CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7022-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 2918/2020 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 09/09/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7022/2021 Numero sezionale 2181/2022 Numero di raccolta generale 9366/2022Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2918 del 9. 9. 2010 del Tribunale di Catania, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione del Giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione ad una intimazione della Agenzia di riscossione di Catania seguita ad una cartella per il pagamento di sanzioni amministrative elevate dalla AMT, rilevando che l’atto di gravame si limitava a censurare una norma di diritto senza indicare i principi regolatori della materia che, tenuto conto del valore della controversia, a mente dell’art. 113, comma 2, cod. proc. civ., il giudice di primo grado avrebbe dovuto osservare nel decidere; il secondo motivo di ricorso - da esaminarsi per primo - denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 132 comma 2 n. 3, 339, comma 3, e 342 cod. proc. civ. e dell’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del 2011, censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile l’atto di appello sulla base dell’erroneo presupposto che il giudizio di primo grado fosse stato deciso secondo equità, in ragione del valore della controversia, inferiore ad euro 1.100,00, ai sensi dell’art. 113, comma 2, citato, con conseguente sussistenza dei limiti di appellabilità dettati dall’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., senza considerare che l’opposizione aveva ad oggetto una intimazione di pagamento di sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981, per i cui giudizi dinanzi al giudice di pace l’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del 2011, esclude espressamente la decisione secondo equità; il motivo appare manifestamente fondato, tenuto conto che il giudizio aveva ad oggetto il pagamento di somme pretese a titolo di sanzione amministrative e che la disposizione di cui al citato art.6 d.lgs. n. 150 del 2011 sottrae tali controversie dall’ambito di applicazione dei giudizi di equità, con l’effetto che F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7022/2021 Numero sezionale 2181/2022 Numero di raccolta generale 9366/2022 l’atto di appello non poteva essere dichiarato inammissibile per l’omessa Data pubblicazione 22/03/2022 indicazione dei principi regolatori della materia, a mente dell’art.339, comma 3, citato, trovando tale limite applicazione solo per le impugnazioni delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità e non secondo diritto; gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti >>; Considerato che: parte ricorrente ha depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza va pertanto cassata in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri, con rinvio della causa al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile del 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A