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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 13334/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21052-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2018 n.21052 sez.

S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21052/2018 Numero sezionale 2603/2021 Numero di raccolta generale 13334/2022 avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il Data pubblicazione 28/04/2022 16/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con delibera n. 420 del 5 agosto 2014 la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia applicava, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex componenti del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la sanzione amministrativa ex art. 144 TUB di € 256.000,00 ciascuno.

Il provvedimento sanzionatorio nasceva a seguito di due ispezioni presso [OSCURATO:SOCIETA]. protrattasi, la prima, dal 12 novembre 2012 al 3 marzo 2013, e la seconda dal 13 marzo 2013 al 6 settembre 2013.

I fatti oggetto di contestazione consistevano in violazione delle disposizioni sulla governance, carenze nell’organizzazione nei controlli interni carenze nella gestione nel controllo del credito.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione ex art. 145 T.U.B., lamentando: 1) la genericità delle violazioni contestate, del tutto insufficienti ed inadeguate, in contrasto con il principio di specificità degli addebiti previsto all’articolo 14 della l. n. 689 del 1981, non essendo stati enucleati né gli estremi dell’illecito amministrativo né i precetti normativi supposti come violati; 2) la mancanza di riferimenti temporali dei comportamenti dei sanzionati e la decadenza dalla contestazione per tutti i comportamenti precedenti al 9 gennaio 2012; la violazione dell’articolo 14 della l. n. 689 del 1981 e delle disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedure sanzionatorie, nonché del principio del ne bis in idem di matrice penale; 4) la natura penale delle sanzioni irrogate alla stregua dei criteri della Ric. 2018 n.21052 sez.

S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21052/2018 Numero sezionale 2603/2021 Numero di raccolta generale 13334/2022 Corte di Strasburgo e, dunque, l’illegittimità della procedura Data pubblicazione 28/04/2022 sanzionatoria; 5) la violazione dell’articolo 25, comma 2, della Costituzione in relazione all’art. 7 CEDU, in ragione del mancato rispetto della riserva di legge in materia penale; 6) la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 per eccesso di potere, difetto, genericità e indeterminatezza della motivazione.; 7) violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della l. n. 689 del 1981 per difetto dell’elemento soggettivo rispetto agli illeciti contestati; 8) violazione del principio di proporzionalità nell’irrogazione delle sanzioni, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento nell’irrogazione delle sanzioni.

3. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’opposizione.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso.

6. I ricorrenti in data 23 novembre 2021 hanno depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con richiesta di condanna alle spese di € 3000.

7. I difensori della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia muniti di procura speciale di adesione alla rinuncia, hanno depositato il 2 dicembre 2021 atto di accettazione alle condizioni ivi stabilite.

8. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, per essere sottoscritti dalle parti personalmente e dai difensori muniti di procura speciale, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

9. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.

Ric. 2018 n.21052 sez.

S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21052/2018 Numero sezionale 2603/2021 Numero di raccolta generale 13334/2022

10. Le spese di lite del presente giudizio devono essere liquidate Data pubblicazione 28/04/2022 come in dispositivo, tenendo conto di quanto stabilito dalle parti nei rispettivi atti di rinuncia e di accettazione.

11. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente liquidate in complessivi curo 3.000,00, di cui curo 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 2018 n.21052 sez.

S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21052-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2018 n.21052 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21052/2018 Numero sezionale 2603/2021 Numero di raccolta generale 13334/2022 avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il Data pubblicazione 28/04/2022 16/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con delibera n. 420 del 5 agosto 2014 la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia applicava, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex componenti del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la sanzione amministrativa ex art. 144 TUB di € 256.000,00 ciascuno. Il provvedimento sanzionatorio nasceva a seguito di due ispezioni presso [OSCURATO:SOCIETA]. protrattasi, la prima, dal 12 novembre 2012 al 3 marzo 2013, e la seconda dal 13 marzo 2013 al 6 settembre 2013. I fatti oggetto di contestazione consistevano in violazione delle disposizioni sulla governance, carenze nell’organizzazione nei controlli interni carenze nella gestione nel controllo del credito. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione ex art. 145 T.U.B., lamentando: 1) la genericità delle violazioni contestate, del tutto insufficienti ed inadeguate, in contrasto con il principio di specificità degli addebiti previsto all’articolo 14 della l. n. 689 del 1981, non essendo stati enucleati né gli estremi dell’illecito amministrativo né i precetti normativi supposti come violati; 2) la mancanza di riferimenti temporali dei comportamenti dei sanzionati e la decadenza dalla contestazione per tutti i comportamenti precedenti al 9 gennaio 2012; la violazione dell’articolo 14 della l. n. 689 del 1981 e delle disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedure sanzionatorie, nonché del principio del ne bis in idem di matrice penale; 4) la natura penale delle sanzioni irrogate alla stregua dei criteri della Ric. 2018 n.21052 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21052/2018 Numero sezionale 2603/2021 Numero di raccolta generale 13334/2022 Corte di Strasburgo e, dunque, l’illegittimità della procedura Data pubblicazione 28/04/2022 sanzionatoria; 5) la violazione dell’articolo 25, comma 2, della Costituzione in relazione all’art. 7 CEDU, in ragione del mancato rispetto della riserva di legge in materia penale; 6) la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 per eccesso di potere, difetto, genericità e indeterminatezza della motivazione.; 7) violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della l. n. 689 del 1981 per difetto dell’elemento soggettivo rispetto agli illeciti contestati; 8) violazione del principio di proporzionalità nell’irrogazione delle sanzioni, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento nell’irrogazione delle sanzioni. 3. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’opposizione. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso. 6. I ricorrenti in data 23 novembre 2021 hanno depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con richiesta di condanna alle spese di € 3000. 7. I difensori della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia muniti di procura speciale di adesione alla rinuncia, hanno depositato il 2 dicembre 2021 atto di accettazione alle condizioni ivi stabilite. 8. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, per essere sottoscritti dalle parti personalmente e dai difensori muniti di procura speciale, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. 9. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Ric. 2018 n.21052 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 21052/2018 Numero sezionale 2603/2021 Numero di raccolta generale 13334/2022 10. Le spese di lite del presente giudizio devono essere liquidate Data pubblicazione 28/04/2022 come in dispositivo, tenendo conto di quanto stabilito dalle parti nei rispettivi atti di rinuncia e di accettazione. 11. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente liquidate in complessivi curo 3.000,00, di cui curo 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6 dicembre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 2018 n.21052 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R
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