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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 22634/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22320-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] - SANDOVAL), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] e deducibile R.G.N.22320/2020 Cron.

Rep.

Ud.03/07/2024 CC avverso la sentenza n. 1196/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/06/2020 R.G.N. 1177/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1255/2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva integralmente rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in parziale accoglimento delle domande proposte contro l’altra convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a., aveva condannato quest’ultima al pagamento in favore dell’attore della somma di € 37.709,24, a titolo di risarcimento del danno per la parziale omissione contributiva accertata, equivalente alla somma occorrente per il riscatto delle 303 settimane di contribuzione omessa nel periodo dal 1973 alla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli, nella contumacia questa volta della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a. avverso la medesima sentenza, rigettava la domanda proposta dal Pollio in primo grado, condannando quest’ultimo alla restituzione in favore di detta appellata dell’importo di € 52.410,34; rigettava, per il resto, detto appello incidentale; compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva essere dirimente la corretta interpretazione del pregresso giudicato intervenuto tra le parti nei giudizi riuniti R.G. 915/1998 e 2118/2003 con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1118/2009 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della Corte d’appello di Napoli n. 4054/2011 del 25.5.2011 di parziale riforma della prima.

3.1. Esaminato quanto dedotto e deciso in tali procedimenti, la Corte riteneva essere evidente che sulla domanda di costituzione di rendita vitalizia presso l’INPS mediante versamento di riserva matematica ex art. 13 L. 1338/1962 era ormai sceso il giudicato di rigetto, come pure si era formato il giudicato di parziale accoglimento (nei limiti dei contributi non prescritti) sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2116, secondo comma, c.c.

4. Tanto considerato, la Corte rilevava che nel presente giudizio il Pollio, richiamando le pregresse vicende processuali, aveva proposto nuovamente una domanda risarcitoria per omissione contributiva, dunque identica per causa petendi a quelle già definite dal giudicato, questa volta, però, richiedendo le somme necessarie ad operare presso l’INPS il riscatto di settimane lavorative per le quali si sarebbe verificata l’omissione, nonché le differenze sui ratei di pensione conseguentemente percepiti in misura minore; e rilevava ancora che l’istante aveva qualificato, espressamente, l’azione proposta come azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c., stante l’intervenuta prescrizione dei contributi e la mancanza delle condizioni di legge per esperire l’azione “diretta” ex art. 13 l. 1338/1962; ciò – secondo la Corte – sull’evidente e implicito presupposto della ritenuta novità della domanda rispetto a quelle proposte nel precedente giudizio.5.

Richiamato il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene, non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia, la Corte concludeva che la domanda oggetto del presente giudizio appariva senz’altro coperta dal giudicato in quanto non dedotta nel precedente giudizio, pur essendosi già verificati tutti gli elementi di fatto costitutivi della fattispecie ed essendo gli stessi nella conoscibilità dell’allora appellante.

6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

7. [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha resistito con controricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta mera intimata, non avendo svolto difese in questa sede di legittimità.

8. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile sotto il profilo dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.

Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la domanda eterodeterminata di risarcimento del danno dovuto all’omesso versamento di contributi previdenziali prescritti proposta dal Pollio nel presente giudizio, - si fondava su autonomi e diversi fatti giustificativi (causa petendi) costituiti, non solo dalla omissione contributiva datoriale, ma anche dall’ulteriore fatto che la stessa non era sanabile per intervenuta prescrizione della relativa obbligazione, che imponeva distinti accertamenti fattuali e giuridici, -ed era volta ad ottenere diversi beni della vita e diversi provvedimenti di giustizia, rispetto alle domande (diverse) di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 co. 5 L. n. 1338/1962 e di condanna generica relativa ai contributi non prescritti proposte dal Pollio nel giudizio R.G. 2118/2003, sulle quali domande si era formato il giudicato in forza di quanto statuito dalle sentenze del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1118/2009 e della Corte d’appello di Napoli n. 4054/2011.

2. La censura è priva di fondamento.

3. Vanamente il ricorrente si sofferma nell’illustrazione di come, a suo modo di vedere, la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 2116, comma secondo, c.c. da lui proposta nell’anteriore procedimento tra le medesime parti, ed ormai coperta dal giudicato, e quella risarcitoria avanzata nel giudizio che qui ci occupa, fossero diverse per causa petendi e petitum(cfr. in particolare pagg. 39-43 del ricorso).

3.1. Come già riferito in narrativa, anche la Corte distrettuale non ha mancato di rilevare alcuni connotati di diversità tra le due domande a raffronto, pur sempre però trattandosi di domande risarcitorie ex art. 2116, comma secondo, c.c. basate sulla ragione di fondo di un’omissione contributiva attribuita alla datrice di lavoro (v. pag. 8 dell’impugnata sentenza).4.

Correttamente, tuttavia, la Corte di merito ha argomentato perché il fondamento specifico attribuito alla domanda proposta in questo giudizio rientrasse in ciò che era deducibile nell’ambito del precedente giudizio.

4.1. In particolare, dopo pertinenti richiami giurisprudenziali di legittimità, ha considerato che era “pacifico che il Pollio fosse stato già collocato in quiescenza già prima dell’inizio del giudizio originario proposto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] R.G.A. 2118/2003: precisamente, a fronte della domanda di pensione di anzianità avanzata il 30.6.1997 – all’atto della quale il ricorrente acquisiva pienamente contezza della lamentata omissione contributiva: v. pagg. 4 e 5 del ricorso di appello – e a seguito della cessazione del rapporto per licenziamento del 6.2.1998, il collocamento in pensione avveniva con decorrenza dal febbraio 1999, sicché già a quell’epoca era senz’altro riscontrabile anche la differenza monetaria tra il rateo pensionistico concretamente riconosciuto da tale data e quello che il Pollio riteneva invece dovuto sulla base della completa contribuzione.

Il ricorso introduttivo del giudizio R.G. 2118/2003 è del 25.11.2003: è evidente, pertanto, che a tale data ex art. 2116 c.c. la perdita parziale del trattamento pensionistico si era già prodotta ed era concretamente deducibile”.

4.2. La Corte ha aggiunto che non giovava “il riferimento all’epoca successiva in cui il ricorrente ha deciso di richiedere il riscatto volontario dei periodi di scopertura o al momento in cui l’INPS ha determinato la somma astrattamente occorrente per procedere al riscatto (novembre 2006/gennaio 2007) e ciò sia perché il precedente giudizio era ancora pendente in primo grado, e dunque l’evento della richiesta di riscatto era pienamente deducibile in quel grado o nel successivo grado di appello, sia perché la condotta volontaria del lavoratore (di richiedere il riscatto per i periodi non coperti da contribuzione dopo il collocamento in pensione) non poteva attribuire allo stesso la titolarità di una ulteriore e diversa azione nei confronti del datore di lavoro, avverso il quale erano proponibili soltanto, come si è ripetutamente ricordato, l’azione di cui all’art. 13 cit. volta, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, alla costituzione di una rendita vitalizia attraverso il versamento di una riserva matematica, ovvero l’azione risarcitoria tout court ex art. 2116 c.c. dopo il raggiungimento dell’età pensionabile (nell’ambito della quale, eventualmente, ai soli fini della quantificazione del risarcimento poteva farsi riferimento al criterio previsto dall’art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338), entrambe già proposte dall’odierno appellante nel pregresso giudizio”.

5. Ritiene allora il Collegio che tali considerazioni della Corte d’appello, fondate anche su un accertamento fattuale non censurabile direttamente in questa sede di legittimità (e comunque non posto in discussione dal ricorrente), siano ineccepibili sul piano giuridico.

La Corte territoriale, difatti, ha fornito ampia e argomentata spiegazione del perché le specifiche pretese risarcitorie ex art. 2116, comma secondo, c.c., azionate dal lavoratore solo in questo giudizio, fossero deducibili già nel precedente giudizio iniziatosi nel 2003.

6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra il ricorrente e l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22320-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] - SANDOVAL), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] e deducibile R.G.N.22320/2020 Cron. Rep. Ud.03/07/2024 CC avverso la sentenza n. 1196/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/06/2020 R.G.N. 1177/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1255/2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva integralmente rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in parziale accoglimento delle domande proposte contro l’altra convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a., aveva condannato quest’ultima al pagamento in favore dell’attore della somma di € 37.709,24, a titolo di risarcimento del danno per la parziale omissione contributiva accertata, equivalente alla somma occorrente per il riscatto delle 303 settimane di contribuzione omessa nel periodo dal 1973 alla cessazione del rapporto di lavoro. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli, nella contumacia questa volta della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a. avverso la medesima sentenza, rigettava la domanda proposta dal Pollio in primo grado, condannando quest’ultimo alla restituzione in favore di detta appellata dell’importo di € 52.410,34; rigettava, per il resto, detto appello incidentale; compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva essere dirimente la corretta interpretazione del pregresso giudicato intervenuto tra le parti nei giudizi riuniti R.G. 915/1998 e 2118/2003 con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1118/2009 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della Corte d’appello di Napoli n. 4054/2011 del 25.5.2011 di parziale riforma della prima. 3.1. Esaminato quanto dedotto e deciso in tali procedimenti, la Corte riteneva essere evidente che sulla domanda di costituzione di rendita vitalizia presso l’INPS mediante versamento di riserva matematica ex art. 13 L. 1338/1962 era ormai sceso il giudicato di rigetto, come pure si era formato il giudicato di parziale accoglimento (nei limiti dei contributi non prescritti) sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2116, secondo comma, c.c. 4. Tanto considerato, la Corte rilevava che nel presente giudizio il Pollio, richiamando le pregresse vicende processuali, aveva proposto nuovamente una domanda risarcitoria per omissione contributiva, dunque identica per causa petendi a quelle già definite dal giudicato, questa volta, però, richiedendo le somme necessarie ad operare presso l’INPS il riscatto di settimane lavorative per le quali si sarebbe verificata l’omissione, nonché le differenze sui ratei di pensione conseguentemente percepiti in misura minore; e rilevava ancora che l’istante aveva qualificato, espressamente, l’azione proposta come azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c., stante l’intervenuta prescrizione dei contributi e la mancanza delle condizioni di legge per esperire l’azione “diretta” ex art. 13 l. 1338/1962; ciò – secondo la Corte – sull’evidente e implicito presupposto della ritenuta novità della domanda rispetto a quelle proposte nel precedente giudizio.5. Richiamato il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene, non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia, la Corte concludeva che la domanda oggetto del presente giudizio appariva senz’altro coperta dal giudicato in quanto non dedotta nel precedente giudizio, pur essendosi già verificati tutti gli elementi di fatto costitutivi della fattispecie ed essendo gli stessi nella conoscibilità dell’allora appellante. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 7. [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha resistito con controricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta mera intimata, non avendo svolto difese in questa sede di legittimità. 8. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonché del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile sotto il profilo dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”. Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la domanda eterodeterminata di risarcimento del danno dovuto all’omesso versamento di contributi previdenziali prescritti proposta dal Pollio nel presente giudizio, - si fondava su autonomi e diversi fatti giustificativi (causa petendi) costituiti, non solo dalla omissione contributiva datoriale, ma anche dall’ulteriore fatto che la stessa non era sanabile per intervenuta prescrizione della relativa obbligazione, che imponeva distinti accertamenti fattuali e giuridici, -ed era volta ad ottenere diversi beni della vita e diversi provvedimenti di giustizia, rispetto alle domande (diverse) di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 co. 5 L. n. 1338/1962 e di condanna generica relativa ai contributi non prescritti proposte dal Pollio nel giudizio R.G. 2118/2003, sulle quali domande si era formato il giudicato in forza di quanto statuito dalle sentenze del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1118/2009 e della Corte d’appello di Napoli n. 4054/2011. 2. La censura è priva di fondamento. 3. Vanamente il ricorrente si sofferma nell’illustrazione di come, a suo modo di vedere, la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 2116, comma secondo, c.c. da lui proposta nell’anteriore procedimento tra le medesime parti, ed ormai coperta dal giudicato, e quella risarcitoria avanzata nel giudizio che qui ci occupa, fossero diverse per causa petendi e petitum(cfr. in particolare pagg. 39-43 del ricorso). 3.1. Come già riferito in narrativa, anche la Corte distrettuale non ha mancato di rilevare alcuni connotati di diversità tra le due domande a raffronto, pur sempre però trattandosi di domande risarcitorie ex art. 2116, comma secondo, c.c. basate sulla ragione di fondo di un’omissione contributiva attribuita alla datrice di lavoro (v. pag. 8 dell’impugnata sentenza).4. Correttamente, tuttavia, la Corte di merito ha argomentato perché il fondamento specifico attribuito alla domanda proposta in questo giudizio rientrasse in ciò che era deducibile nell’ambito del precedente giudizio. 4.1. In particolare, dopo pertinenti richiami giurisprudenziali di legittimità, ha considerato che era “pacifico che il Pollio fosse stato già collocato in quiescenza già prima dell’inizio del giudizio originario proposto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] R.G.A. 2118/2003: precisamente, a fronte della domanda di pensione di anzianità avanzata il 30.6.1997 – all’atto della quale il ricorrente acquisiva pienamente contezza della lamentata omissione contributiva: v. pagg. 4 e 5 del ricorso di appello – e a seguito della cessazione del rapporto per licenziamento del 6.2.1998, il collocamento in pensione avveniva con decorrenza dal febbraio 1999, sicché già a quell’epoca era senz’altro riscontrabile anche la differenza monetaria tra il rateo pensionistico concretamente riconosciuto da tale data e quello che il Pollio riteneva invece dovuto sulla base della completa contribuzione. Il ricorso introduttivo del giudizio R.G. 2118/2003 è del 25.11.2003: è evidente, pertanto, che a tale data ex art. 2116 c.c. la perdita parziale del trattamento pensionistico si era già prodotta ed era concretamente deducibile”. 4.2. La Corte ha aggiunto che non giovava “il riferimento all’epoca successiva in cui il ricorrente ha deciso di richiedere il riscatto volontario dei periodi di scopertura o al momento in cui l’INPS ha determinato la somma astrattamente occorrente per procedere al riscatto (novembre 2006/gennaio 2007) e ciò sia perché il precedente giudizio era ancora pendente in primo grado, e dunque l’evento della richiesta di riscatto era pienamente deducibile in quel grado o nel successivo grado di appello, sia perché la condotta volontaria del lavoratore (di richiedere il riscatto per i periodi non coperti da contribuzione dopo il collocamento in pensione) non poteva attribuire allo stesso la titolarità di una ulteriore e diversa azione nei confronti del datore di lavoro, avverso il quale erano proponibili soltanto, come si è ripetutamente ricordato, l’azione di cui all’art. 13 cit. volta, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, alla costituzione di una rendita vitalizia attraverso il versamento di una riserva matematica, ovvero l’azione risarcitoria tout court ex art. 2116 c.c. dopo il raggiungimento dell’età pensionabile (nell’ambito della quale, eventualmente, ai soli fini della quantificazione del risarcimento poteva farsi riferimento al criterio previsto dall’art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338), entrambe già proposte dall’odierno appellante nel pregresso giudizio”. 5. Ritiene allora il Collegio che tali considerazioni della Corte d’appello, fondate anche su un accertamento fattuale non censurabile direttamente in questa sede di legittimità (e comunque non posto in discussione dal ricorrente), siano ineccepibili sul piano giuridico. La Corte territoriale, difatti, ha fornito ampia e argomentata spiegazione del perché le specifiche pretese risarcitorie ex art. 2116, comma secondo, c.c., azionate dal lavoratore solo in questo giudizio, fossero deducibili già nel precedente giudizio iniziatosi nel 2003. 6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese tra il ricorrente e l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non ha svolto difese in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
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