CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2024
Cassazione n. 30693/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP del Tribunale di Udine del 19.2.2924; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 19.2.2024 il GIP del Tribunale di Udine, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina impropria e furto aggravato, a lui ascritti, la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alla pur contestata recidiva nonché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e la riduzione per la scelta del rito; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia che deduce erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione della sentenza: riporta il contenuto della deposizione raccolta dalla PG in merito all'episodio di cui al capo 1) della rubrica sottolineando l'erroneità della sua qualificazione in termini di rapina impropria consumata laddove il fatto andava ricondotto nella fattispecie tentata, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità. 3 Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate essendo pacifico, in particolare, che non è consentito ricorrere in cassazione lamentando contro una sentenza di applicazione concordata della pena, per lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01). Il ricorso deduce, invero, l'errata qualificazione giuridica del fatto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è consentita limitatamente ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01). In realtà, la ricostruzione della vicenda come sintetizzata nel capo di imputazione e, invero, come anche ripercorsa dalla difesa del ricorrente (cfr., pag. 1 del ricorso), consente di ritenere assolutamente corretta la qualificazione della condotta del ricorrente in termini di rapina impropria consumata che, come è noto, si articola nella sottrazione della "res" (nel caso di specie acquisita dal ricorrente in maniera truffaldina) seguita dalla violenza e/o dalla minaccia poste in essere per mantenerne la disponibilità e realizzare il definitivo impossessamento della refurtiva o darsi alla fuga. (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2 - , n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; conf., Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 - 01, in cui la Corte ha spiegato che, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata, è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che riguarda, invece, 91 dolo specifico). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.