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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1964

ECLI:EU:C:1964:29
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0079 [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

13 maggio 1964 Traduzione dal tedesco

SOMMARIO

[OSCURATO:PERSONA] (oggetto della controversia, antefatti, conclusioni dei ricorsi) Valutazione giuridica I — Le conclusioni nelle cause 79-63 e 82-63

1. Chi sia la parte convenuta

2. La domanda di annullamento delle decisioni del 21 gennaio 1963

3. La domanda di annullamento del provvedimento con il quale la [OSCURATO:PERSONA] nega ai ricorrenti un inquadramento corrispondente alle loro funzioni

4. Le domande subordinate

II. La decisione relativa alle spese delle cause 98 e 99-63

III. Riassunto e conclusione [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , [OSCURATO:PERSONA] due controversie di cui dobbiamo occuparci, riunite con ordinanza del 23 aprile 1964 ai fini delle discussione orale e quindi anche per la presentazione delle mie conclusioni, vengono in rilievo problemi relativi all'inquadramento di dipendenti a seguito del loro passaggio in ruolo in base al nuovo Statuto del personale, problemi già accuratamente esaminati dal mio collega Lagrange e dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.

Le fattispecie mi sembrano, nel loro complesso, non controverse.

Il ricorrente nella causa 79-63 e quello nella causa 82-63 sono entrati al servizio della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E., in base ai «contratti di Bruxelles» (in data 18 marzo 1959 e rispettivamente 9 dicembre 1959).

Essi furono assegnati al servizio statistico e ricevettero, agli inizi, retribuzioni che corrispondevano per il primo a quella del grado A/6-1 e per il secondo a quella del grado A/5-2 della tabella degli stipendi del personale statutario della C.E.C.A.

Dopo vari aumenti di retribuzione (il Reynier fu inquadrato, con lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 14 dicembre 1960, nel grado A/5-2, l'Erba, con lettera della [OSCURATO:PERSONA] di pari data, nel grado A/4-2) nel corso dell'anno 1962 entrambi furono nominati [OSCURATO:PERSONA] nel servizio statistico (il Reynier con decisione del 22 dicembre 1961, che lo collocava nel grado A/4-2 con effetto dal 1 dicembre 1961, e l'Erba con decisione del 3 maggio 1961 che lo manteneva nel suo grado).

Nel procedimento di integrazione che fu iniziato dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto del Personale delle Comunità al fine di stabilire quali dipendenti dovevano essere assunti in ruolo, le funzioni dei ricorrenti furono indicate, nei relativi rapporti, come quelle di [OSCURATO:PERSONA].

Il procedimento di integrazione si concluse in entrambi i casi con la nomina in ruolo e l'inquadramento nel grado A/4-2 (decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 21 gennaio 1963).

Contro questa nomina i due funzionari presentavano ricorso alla [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'articolo 90 dello Statuto, mediante lettere del 2 aprile 1963 il Reynier e del 4 aprile 1963 l'Erba.

Essi chiedevano un inquadramento nel grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962, invocando il fatto che sia prima sia dopo l'entrata in vigore dello Statuto del Personale, come pure in epoca anteriore e successiva all'emanazione delle decisioni di integrazione, essi avevano sempre espletato le funzioni di [OSCURATO:PERSONA], che a norma dell'allegato I dello Statuto dei dipendenti di ruolo comportano la collocazione nel grado

2. In entrambi i casi il Presidente della [OSCURATO:PERSONA], con lettere del 21 maggio 1963, rispose che la stessa non era in quel momento in grado di pronunciarsi sulle domande, poiché dovevano ancora essere esaminati, nel loro complesso, i problemi connessi con l'articolo 102 dello Statuto e con l'esame comparativo delle caratteristiche generali degli impieghi-tipo e delle carriere loro attribuite nell'allegato I dello Statuto.

Furono pertanto presentati i ricorsi con le cui conclusioni si chiede : — l'annullamento della nomina in ruolo in quanto comporta l'inquadramento dei ricorrenti nel grado A/4; — l'annullamento del rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle lettere del 21 maggio 1963 alle richieste di inquadramento; — l'accertamento che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a collocare i ricorrenti nel grado A/3; in via subordinata : la condanna della C.E.E. o eventualmente della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. al risarcimento dei danni nella misura di 1 Fr. belga, con riserva di ulteriori precisazioni in corso di causa.

Queste conclusioni rappresentano oggi l'oggetto principale del mio esame.

Ci dobbiamo inoltre pronunciare sulla questione delle spese nelle cause 98 e 99-63 e 98 e 99-63 R. I ricorsi 98 e 99-63 furono presentati dagli stessi funzionari allorché la [OSCURATO:PERSONA], durante la fase scritta delle cause 79 e 82-63, pubblicò un avviso di posto vacante per provvedere ad un posto di grado A/3 nel servizio statistico delle Comunità (pubblicato nel Bollettino di informazioni per il personale del 25 ottobre 1963).

Il motivo che ha dato luogo a detti procedimenti va ravvisato nell'argomento addotto nelle cause 79 e 82-63, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva aderire alle richieste dei ricorrenti relative all'inquadramento nel grado A/3, perché nel suo organigramma essa non disponeva di siffatti posti.

Dopo che nel corso dei procedimenti per la sospensione dell'esecuzione dell'avviso, — introdotti contemporaneamente alle cause 98 e 99-63 — la [OSCURATO:PERSONA] dichiarò che avrebbe comunque dato esecuzione a una sentenza della Corte, ed in caso di vittoria dei ricorrenti nelle cause 79 e 82-63, li avrebbe collocati nel grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962, si ebbe la rinuncia agli atti nei procedimenti 98 e 99-63.

Relativamente alle spese di queste cause e dei procedimenti di sospensione (vedi ordinanza del Presidente del 13 novembre 1963), in base alle ordinanze emesse il 12 marzo 1964, da considerarsi sotto questo profilo come ordinanze di riunione dei procedimenti, si doveva provvedere con la sentenza nelle cause 79 e 82-63.

Valutazione giuridica

I — [OSCURATO:PERSONA] 79 E 82/63

1. Chi sia la parte convenuta negli attuali processi Malgrado le precedenti sentenze [OSCURATO:PERSONA] (25-60), Schmitz-Wollast (18-63) e Raponi (27-63), che sotto questo profilo aderirono alle conclusioni degli avvocati generali e corrispondevano del resto anche a una lunga prassi giurisprudenziale, gli attuali ricorrenti han ritenuto dover nuovamente approfondire la questione di chi sia da ritenere parte convenuta nel processo: la C.E.E. come tale, oppure la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.

I ricorrenti ritengono che vi sia un particolare motivo per fare ciò, in quanto hanno interesse a far comparire in causa, come parte, il Consiglio dei Ministri, e rendere così possibile l'applicazione dell'articolo 21 comma 1 dello Statuto C.E.E. della Corte di Giustizia, il quale prevede che quest'ultima può esigere dalle parti la produzione di tutti i documenti e la comunicazione di tutte le informazioni che essa ritiene necessarie.

E ciò soprattutto in relazione all'argomentazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale essa non ha avuto modo di regolarizzare la posizione dei ricorrenti stante il rifiuto del Consiglio di prevedere, nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA], altri posti di grado A/3.

In effetti, nell'esaminare le fattispecie in questione con i loro problemi di bilancio che rientrano nella competenza del Consiglio dei Ministri, si ricava l'impressione che una partecipazione dello stesso al processo sarebbe utile.

E può anche sorgere l'idea che per tali casi sia necessario introdurre l'istituto dell'intervento in causa jussu judicis, istituto finora sconosciuto al diritto processuale della Corte.

Tuttavia ci dobbiamo chiedere se ciò è possibile attraverso la strada seguita dai ricorrenti e se soltanto per questa via si possa raggiungere lo scopo perseguito, cioè ottenere un parere del Consiglio dei Ministri sulle questioni sollevate.

Ma dopo accurato e nuovo esame del problema questo non mi sembra essere il caso.

Si deve anzitutto rilevare che informazioni da parte del Consiglio dei Ministri (e questo soprattutto interessa ai ricorrenti), possono essere acquisite in causa anche senza che il Consiglio ne sia parte (vedi art. 21 comma 2 della Statuto C.E.E. della Corte).

D'altro lato, a mio giudizio, l'articolo 21 dello Statuto C.E.E., come ho già sottolineato nella causa Raponi, fornisce un argomento essenziale in favore della tesi secondo la quale nelle cause contro la Comunità, quest'ultima e tutte le sue [OSCURATO:PERSONA] non possono essere contemporaneamente parti processuali.

Altrimenti quale significato potrebbe avere la formula impiegata nell'articolo 21 : «[OSCURATO:PERSONA] che non siano parti in causa»? Se fosse esatta l'opinione dei ricorrenti, essa non avrebbe più senso, come del resto non lo avrebbe il diritto all'intervento volontario ad adiuvandum previsto a favore delle altre [OSCURATO:PERSONA] (art. 37 dello Statuto C.E.E. della Corte di Giustizia).

Ci si dovrebbe inoltre chiedere quale Istituzione, in base a questa tesi, sarebbe responsabile della condotta del processo, un problema che si giustifica particolarmente nelle ipotesi di [OSCURATO:PERSONA] comuni e in quelle di mancata comparizione di una di esse.

Dobbiamo perciò ammettere che la partecipazione al processo può essere concessa solo a determinate [OSCURATO:PERSONA]; così come il responsabile esercizio di determinati poteri è attribuito in base alle norme di diritto sostanziale del Trattato (art. 4), e per quanto riguarda il personale alla stregua delle norme dello Statuto (art. 2), a singole [OSCURATO:PERSONA].

Trattandosi di ricorsi per l'annullamento diretti contro certi atti di una determinata Istituzione, in corrispondenza alla divisione delle competenze, potrà essere parte convenuta solo l'Istituzione chiamata ad agire, con l'esclusione di tutte le altre.

Per quanto riguarda le domande di annullamento nella presente fattispecie, esse si riferiscono esclusivamente ad atti della [OSCURATO:PERSONA] (nomina in ruolo di dipendenti, rigetto delle domande di reinquadramento).

Non si può quindi pensare in questo caso a una applicazione dell'articolo 18 dello Statuto C.E.E. della Corte di Giustizia, una norma il cui significato del resto non è stato completamente chiarito e che afferma che copie delle memorie debbono essere notificate oltre che alle parti del processo a quelle [OSCURATO:PERSONA] le cui decisioni costituiscono oggetto della causa.

Per questo e per altri motivi trattati nella causa Raponi, non vedo alcuna possibilità di riconoscere nelle attuali controversie una partecipazione processuale ad [OSCURATO:PERSONA] diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E., e di chiamare in causa il Consiglio per altra via che non sia quella dell'articolo 21 comma 2 dello Statuto C.E.E. della Corte.

Per il momento può restare impregiudicato il problema delle domande di risarcimento fondate su una pretesa «faute de service» della [OSCURATO:PERSONA], poichè esse sono state avanzate soltanto per il caso che le domande principali abbiano un esito sfavorevole per i ricorrenti.

Sono indubbiamente propenso a non ammettere, anche sotto questo profilo, un ricorso contro la Comunità come tale, anzi a ritenere che in tali casi il ricorrente deve essere tenuto ad indicare nell'atto introduttivo le [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero causato il danno e a rivolgere espressamente contro di esse il ricorso.

2. La domanda di annullamento delle decisioni del 21 gennaio 1963 In sostanza ai ricorrenti interessa l'annullamento delle decisioni con le quali essi furono nominati in ruolo; e precisamente in quanto esse, in violazione dell'articolo 102 dello Statuto del Personale, non li hanno nominati al grado che implicitamente era stato loro assegnato con l'attribuzione di determinate funzioni.

A questo proposito mi sembra che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] sia stato detto tutto l'essenziale.

La Corte ha chiaramente affermato che l'articolo 102 dello Statuto del Personale mira anzitutto a conservare posizioni giuridiche acquisite al momento dell'entrata in vigore dello Statuto, e precisamente per mezzo della semplice trasposizione della precedente posizione nella tabella dell'articolo 66 del nuovo Statuto.

Secondo tale sentenza, si tratta soltanto di stabilire in quale grado e scatto il dipendente non ancora di ruolo si trovasse prima dell'entrata in vigore dello Statuto, mentre in questa prima fase dell'integrazione non sono ancora rilevanti le funzioni cui si riferisce l'allegato I dello Statuto dei dipendenti.

Viceversa non può avere alcun esito il tentativo dei ricorrenti di dare un altro significato alla formula «grado e scatto implicitamente ottenuti».

Essi ritengono che per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 102 dello Statuto non sia decisivo il momento della sua entrata in vigore, ma quello dell'integrazione del dipendente non di ruolo.

In quell'istante egli potrebbe, attraverso un'attribuzione di funzioni, cui in base all'allegato I dello Statuto del personale compete un determinato grado, aver implicitamente ottenuto un inquadramento diverso da quello che aveva, fino al momento dell'entrata in vigore dello Statuto, in base al contratto di Bruxelles.

Questa opinione, tuttavia, non mi sembra esatta.

Il tenore dell'articolo 102 non lascia alcun dubbio sul fatto che ha rilievo solo la posizione giuridica riconosciuta a un dipendente «prima della sua ammissione allo Statuto».

Cosa implicitamente sia stato riconosciuto, non può quindi essere stabilito in base alle norme del nuovo Statuto, sulla cui applicazione o non applicazione a determinati dipendenti ci si pronuncerà solo nel procedimento di integrazione.

Si può facilmente dire quale era la posizione dei ricorrenti fino al momento della loro integrazione, poiché è perfettamente accertato il contenuto dei loro contratti di Bruxelles a seguito dei diversi mutamenti in relazione alle norme per il personale della C.E.C.A..

Perciò, in base all'articolo 102 dello Statuto, essi non hanno alcun diritto alla collocazione nel grado A/3.

Le loro prime conclusioni devono quindi essere respinte, come nel caso [OSCURATO:PERSONA], perché infondate.

3. Per quanto riguarda la seconda domanda — annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di concedere ai ricorrenti l'inquadramento corrispondente alle loro funzioni, così come prescritto nell'allegato I dello Statuto del personale — si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha desistito dalle obiezioni sollevate all'inizio nella discussione orale circa la loro ricevibilità, e che eccezioni di questo genere non sono rilevabili d'ufficio.

In relazione al problema se tale domanda sia fondata ci si può rifare, come per la conclusione sub 1, alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la cui fattispecie coincide sostanzialmente con quella dell'attuale processo.

In quella sede la Corte ha affermato che un dipendente mantenuto, dopo il suo passaggio in ruolo, in un posto che per le funzioni ad esso connesse corrisponde, in base al nuovo Statuto, a un grado più elevato di quello che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 102, ha diritto alla regolarizzazione della sua posizione a norma dell'allegato I dello Statuto.

La pretesa del [OSCURATO:PERSONA] al collocamento nel grado A /3 con effetto dal 1 o gennaio 1962 fu riconosciuta fondata, perché la Corte accertò che egli, fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, esercitò le funzioni di [OSCURATO:PERSONA] divisione ed era pertanto inquadrato nel grado A/4, cioè in un grado che, secondo la tabella della C.E.C.A., caratterizza l'inizio di una carriera di «administrateur principal».

La Corte riconobbe inoltre che per tale carriera, in base al nuovo Statuto, può venire in considerazione solo la nomina al grado A/3, come previsto per i [OSCURATO:PERSONA] divisione a norma dell'allegato

I. Poiché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] continuò ad espletare, anche dopo la sua assunzione in ruolo, le proprie funzioni originarie, cui d'altra parte, alla stregua della descrizione degli impieghi compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], corrisponde il collocamento nel grado A/3, diveniva irrecusabile una rettifica del suo inquadramento.

Non diversamente stanno le cose nella presente fattispecie.

Sia prima sia dopo l'entrata in vigore dello Statuto, e lo stesso dicasi rispetto al momento dell'integrazione, i ricorrenti espletarono funzioni di [OSCURATO:PERSONA] divisione. [OSCURATO:PERSONA] riconobbe ciò sia nei rapporti relativi all'integrazione sia nelle note di qualifica di cui all'articolo 43 dello Statuto.

E anche in questo caso si può dire che le funzioni realmente esercitate rientrano nella descrizione propria dell'impiego di [OSCURATO:PERSONA] divisione, quale fu compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa.

Risulta infine che quest'ultima non ha fatto alcun tentativo per modificare la propria organizzazione amministrativa, ma anzi ha cercato di ottenere dal Consiglio dei Ministri i mezzi finanziari per il reinquadramento dei ricorrenti.

Resta perciò soltanto da esaminare il problema se la presente fattispecie debba essere decisa diversamente in considerazione delle espresse assicurazioni scritte e orali della [OSCURATO:PERSONA], di non disporre, malgrado la richiesta al Consiglio dei Ministri, di posti vacanti di grado A/3, cioè di non aver la possibilità, per motivi finanziari, di accogliere le domande dei ricorrenti, che essa del resto ritiene fondate.

Dobbiamo però constatare che questo argomento fu pure addotto nel caso [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla motivazione della sentenza.

Anche in quell'occasione la [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di non disporre di posti vacanti di grado A/3 e che il Consiglio aveva respinto la sua richiesta di stanziamento.

Se malgrado ciò la Corte decise in senso favorevole al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ciò può solo significare che essa non attribuì valore decisivo all'argomento della [OSCURATO:PERSONA].

Come si spiega questo? Ci sono due possibilità. 0, secondo l'opinione della Corte, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia a disposizione complessivamente nel proprio organigramma posti vacanti di grado A/3, anche se dalla stessa riservati ad altri Direzioni generali, vale a dire che non esistano impedimenti di carattere finanziario all'accoglimento delle domande dei ricorrenti, perché la [OSCURATO:PERSONA] è libera di procedere a modifiche all'interno del proprio organigramma; oppure si deve dire che la Corte ritiene irrilevante l'atteggiamento di fatto del Consiglio in materia di bilancio, dal momento che si tratta di diritti dei dipendenti, che si fondano direttamente sullo Statuto emanato dal Consiglio stesso, per la cui realizzazione, quindi, esso è legalmente tenuto a fare quanto necessario, nei limiti della propria competenza.

Secondo questa tesi, il Consiglio non può, rifiutando di concedere i necessari mezzi finanziari, impedire l'esecuzione, almeno per quanto riguarda il passato, di provvedimenti che esso medesimo ha adottati nello Statuto e negli allegati relativi, per l'integrazione dei dipendenti.

Né contro l'una né contro l'altra di queste interpretazioni sembrano potersi ravvisare seri dubbi.

Con ciò si deve però riconoscere che, per quanto riguarda la soluzione del presente caso, non si prospetta una diversa possibilità.

In particolare mi sembra irrilevante la circostanza che i ricorrenti nell'attuale processo appartengano al servizio statistico comune delle Comunità, mentre, secondo i dati della [OSCURATO:PERSONA], posti vacanti di grado A/3 sussistono eventualmente al di fuori di quel servizio.

Non vedo, infatti, come si possa attribuire sotto il profilo finanziario una posizione particolare ai posti riservati alla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del non autonomo servizio statistico.

Per quanto riguarda l'eventuale necessità di far ricorso ad altri posti vacanti dell'organigramma generale della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero dunque valere le stesse considerazioni del caso [OSCURATO:PERSONA].

Ciò significa che la Corte anche nell'attuale processo deve dichiarare che la pretesa dei ricorrenti alla nomina al grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962 è fondata, e ciò senza che appaia necessaria una dichiarazione del Consiglio sulle questioni finanziarie emerse, perché queste riguardano comunque le modalità dell'accoglimento e non la fondatezza delle domande avanzate.

Il secondo e il terzo capo delle conclusioni, l'uno diretto all'annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accogliere la richiesta di inquadramento avanzata dai ricorrenti, l'altro rivolto all'accertamento di questi diritti, sono perciò fondati.

4. [OSCURATO:PERSONA] domande subordinate di risarcimento non è pertanto necessario pronunciarsi.

Esse sarebbero da prendere in considerazione solo se le domande principali dei ricorrenti non potessero trovare accoglimento.

II —

[OSCURATO:PERSONA]. 98 E 99/63

Vi è ancora qualche cosa da dire sul problema delle spese rimasto aperto relativamente alle cause 98 e 99-63 e ai contemporanei procedimenti di sospensione, questione che è stata riservata, in considerazione del loro stretto legame personale e di fatto, alla decisione delle attuali cause.

Ci si ricorderà che i ricorrenti hanno espresso l'opinione che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a sopportare tutte le spese dei processi, mentre quest'ultima chiede la compensazione delle spese.

La disposizione rilevante per la soluzione del caso di rinuncia agli atti è l'articolo 69, paragrafo 4 del Regolamento di procedura che dice : «La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell'altra parte.» Tale norma offre lo spunto per esaminare due questioni : — Quando la rinuncia agli atti è giustificata dalla condotta dell'altra parte? — In tale ipotesi si dichiarerà la compensazione delle spese o è possibile addossarle a una parte soltanto? La seconda questione dovrebbe essere risolta senza difficoltà.

La compensazione delle spese, quale conseguenza giuridica, è prevista dall'articolo 69, paragrafo 4, secondo capoverso, solo per il caso che l'altra parte non presenti una domanda relativa alle stesse.

Anzitutto nelle controversie che si riferiscono ai dipendenti tale disciplina sarebbe senza significato, poiché in questo caso, a prescindere dalla norma dell'articolo 69, paragrafo 3 comma 2 (vedi art. 70), in linea di principio le [OSCURATO:PERSONA] che partecipano al processo devono sopportare le proprie spese.

Se all'articolo 69, paragrafo 4 si vuole conservare un proprio significato per il caso di rinuncia agli atti da parte dei dipendenti, si deve interpretarlo nel senso che esso autorizza a porre a carico della controparte una quota maggiore di spese, e precisamente quella che essa ha causato con la propria condotta; il che, secondo le circostanze, può voler dire anche la totalità delle spese.

Per quanto riguarda la prima questione possiamo trovare ausilio nella prassi del diritto processuale nazionale.

Ivi vale, in ogni caso, il principio che un ricorrente, nell'ipotesi di rinuncia agli atti, deve sopportare le spese processuali ( 1 ). [OSCURATO:PERSONA] des deutschen Zivilprozessrechts , I ed., p. 621) parla proprio di un principio giuridico generale.

Nei commenti alla «deutsche [OSCURATO:PERSONA]» ( 2 ) si sottolinea che in questo caso non v'è possibilità di una soluzione equitativa e che i motivi della rinuncia non possono venire presi in considerazione, mentre di regola non ha rilievo la colpa delle parti.

Solo entro ristretti limiti ci si discosta da questo principio, per esempio quando un'Autorità amministrativa ha dato motivo al ricorso attraverso un'errata indicazione dei mezzi giuridici di tutela (Koehler, loc. cit.) , o se il ricorso fu presentato in base a errate indicazioni fornite dall'Amministrazione (Conseil d'État, 1955, p. 778), o se la rinuncia fu fatta dopo che la parte convenuta assicurò una certa soddisfazione alle pretese del ricorrente (Conseil d'État 1913, p. 601).

Un'analoga linea direttiva dovremo seguire nella nostra giurisprudenza.

L'articolo 69, paragrafo 4 può pertanto trovare applicazione solo in situazioni eccezionali nelle quali sia riconoscibile una grave responsabilità della controparte nella determinazione delle spese processuali, per esempio se un ricorso, di per sé irricevibile, sia stato originato dal comportamento della controparte, ma questa più tardi, per esempio attraverso univoche dichiarazioni sulla natura giuridica dell'atto impugnato, ha dato modo di correggere l'errore originario.

All'inizio ho brevemente ricordato lo svolgimento dei fatti per quanto riguarda questo aspetto.

Sotto il profilo temporale gli avvenimenti rilevanti si presentano come segue: argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa non dispone di posti vacanti per accogliere le domande dei ricorrenti, argomentazione contenuta nel controricorso relativo alle cause 79 e 82-63 del 28 settembre 1963 ; avviso di posto vacante per la copertura di un posto del grado A/3 nel servizio statistico, del 25 ottobre 1963; ricorsi contro l'avviso di posto vacante (cause 98 e 99-63) del 29 ottobre 1963; rinuncia agli atti, con lettera del 23 dicembre 1963, a seguito della dichiarazione orale della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di sospensione (udienza dell'11 novembre 1963) che essa nominerebbe i ricorrenti al grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962, qualora i loro ricorsi 79 e 82-63 avessero esito favorevole.

Questa successione dei fatti ci mostra che non si sarebbe avuta la presentazione dei ricorsi 98 e 99-63, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dato prima l'assicurazione che avrebbe soddisfatto le domande avanzate, dichiarazione questa che diede modo al Presidente della Corte, nel corso del procedimento di sospensione, di dichiarare che i ricorrenti non avevano dimostrato un interesse degno di tutela alla sospensione dell'esecuzione.

Con ciò dovrebbe affermarsi la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] riguardo all'introduzione dei ricorsi 98 e 99-63, responsabilità che può essere presa in considerazione ai fini della decisione sulle spese.

Secondo me, si deve ritenere giusto e conforme allo spirito dell'articolo 69, paragrafo 4, che la [OSCURATO:PERSONA] sopporti le spese derivate ai ricorrenti nelle cause 98 e 99-63, e cioè, poiché in questo caso non ha rilievo l'esito favorevole dei ricorsi, che alla [OSCURATO:PERSONA] siano addossate tutte le spese processuali.

Per le spese relative ai procedimenti di sospensione dovrebbero valere le stesse considerazioni.

Poiché in questo caso però, si tratta di una decisione della Corte e precisamente di una dichiarazione sfavorevole ai ricorrenti, la norma giuridica da invocare non è il paragrafo 4 dell'articolo 69, ma il paragrafo

3. III —

RIASSUNTO

E [OSCURATO:PERSONA]

Sintetizzando e concludendo, la prima domanda dei ricorrenti diretta all'annullamento delle decisioni di integrazione è infondata e dev'essere respinta.

Sono invece fondate le altre conclusioni principali.

La Corte dovrà cioè annullare il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di nominare i ricorrenti al grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962.

Ciò giustifica contemporaneamente la domanda di accertamento presentata dai ricorrenti.

Le spese del procedimento devono essere addossate alla [OSCURATO:PERSONA] come nel caso [OSCURATO:PERSONA], poiché i ricorrenti per quanto riguarda la sostanza delle loro conclusioni, sono rimasti vittoriosi. [OSCURATO:PERSONA] inoltre deve sopportare, in base all'articolo 69, paragrafi 3 e 4 del Regolamento di procedura, tutte le spese dei procedimenti 98 e 99-63 e quelle dei procedimenti 98 e 99-63 R. ( 1 ) Gabolde, Traité pratique de la procédure administrative contentieuse, 1960, n. 510; § 155 della «[OSCURATO:PERSONA]» del 21 gennaio 1960. ( 2 ) Koehler, 1960, nota IV al § 155.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0079 [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 13 maggio 1964 Traduzione dal tedesco SOMMARIO [OSCURATO:PERSONA] (oggetto della controversia, antefatti, conclusioni dei ricorsi) Valutazione giuridica I — Le conclusioni nelle cause 79-63 e 82-63 1. Chi sia la parte convenuta 2. La domanda di annullamento delle decisioni del 21 gennaio 1963 3. La domanda di annullamento del provvedimento con il quale la [OSCURATO:PERSONA] nega ai ricorrenti un inquadramento corrispondente alle loro funzioni 4. Le domande subordinate II. La decisione relativa alle spese delle cause 98 e 99-63 III. Riassunto e conclusione [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , [OSCURATO:PERSONA] due controversie di cui dobbiamo occuparci, riunite con ordinanza del 23 aprile 1964 ai fini delle discussione orale e quindi anche per la presentazione delle mie conclusioni, vengono in rilievo problemi relativi all'inquadramento di dipendenti a seguito del loro passaggio in ruolo in base al nuovo Statuto del personale, problemi già accuratamente esaminati dal mio collega Lagrange e dalla Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. Le fattispecie mi sembrano, nel loro complesso, non controverse. Il ricorrente nella causa 79-63 e quello nella causa 82-63 sono entrati al servizio della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E., in base ai «contratti di Bruxelles» (in data 18 marzo 1959 e rispettivamente 9 dicembre 1959). Essi furono assegnati al servizio statistico e ricevettero, agli inizi, retribuzioni che corrispondevano per il primo a quella del grado A/6-1 e per il secondo a quella del grado A/5-2 della tabella degli stipendi del personale statutario della C.E.C.A. Dopo vari aumenti di retribuzione (il Reynier fu inquadrato, con lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 14 dicembre 1960, nel grado A/5-2, l'Erba, con lettera della [OSCURATO:PERSONA] di pari data, nel grado A/4-2) nel corso dell'anno 1962 entrambi furono nominati [OSCURATO:PERSONA] nel servizio statistico (il Reynier con decisione del 22 dicembre 1961, che lo collocava nel grado A/4-2 con effetto dal 1 dicembre 1961, e l'Erba con decisione del 3 maggio 1961 che lo manteneva nel suo grado). Nel procedimento di integrazione che fu iniziato dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto del Personale delle Comunità al fine di stabilire quali dipendenti dovevano essere assunti in ruolo, le funzioni dei ricorrenti furono indicate, nei relativi rapporti, come quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento di integrazione si concluse in entrambi i casi con la nomina in ruolo e l'inquadramento nel grado A/4-2 (decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 21 gennaio 1963). Contro questa nomina i due funzionari presentavano ricorso alla [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'articolo 90 dello Statuto, mediante lettere del 2 aprile 1963 il Reynier e del 4 aprile 1963 l'Erba. Essi chiedevano un inquadramento nel grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962, invocando il fatto che sia prima sia dopo l'entrata in vigore dello Statuto del Personale, come pure in epoca anteriore e successiva all'emanazione delle decisioni di integrazione, essi avevano sempre espletato le funzioni di [OSCURATO:PERSONA], che a norma dell'allegato I dello Statuto dei dipendenti di ruolo comportano la collocazione nel grado 2. In entrambi i casi il Presidente della [OSCURATO:PERSONA], con lettere del 21 maggio 1963, rispose che la stessa non era in quel momento in grado di pronunciarsi sulle domande, poiché dovevano ancora essere esaminati, nel loro complesso, i problemi connessi con l'articolo 102 dello Statuto e con l'esame comparativo delle caratteristiche generali degli impieghi-tipo e delle carriere loro attribuite nell'allegato I dello Statuto. Furono pertanto presentati i ricorsi con le cui conclusioni si chiede : — l'annullamento della nomina in ruolo in quanto comporta l'inquadramento dei ricorrenti nel grado A/4; — l'annullamento del rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle lettere del 21 maggio 1963 alle richieste di inquadramento; — l'accertamento che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a collocare i ricorrenti nel grado A/3; in via subordinata : la condanna della C.E.E. o eventualmente della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. al risarcimento dei danni nella misura di 1 Fr. belga, con riserva di ulteriori precisazioni in corso di causa. Queste conclusioni rappresentano oggi l'oggetto principale del mio esame. Ci dobbiamo inoltre pronunciare sulla questione delle spese nelle cause 98 e 99-63 e 98 e 99-63 R. I ricorsi 98 e 99-63 furono presentati dagli stessi funzionari allorché la [OSCURATO:PERSONA], durante la fase scritta delle cause 79 e 82-63, pubblicò un avviso di posto vacante per provvedere ad un posto di grado A/3 nel servizio statistico delle Comunità (pubblicato nel Bollettino di informazioni per il personale del 25 ottobre 1963). Il motivo che ha dato luogo a detti procedimenti va ravvisato nell'argomento addotto nelle cause 79 e 82-63, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva aderire alle richieste dei ricorrenti relative all'inquadramento nel grado A/3, perché nel suo organigramma essa non disponeva di siffatti posti. Dopo che nel corso dei procedimenti per la sospensione dell'esecuzione dell'avviso, — introdotti contemporaneamente alle cause 98 e 99-63 — la [OSCURATO:PERSONA] dichiarò che avrebbe comunque dato esecuzione a una sentenza della Corte, ed in caso di vittoria dei ricorrenti nelle cause 79 e 82-63, li avrebbe collocati nel grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962, si ebbe la rinuncia agli atti nei procedimenti 98 e 99-63. Relativamente alle spese di queste cause e dei procedimenti di sospensione (vedi ordinanza del Presidente del 13 novembre 1963), in base alle ordinanze emesse il 12 marzo 1964, da considerarsi sotto questo profilo come ordinanze di riunione dei procedimenti, si doveva provvedere con la sentenza nelle cause 79 e 82-63. Valutazione giuridica I — [OSCURATO:PERSONA] 79 E 82/63 1. Chi sia la parte convenuta negli attuali processi Malgrado le precedenti sentenze [OSCURATO:PERSONA] (25-60), Schmitz-Wollast (18-63) e Raponi (27-63), che sotto questo profilo aderirono alle conclusioni degli avvocati generali e corrispondevano del resto anche a una lunga prassi giurisprudenziale, gli attuali ricorrenti han ritenuto dover nuovamente approfondire la questione di chi sia da ritenere parte convenuta nel processo: la C.E.E. come tale, oppure la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. I ricorrenti ritengono che vi sia un particolare motivo per fare ciò, in quanto hanno interesse a far comparire in causa, come parte, il Consiglio dei Ministri, e rendere così possibile l'applicazione dell'articolo 21 comma 1 dello Statuto C.E.E. della Corte di Giustizia, il quale prevede che quest'ultima può esigere dalle parti la produzione di tutti i documenti e la comunicazione di tutte le informazioni che essa ritiene necessarie. E ciò soprattutto in relazione all'argomentazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale essa non ha avuto modo di regolarizzare la posizione dei ricorrenti stante il rifiuto del Consiglio di prevedere, nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA], altri posti di grado A/3. In effetti, nell'esaminare le fattispecie in questione con i loro problemi di bilancio che rientrano nella competenza del Consiglio dei Ministri, si ricava l'impressione che una partecipazione dello stesso al processo sarebbe utile. E può anche sorgere l'idea che per tali casi sia necessario introdurre l'istituto dell'intervento in causa jussu judicis, istituto finora sconosciuto al diritto processuale della Corte. Tuttavia ci dobbiamo chiedere se ciò è possibile attraverso la strada seguita dai ricorrenti e se soltanto per questa via si possa raggiungere lo scopo perseguito, cioè ottenere un parere del Consiglio dei Ministri sulle questioni sollevate. Ma dopo accurato e nuovo esame del problema questo non mi sembra essere il caso. Si deve anzitutto rilevare che informazioni da parte del Consiglio dei Ministri (e questo soprattutto interessa ai ricorrenti), possono essere acquisite in causa anche senza che il Consiglio ne sia parte (vedi art. 21 comma 2 della Statuto C.E.E. della Corte). D'altro lato, a mio giudizio, l'articolo 21 dello Statuto C.E.E., come ho già sottolineato nella causa Raponi, fornisce un argomento essenziale in favore della tesi secondo la quale nelle cause contro la Comunità, quest'ultima e tutte le sue [OSCURATO:PERSONA] non possono essere contemporaneamente parti processuali. Altrimenti quale significato potrebbe avere la formula impiegata nell'articolo 21 : «[OSCURATO:PERSONA] che non siano parti in causa»? Se fosse esatta l'opinione dei ricorrenti, essa non avrebbe più senso, come del resto non lo avrebbe il diritto all'intervento volontario ad adiuvandum previsto a favore delle altre [OSCURATO:PERSONA] (art. 37 dello Statuto C.E.E. della Corte di Giustizia). Ci si dovrebbe inoltre chiedere quale Istituzione, in base a questa tesi, sarebbe responsabile della condotta del processo, un problema che si giustifica particolarmente nelle ipotesi di [OSCURATO:PERSONA] comuni e in quelle di mancata comparizione di una di esse. Dobbiamo perciò ammettere che la partecipazione al processo può essere concessa solo a determinate [OSCURATO:PERSONA]; così come il responsabile esercizio di determinati poteri è attribuito in base alle norme di diritto sostanziale del Trattato (art. 4), e per quanto riguarda il personale alla stregua delle norme dello Statuto (art. 2), a singole [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi di ricorsi per l'annullamento diretti contro certi atti di una determinata Istituzione, in corrispondenza alla divisione delle competenze, potrà essere parte convenuta solo l'Istituzione chiamata ad agire, con l'esclusione di tutte le altre. Per quanto riguarda le domande di annullamento nella presente fattispecie, esse si riferiscono esclusivamente ad atti della [OSCURATO:PERSONA] (nomina in ruolo di dipendenti, rigetto delle domande di reinquadramento). Non si può quindi pensare in questo caso a una applicazione dell'articolo 18 dello Statuto C.E.E. della Corte di Giustizia, una norma il cui significato del resto non è stato completamente chiarito e che afferma che copie delle memorie debbono essere notificate oltre che alle parti del processo a quelle [OSCURATO:PERSONA] le cui decisioni costituiscono oggetto della causa. Per questo e per altri motivi trattati nella causa Raponi, non vedo alcuna possibilità di riconoscere nelle attuali controversie una partecipazione processuale ad [OSCURATO:PERSONA] diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E., e di chiamare in causa il Consiglio per altra via che non sia quella dell'articolo 21 comma 2 dello Statuto C.E.E. della Corte. Per il momento può restare impregiudicato il problema delle domande di risarcimento fondate su una pretesa «faute de service» della [OSCURATO:PERSONA], poichè esse sono state avanzate soltanto per il caso che le domande principali abbiano un esito sfavorevole per i ricorrenti. Sono indubbiamente propenso a non ammettere, anche sotto questo profilo, un ricorso contro la Comunità come tale, anzi a ritenere che in tali casi il ricorrente deve essere tenuto ad indicare nell'atto introduttivo le [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero causato il danno e a rivolgere espressamente contro di esse il ricorso. 2. La domanda di annullamento delle decisioni del 21 gennaio 1963 In sostanza ai ricorrenti interessa l'annullamento delle decisioni con le quali essi furono nominati in ruolo; e precisamente in quanto esse, in violazione dell'articolo 102 dello Statuto del Personale, non li hanno nominati al grado che implicitamente era stato loro assegnato con l'attribuzione di determinate funzioni. A questo proposito mi sembra che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] sia stato detto tutto l'essenziale. La Corte ha chiaramente affermato che l'articolo 102 dello Statuto del Personale mira anzitutto a conservare posizioni giuridiche acquisite al momento dell'entrata in vigore dello Statuto, e precisamente per mezzo della semplice trasposizione della precedente posizione nella tabella dell'articolo 66 del nuovo Statuto. Secondo tale sentenza, si tratta soltanto di stabilire in quale grado e scatto il dipendente non ancora di ruolo si trovasse prima dell'entrata in vigore dello Statuto, mentre in questa prima fase dell'integrazione non sono ancora rilevanti le funzioni cui si riferisce l'allegato I dello Statuto dei dipendenti. Viceversa non può avere alcun esito il tentativo dei ricorrenti di dare un altro significato alla formula «grado e scatto implicitamente ottenuti». Essi ritengono che per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 102 dello Statuto non sia decisivo il momento della sua entrata in vigore, ma quello dell'integrazione del dipendente non di ruolo. In quell'istante egli potrebbe, attraverso un'attribuzione di funzioni, cui in base all'allegato I dello Statuto del personale compete un determinato grado, aver implicitamente ottenuto un inquadramento diverso da quello che aveva, fino al momento dell'entrata in vigore dello Statuto, in base al contratto di Bruxelles. Questa opinione, tuttavia, non mi sembra esatta. Il tenore dell'articolo 102 non lascia alcun dubbio sul fatto che ha rilievo solo la posizione giuridica riconosciuta a un dipendente «prima della sua ammissione allo Statuto». Cosa implicitamente sia stato riconosciuto, non può quindi essere stabilito in base alle norme del nuovo Statuto, sulla cui applicazione o non applicazione a determinati dipendenti ci si pronuncerà solo nel procedimento di integrazione. Si può facilmente dire quale era la posizione dei ricorrenti fino al momento della loro integrazione, poiché è perfettamente accertato il contenuto dei loro contratti di Bruxelles a seguito dei diversi mutamenti in relazione alle norme per il personale della C.E.C.A.. Perciò, in base all'articolo 102 dello Statuto, essi non hanno alcun diritto alla collocazione nel grado A/3. Le loro prime conclusioni devono quindi essere respinte, come nel caso [OSCURATO:PERSONA], perché infondate. 3. Per quanto riguarda la seconda domanda — annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di concedere ai ricorrenti l'inquadramento corrispondente alle loro funzioni, così come prescritto nell'allegato I dello Statuto del personale — si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha desistito dalle obiezioni sollevate all'inizio nella discussione orale circa la loro ricevibilità, e che eccezioni di questo genere non sono rilevabili d'ufficio. In relazione al problema se tale domanda sia fondata ci si può rifare, come per la conclusione sub 1, alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la cui fattispecie coincide sostanzialmente con quella dell'attuale processo. In quella sede la Corte ha affermato che un dipendente mantenuto, dopo il suo passaggio in ruolo, in un posto che per le funzioni ad esso connesse corrisponde, in base al nuovo Statuto, a un grado più elevato di quello che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 102, ha diritto alla regolarizzazione della sua posizione a norma dell'allegato I dello Statuto. La pretesa del [OSCURATO:PERSONA] al collocamento nel grado A /3 con effetto dal 1 o gennaio 1962 fu riconosciuta fondata, perché la Corte accertò che egli, fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, esercitò le funzioni di [OSCURATO:PERSONA] divisione ed era pertanto inquadrato nel grado A/4, cioè in un grado che, secondo la tabella della C.E.C.A., caratterizza l'inizio di una carriera di «administrateur principal». La Corte riconobbe inoltre che per tale carriera, in base al nuovo Statuto, può venire in considerazione solo la nomina al grado A/3, come previsto per i [OSCURATO:PERSONA] divisione a norma dell'allegato I. Poiché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] continuò ad espletare, anche dopo la sua assunzione in ruolo, le proprie funzioni originarie, cui d'altra parte, alla stregua della descrizione degli impieghi compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], corrisponde il collocamento nel grado A/3, diveniva irrecusabile una rettifica del suo inquadramento. Non diversamente stanno le cose nella presente fattispecie. Sia prima sia dopo l'entrata in vigore dello Statuto, e lo stesso dicasi rispetto al momento dell'integrazione, i ricorrenti espletarono funzioni di [OSCURATO:PERSONA] divisione. [OSCURATO:PERSONA] riconobbe ciò sia nei rapporti relativi all'integrazione sia nelle note di qualifica di cui all'articolo 43 dello Statuto. E anche in questo caso si può dire che le funzioni realmente esercitate rientrano nella descrizione propria dell'impiego di [OSCURATO:PERSONA] divisione, quale fu compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa. Risulta infine che quest'ultima non ha fatto alcun tentativo per modificare la propria organizzazione amministrativa, ma anzi ha cercato di ottenere dal Consiglio dei Ministri i mezzi finanziari per il reinquadramento dei ricorrenti. Resta perciò soltanto da esaminare il problema se la presente fattispecie debba essere decisa diversamente in considerazione delle espresse assicurazioni scritte e orali della [OSCURATO:PERSONA], di non disporre, malgrado la richiesta al Consiglio dei Ministri, di posti vacanti di grado A/3, cioè di non aver la possibilità, per motivi finanziari, di accogliere le domande dei ricorrenti, che essa del resto ritiene fondate. Dobbiamo però constatare che questo argomento fu pure addotto nel caso [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla motivazione della sentenza. Anche in quell'occasione la [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di non disporre di posti vacanti di grado A/3 e che il Consiglio aveva respinto la sua richiesta di stanziamento. Se malgrado ciò la Corte decise in senso favorevole al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ciò può solo significare che essa non attribuì valore decisivo all'argomento della [OSCURATO:PERSONA]. Come si spiega questo? Ci sono due possibilità. 0, secondo l'opinione della Corte, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia a disposizione complessivamente nel proprio organigramma posti vacanti di grado A/3, anche se dalla stessa riservati ad altri Direzioni generali, vale a dire che non esistano impedimenti di carattere finanziario all'accoglimento delle domande dei ricorrenti, perché la [OSCURATO:PERSONA] è libera di procedere a modifiche all'interno del proprio organigramma; oppure si deve dire che la Corte ritiene irrilevante l'atteggiamento di fatto del Consiglio in materia di bilancio, dal momento che si tratta di diritti dei dipendenti, che si fondano direttamente sullo Statuto emanato dal Consiglio stesso, per la cui realizzazione, quindi, esso è legalmente tenuto a fare quanto necessario, nei limiti della propria competenza. Secondo questa tesi, il Consiglio non può, rifiutando di concedere i necessari mezzi finanziari, impedire l'esecuzione, almeno per quanto riguarda il passato, di provvedimenti che esso medesimo ha adottati nello Statuto e negli allegati relativi, per l'integrazione dei dipendenti. Né contro l'una né contro l'altra di queste interpretazioni sembrano potersi ravvisare seri dubbi. Con ciò si deve però riconoscere che, per quanto riguarda la soluzione del presente caso, non si prospetta una diversa possibilità. In particolare mi sembra irrilevante la circostanza che i ricorrenti nell'attuale processo appartengano al servizio statistico comune delle Comunità, mentre, secondo i dati della [OSCURATO:PERSONA], posti vacanti di grado A/3 sussistono eventualmente al di fuori di quel servizio. Non vedo, infatti, come si possa attribuire sotto il profilo finanziario una posizione particolare ai posti riservati alla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del non autonomo servizio statistico. Per quanto riguarda l'eventuale necessità di far ricorso ad altri posti vacanti dell'organigramma generale della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero dunque valere le stesse considerazioni del caso [OSCURATO:PERSONA]. Ciò significa che la Corte anche nell'attuale processo deve dichiarare che la pretesa dei ricorrenti alla nomina al grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962 è fondata, e ciò senza che appaia necessaria una dichiarazione del Consiglio sulle questioni finanziarie emerse, perché queste riguardano comunque le modalità dell'accoglimento e non la fondatezza delle domande avanzate. Il secondo e il terzo capo delle conclusioni, l'uno diretto all'annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accogliere la richiesta di inquadramento avanzata dai ricorrenti, l'altro rivolto all'accertamento di questi diritti, sono perciò fondati. 4. [OSCURATO:PERSONA] domande subordinate di risarcimento non è pertanto necessario pronunciarsi. Esse sarebbero da prendere in considerazione solo se le domande principali dei ricorrenti non potessero trovare accoglimento. II — [OSCURATO:PERSONA]. 98 E 99/63 Vi è ancora qualche cosa da dire sul problema delle spese rimasto aperto relativamente alle cause 98 e 99-63 e ai contemporanei procedimenti di sospensione, questione che è stata riservata, in considerazione del loro stretto legame personale e di fatto, alla decisione delle attuali cause. Ci si ricorderà che i ricorrenti hanno espresso l'opinione che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a sopportare tutte le spese dei processi, mentre quest'ultima chiede la compensazione delle spese. La disposizione rilevante per la soluzione del caso di rinuncia agli atti è l'articolo 69, paragrafo 4 del Regolamento di procedura che dice : «La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, salvo se la rinuncia è giustificata dal comportamento dell'altra parte.» Tale norma offre lo spunto per esaminare due questioni : — Quando la rinuncia agli atti è giustificata dalla condotta dell'altra parte? — In tale ipotesi si dichiarerà la compensazione delle spese o è possibile addossarle a una parte soltanto? La seconda questione dovrebbe essere risolta senza difficoltà. La compensazione delle spese, quale conseguenza giuridica, è prevista dall'articolo 69, paragrafo 4, secondo capoverso, solo per il caso che l'altra parte non presenti una domanda relativa alle stesse. Anzitutto nelle controversie che si riferiscono ai dipendenti tale disciplina sarebbe senza significato, poiché in questo caso, a prescindere dalla norma dell'articolo 69, paragrafo 3 comma 2 (vedi art. 70), in linea di principio le [OSCURATO:PERSONA] che partecipano al processo devono sopportare le proprie spese. Se all'articolo 69, paragrafo 4 si vuole conservare un proprio significato per il caso di rinuncia agli atti da parte dei dipendenti, si deve interpretarlo nel senso che esso autorizza a porre a carico della controparte una quota maggiore di spese, e precisamente quella che essa ha causato con la propria condotta; il che, secondo le circostanze, può voler dire anche la totalità delle spese. Per quanto riguarda la prima questione possiamo trovare ausilio nella prassi del diritto processuale nazionale. Ivi vale, in ogni caso, il principio che un ricorrente, nell'ipotesi di rinuncia agli atti, deve sopportare le spese processuali ( 1 ). [OSCURATO:PERSONA] des deutschen Zivilprozessrechts , I ed., p. 621) parla proprio di un principio giuridico generale. Nei commenti alla «deutsche [OSCURATO:PERSONA]» ( 2 ) si sottolinea che in questo caso non v'è possibilità di una soluzione equitativa e che i motivi della rinuncia non possono venire presi in considerazione, mentre di regola non ha rilievo la colpa delle parti. Solo entro ristretti limiti ci si discosta da questo principio, per esempio quando un'Autorità amministrativa ha dato motivo al ricorso attraverso un'errata indicazione dei mezzi giuridici di tutela (Koehler, loc. cit.) , o se il ricorso fu presentato in base a errate indicazioni fornite dall'Amministrazione (Conseil d'État, 1955, p. 778), o se la rinuncia fu fatta dopo che la parte convenuta assicurò una certa soddisfazione alle pretese del ricorrente (Conseil d'État 1913, p. 601). Un'analoga linea direttiva dovremo seguire nella nostra giurisprudenza. L'articolo 69, paragrafo 4 può pertanto trovare applicazione solo in situazioni eccezionali nelle quali sia riconoscibile una grave responsabilità della controparte nella determinazione delle spese processuali, per esempio se un ricorso, di per sé irricevibile, sia stato originato dal comportamento della controparte, ma questa più tardi, per esempio attraverso univoche dichiarazioni sulla natura giuridica dell'atto impugnato, ha dato modo di correggere l'errore originario. All'inizio ho brevemente ricordato lo svolgimento dei fatti per quanto riguarda questo aspetto. Sotto il profilo temporale gli avvenimenti rilevanti si presentano come segue: argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa non dispone di posti vacanti per accogliere le domande dei ricorrenti, argomentazione contenuta nel controricorso relativo alle cause 79 e 82-63 del 28 settembre 1963 ; avviso di posto vacante per la copertura di un posto del grado A/3 nel servizio statistico, del 25 ottobre 1963; ricorsi contro l'avviso di posto vacante (cause 98 e 99-63) del 29 ottobre 1963; rinuncia agli atti, con lettera del 23 dicembre 1963, a seguito della dichiarazione orale della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di sospensione (udienza dell'11 novembre 1963) che essa nominerebbe i ricorrenti al grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962, qualora i loro ricorsi 79 e 82-63 avessero esito favorevole. Questa successione dei fatti ci mostra che non si sarebbe avuta la presentazione dei ricorsi 98 e 99-63, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dato prima l'assicurazione che avrebbe soddisfatto le domande avanzate, dichiarazione questa che diede modo al Presidente della Corte, nel corso del procedimento di sospensione, di dichiarare che i ricorrenti non avevano dimostrato un interesse degno di tutela alla sospensione dell'esecuzione. Con ciò dovrebbe affermarsi la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] riguardo all'introduzione dei ricorsi 98 e 99-63, responsabilità che può essere presa in considerazione ai fini della decisione sulle spese. Secondo me, si deve ritenere giusto e conforme allo spirito dell'articolo 69, paragrafo 4, che la [OSCURATO:PERSONA] sopporti le spese derivate ai ricorrenti nelle cause 98 e 99-63, e cioè, poiché in questo caso non ha rilievo l'esito favorevole dei ricorsi, che alla [OSCURATO:PERSONA] siano addossate tutte le spese processuali. Per le spese relative ai procedimenti di sospensione dovrebbero valere le stesse considerazioni. Poiché in questo caso però, si tratta di una decisione della Corte e precisamente di una dichiarazione sfavorevole ai ricorrenti, la norma giuridica da invocare non è il paragrafo 4 dell'articolo 69, ma il paragrafo 3. III — RIASSUNTO E [OSCURATO:PERSONA] Sintetizzando e concludendo, la prima domanda dei ricorrenti diretta all'annullamento delle decisioni di integrazione è infondata e dev'essere respinta. Sono invece fondate le altre conclusioni principali. La Corte dovrà cioè annullare il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di nominare i ricorrenti al grado A/3 con effetto dal 1 o gennaio 1962. Ciò giustifica contemporaneamente la domanda di accertamento presentata dai ricorrenti. Le spese del procedimento devono essere addossate alla [OSCURATO:PERSONA] come nel caso [OSCURATO:PERSONA], poiché i ricorrenti per quanto riguarda la sostanza delle loro conclusioni, sono rimasti vittoriosi. [OSCURATO:PERSONA] inoltre deve sopportare, in base all'articolo 69, paragrafi 3 e 4 del Regolamento di procedura, tutte le spese dei procedimenti 98 e 99-63 e quelle dei procedimenti 98 e 99-63 R. ( 1 ) Gabolde, Traité pratique de la procédure administrative contentieuse, 1960, n. 510; § 155 della «[OSCURATO:PERSONA]» del 21 gennaio 1960. ( 2 ) Koehler, 1960, nota IV al § 155.
Sentenza Corte di giustizia UE/1964 — Fons Iuris — Fons Iuris