CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ce speciale di AMCO- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla via S.Giovanni sul Muro n. 9 (che agisce per il tramite e per conto delpatrimonio destinato costituito con delibera del Consigliod’Amministrazione di AMCO del 23.7.2020, come modificata e integratacon delibera del Consiglio di amministrazione di AMCO in data20.11.2020), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamentedomiciliata in Rieti, alla via S. Liberatore n. 53°.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi,giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AvvocatoMassimiliano Vincitorio, presso il cui studio elettivamente domicilia in SanMarco in Lamis (FG), alla via Maria SS di Stignano n. 1.-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].-intimata-Numero registro generale 24006/2025Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 14174/2026Data pubblicazione 14/05/2026avverso la sentenza, n. cron. 531/2025, della CORTE D'APPELLO DIMESSINA depositata il 27/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc.civ.;ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 12 maggio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese