CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2016
Cassazione n. 40112/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5276/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da sé stessa, con domicilio in Caserta, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 162. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Cerreto, [OSCURATO:PERSONA] d'Acqua 24, presso [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso l'ordinanza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data 15.7.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.10.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver svolto attività difensiva in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento del clero di Caserta (da ora IDSC) in un giudizio di regolamento dei confini, instando per la condanna dell'ente convenuto al pagamento di C 2935,12 a titolo di saldo delle proprie spettanze professionali. Nella resistenza dell'IDSC, il tribunale ha respinto la domanda, osservando che: a) l'attività si era svolta dal 15.1.2000 e si era esaurita con la rinuncia al mandato del 2.6.2007; b) spettavano i soli diritti che trovavano corrispondenza nelle voci di tariffa, per un importo pari ad C 1345,37, mentre gli onorari ascendevano ad C 1598,17, in applicazione del D.M. 127/2004 ed in base al valore indeterminato della causa in cui era stato svolto il patrocinio; c) le somme dovute al difensore erano complessivamente pari ad C 3747,76 ed erano inferiori agli acconti già ricevuti (C 4800,55), non residuando alcun ulteriore credito professionale. La cassazione dell'ordinanza è chiesta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso sviluppato in un unico motivo, illustrato con memoria. L'IDSC resiste con controricorso. 2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. La controversia di cui all'art. 28 L. 794/1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14. (cfr., testualmente, Cass. s.u. 4485/2018). 3. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1, 2 5, comma terzo, e 6 D.M. 585/1994 e 127/2004, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Il tribunale si sarebbe limitato a recepire la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice della causa in cui la ricorrente aveva svolto il patrocinio, senza indicare le singole attività per le quali è stato negato il corrispettivo ed affermando erroneamente che le prestazioni elencate nella nota specifica non trovavano corrispondenza nelle voci di tariffa o che talune attività (ritiro dei verbali di causa e scritturazione e collazione) non erano state espletate. Gli onorari sarebbero stati poi calcolati in applicazione del D.M. 585/1992, benché il rapporto professionale si fosse esaurito nel 2004, applicando i minimi tariffari senza tener conto dei risultati ottenuti e dei vantaggi conseguiti dall'IDSC. Il motivo è fondato nei termini che seguono. 3.1. Deve anzitutto escludersi che il tribunale, nel liquidare il compenso, si sia conformato alla regolazione delle spese processuali assunte nella causa in cui era stato svolto il patrocinio. Il provvedimento contiene l'indicazione analitica dei criteri e delle singole voci di tariffa prese in considerazione, risultando conforme ai principi che disciplinano il (diverso) rapporto tra il difensore ed il cliente Le attività per le quali è stata respinta la richiesta di liquidazione possono individuarsi per esclusione, essendo indicate quelle remunerate. 3.2. Nel procedere alla concreta quantificazione del compenso, il tribunale ha riconosciuto a titolo di diritti - in applicazione del D.M. 585/1994 - un importo complessivo di € 583, 83 per le seguenti attività per i diritti: posizione archivio, disamina, atto introduttivo, scritturazione e collazione, mandato e autentica, iscrizione a ruolo, costituzione in giudizio, fascicolo e indice, esame scritti di controparte, esame documentazione di controparte, precisazione delle conclusioni, partecipazione a 10 udienze, consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa, con esclusione di ogni altra voce non compresa in quelle elencate nelle disposizioni regolamentari. Per i diritti calcolati a norma del D.M. 127/2004, l'ordinanza ha liquidato l'importo di C 762,00 per esame ordinanza del 16 aprile 2004, comparsa di riassunzione, autentica di firma, scritturazione e collazione, formazione fascicolo, iscrizione a ruolo, costituzione in giudizio, esame costituzione di controparte, esame documentazione, esame ordinanza del 21.6.2005 e partecipazione a dodici udienze, con esclusione di ogni altra richiesta, in quanto non contemplata tra le voci di tariffa, precisando inoltre che le attività di ritiro copia verbali di causa, richiesta copia verbali, non erano provate mentre la scritturazione e copia erano state richieste più volte o erano privi di specifici riferimenti. A differenza di quanto stabilito dal giudice di merito, la richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ricomprendeva - tuttavia - anche diritti relativi ad attività sicuramente ricomprese nella tabella B allegata ai DD.MM . 585/1994 e 127/2004. Ciò vale, in particolare, quanto alle attività di cui al D.M. 585/1994, per i diritti di notifica e rinotifica dell'atto introduttivo (punto n. 22 della tabella B), esame relate (n. 23), designazione consulente di parte (n. 26), esame decreto liquidazione c.t.u., esame ordinanza istruttoria (n. 14), partecipazione operazioni peritali (n. 18), richiesta documenti ed allegati (n. 28), spedizione a sentenza (n. 41), ritiro fascicolo (31), richiesta copie verbali (29), redazione nota spese (n. 39), deposito atti (punto 30), ritiro fascicolo. Anche con riferimento ai diritti liquidati ai sensi del D.M. 127/2004, erano state richiesti compensi per attività previste dalla tabella B e, segnatamente, quelle di cui punti nn. 23, 24, 45, 13 (note istruttorie), 37, 15 (decreto liquidazione c.t.u.), oltre alle voci già riconosciute con il provvedimento impugnato (punti nn. 1\1 e 15). Per tali prestazioni - e per le altre menzionate nella nota - il tribunale era tenuto a verificarne l'effettivo svolgimento o la sussistenza di eventuali duplicazioni, essendo le singole prestazioni contemplate nella tariffa professionale. Quanto, invece, ai diritti per scritturazione e collazione e ritiro copie, il tribunale ne ha motivatamente negato la spettanza, evidenziando o che non vi era prova dell'effettivo svolgimento di tali attività o che il compenso era stato richiesto più volte, con accertamento in fatto non sindacabile in cassazione. 3.3. La liquidazione degli onorari è stata effettuata ai sensi del D.M. 127/2007 per la cause di valore compreso nello scaglione tra C 5200,00 ed C 25.900,00. Le somme attribuite a tale titolo risultano - in concreto - conformi alle previsioni del D.M. 127/2004, in relazione alla data di esaurimento dell'incarico, nonostante la (parziale) corrispondenza con quelli risultanti dall'applicazione del parametri del D.M. 585/1994. Il tribunale ha ritenuto di dover riconoscere i compensi medi in relazione all'oggetto della causa, all'attività svolta e in definitiva all'importanza e complessità della lite, con apprezzamento esente da vizi logici o giuridici, non essendo il giudice tenuto ad adeguare la liquidazione anche al risultato conseguito, trattandosi di criterio puramente discrezionale, come conferma la formulazione letterale dell'art. 5, comma terzo, D.M. 127/2004, secondo cui "nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché' dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività. Le contestazioni sollevate in ricorso circa l'insufficienza dell'importo liquidato invadono - in definitiva - il campo delle valutazioni di merito, inammissibili in cassazione.E' quindi accolto - nei limiti di cui in motivazione - l'unico motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l'unico motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la e1,(2,_ - 04 L4ò\ -21oi,(( causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in liTà~:af-n4 anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera