CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 38475/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8724-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - con troricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/10/20201N) 565 i 85v, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in veste di giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28731/2019, liquidava agli odierni ricorrenti le spese del giudizio di merito, senza riconoscere il compenso previsto per la fase istruttoria e di trattazione; compensava, invece, le spese per il giudizio di legittimità e per quello di rinvio, alla luce del lieve scostamento derivato dall'accoglimento del primo ricorso in Cassazione. Ricorrono per la cassazione della predetta decisione gli odierni ricorrenti, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo e secondo motivo di ricorso con decisione nel merito; INAMMISSIBILITA' del terzo. Con la pronuncia impugnata la Corte di Appello di Perugia, giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 28731/2019, con la quale era stato cassato il precedente provvedimento emesso dal predetto ufficio di merito in relazione al governo delle spese di lite, ha liquidato le spese del primo giudizio di merito, negando il riconoscimento del compenso previsto per la fase di trattazione. Ha invece compensato tanto le spese del giudizio di legittimità che di quello di rinvio, in ragione de/lieve scostamento Ricorrono per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a tre Ric. 2021 n. 08724 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- motivi. Con il primo di essi lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., nonché dei D. M. n. 55/2014 e n. 37/2018, perché omettendo di riconoscere il compenso per la fase di trattazione il giudice di merito avrebbe, di fatto, ridotto il compenso al di sotto del minimo tariffario inderogabile. La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui "In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D. M. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto" (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20993 del 02/10/2020, Rv. 659152). Il principio, affermato per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è certamente estensibile anche al giudizio di opposizione ex art. 5-ter della Legge n. 89 del 2001, posta l'analoga struttura che i due procedimenti presentano. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 92 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe compensato le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio in assenza dei presupposti tassativamente previsti dalla norma. La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio per cui "Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D. L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della Ric. 2021 n. 08724 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c." (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020, Rv. 656993). Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano la motivazione apparente in relazione al mancato riconoscimento, da parte del giudice di merito, dell'aumento previsto dall'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per il caso in cui l'avvocato assista in unica causa più soggetti nella stessa posizione processuale, è invece inammissibile, posta la natura facoltativa di detto aumento e l'insindacabilità, in questa sede, della motivazione sulla cui base la Corte di merito ha espressamente denegato la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con riconoscimento all'odierna ricorrente del compenso previsto per la fase istruttoria del primo giudizio di merito, pari ad C 51; dell'ulteriore compenso dovuto per il primo giudizio di legittimità, pari -tenuto conto del valore della causa, inferiore ad C 1.100 - ad € 323 (di cui €120 per la fase di studio, €135 per quella introduttiva ed C 68 per quella di decisione); ed infine dell'ulteriore compenso di € 286 per il giudizio di rinvio". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, con la precisazione che appare opportuno rinviare la causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, per la liquidazione delle spese, tanto del giudizio di merito, con Ric. 2021 n. 08724 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -4- inclusione del compenso per la fase istruttoria e di trattazione, che di quelli di legittimità e di rinvio. Non risultano depositate memorie. Vanno pertanto accolti il primo e secondo motivo di ricorso, mentre va dichiarato inammissibile il terzo. La decisione impugnata va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e secondo motivo ricorso, dichiarando inammissibile il terzo. Cassa la decisione impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile,