per dedurre, in sostanza, il travisamento del fatto.

Tale operazione logica è del tutto estranea al perimetro del giudizio di legittimità, che non consente alla Cassazione di sostituirsi alla valutazione operata dai giudici di merito all'esito di un'autonoma valutazione del compendio probatorio, salvo i casi di illogicità manifesta del compendio logico-argomentativo, cosa che, nel caso di specie, non è dato constatare.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. [OSCURATO:PERSONA] va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese cli rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, non ammesse al patrocinio a spese dello Stato e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non ammesse al patrocinio dello Stato, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge; infine, va disposta la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle restanti parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ammesse al patrocinio dello Stato, che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non ammesse al patrocinio dello Stato, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle restanti parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data 25/09/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA]„ difensore di fiducia e procuratore speciale delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti, emessa in data 25/06/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, 640, 61 n. 5 cod. pen., in Motta d'Affermo e Capo d'Orlando dall'agosto 2012 all'agosto 2013 (capo A); agli artt. 223, commi 1 e 2, 216 legge fallimentare, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita in data 15/11/2013. 2. In data 17/05/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, riproducendo le argomentazioni del primo giudice, ha omesso di rispondere alle deduzioni poste a fondamento dell'appello, riprodotte in ricorso, come emerge da snodi motivazionali della sentenza impugnata, anch'essi riportati in ricorso; la Corte di merito, inoltre, ha fornito una motivazione contraddittoria, quanto alla sussistenza del capo A), in riferimento alle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (allegate al ricorso per in ossequio al principio di autosufficienza), travisando precise circostanze fattuali, quali la tenuta dei corsi, gli accordi stipulati dal Mauro per la formazione del personale di alcune società, l'effettiva esistenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e della G.M. s.r.I., il rilascio di attestati di frequenza dei corsi, l'assunzione dei corsisti ed il pagamento della prima mensilità e, in alcuni casi, anche della seconda; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, riproducendo le argomentazioni del primo giudice, ha omesso di rispondere alle deduzioni poste a fondamento dell'appello, riprodotte in ricorso, quanto alla sussistenza ed alla qualificazione della condotta di cui al capo B) ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, come emerge da snodi motivazionali della sentenza impugnata, anch'essi riportati in ricorso; la Corte di merito, inoltre, ha fornito una motivazione contraddittoria in riferimento alle deposizioni dei testi predetti, le cui affermazioni, allegate al ricorso, sono state travisate denaro, come emerge in particolare dalla deposizione del curatore fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Le doglianze difensive sono palesemente versate in fatto, incentrate sulla totale rivisitazione del compendio probatorio, sottoponendo al giudizio di legittimità le medesime considerazioni già poste a fondamento del gravame. [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla ricostruzione dei giudici di merito, quale amministratore della Promise comunicazione o.n.l.u.s., nonché legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e amministratore unico della G.M. s.r.I., proponeva a persone in cerca di occupazione la partecipazione ad un corso di formazione per operatori di cali center, con la promessa di essere assunti a tempo indeterminato presso la stessa società, percependo la somma richiesta per la frequentazione del corso e, quindi, corrispondendo alle persone offese un'unica mensilità; gli attestati di frequenza forniti risultavano del tutto privi di validità, mentre il Mauro risultava aver incassato la somma di euro 327.000,00 da oltre quattrocento iscritti ai corsi; l'omesso, sistematco pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei fornitori e dei canoni di locazione, cagionava, altresì, il fallimento della G.M. s.r.I., delle cui somme l'imputato si appropriava, distraendole. Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte territoriale, del tutto in linea con i parametri interpretati vidi legittimità, ha considerato come l'attività della [OSCURATO:SOCIETA]. era evidentemente preordinata al fallimento, trattandosi di società priva di redditività e, ciò nonostante, erano stati assunti 436 dipendenti, il che aveva generato un'elevatissima esposizione debitoria, del tutto incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare. La sentenza impugnata ha evidenziato le concordi dichiarazioni di molteplici testi sullo svolgimento della vicenda, confermate anche dalle acquisizioni documentali. In realtà il ricorso, come detto, ripropone una lettura alternativa di tutte le fonti di prova dichiarative, il che rende evidente come la difesa, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza, metta in discussione le valutazioni operate dai giudici di merito in tema di prova, finendo per dedurre, in sostanza, il travisamento del fatto. Tale operazione logica è del tutto estranea al perimetro del giudizio di legittimità, che non consente alla Cassazione di sostituirsi alla valutazione operata dai giudici di merito all'esito di un'autonoma valutazione del compendio probatorio, salvo i casi di illogicità manifesta del compendio logico-argomentativo, cosa che, nel caso di specie, non è dato constatare. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. [OSCURATO:PERSONA] va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese cli rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, non ammesse al patrocinio a spese dello Stato e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non ammesse al patrocinio dello Stato, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge; infine, va disposta la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle restanti parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non ammesse al patrocinio dello Stato, che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non ammesse al patrocinio dello Stato, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle restanti parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in
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