CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pakistan) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, il cittadino pakistano [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Ancona dello scorso 8 aprile, che, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico ministero ex art. 310, cod. proc, pen., gli ha applicato !a custodia cautelare in carcere per il delitto di costituzione, direzione ed organizzazione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 1.1. Con l'ordinanza appellata, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 14 marzo precedente, la richiesta cautetwe del Pubblico ministero era stata respinta, avendo quel giudice .ritenuto che l'arresto dell'Ahmed e degli altri indagati, intervenuto medio tempore in relazione a singoli "reati-scopo", avesse fatto venir meno ogni esigenza cautelare. 1.2. Il Tribunale, invece, ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria, non soltanto ha rilevato l'operatività della presunzione di sussistenza di esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha valorizzato la reiterazione delle condotte, il carattere organizzato dell'attività, la prosecuzione della stessa pur dopo arresti e sequestri, nonché la personalità degli indagati (molti gravati da precedenti specifici e tutti privi di altre fonti di reddito lecite), deducendone un concreto ed attuale pericolo di recidiva. Quanto, in particolare, all'Ahmed, ne ha evidenziato il ruolo organizzativo e la continuità di rapporti con gli altri referenti dei gruppo pur dopo il suo arresto; inoltre, in ragione della sua dimostrata capacità di organizzazione di viaggi transnazionali, anche attraverso falsi documentali, nonché dei suoi perduranti rapporti con i familiari residenti in Pakistan, ha ravvisato anche il pericolo di fuga. 2. Il ricorso è sostenuto da otto motivi. 2.1. Con il primo, si deduce l'inammissibilità dell'appello dei Pubblico ministero, per la genericità dei relativi motivi, poiché quell'autorità si sarebbe limitata a richiamare la propria richiesta di misura cautelare ed a valorizzare un'informativa dì polizia, tuttavia già nota al primo giudice ed evidentemente ritenuta non significativa, mentre avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui essa fosse idonea a ribaltare la decisione appellata. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, per difetto di autonoma valutazione del quadro indiziario, e, di riflesso, di quella del Tribunale d'appello, che, anziché limitarsi a rilevare il vizio di quel primo provvedimento, avrebbe illegittimamente ritenuto ch poter procedere esso stesso a tale valutazione. 2.3. La terza doglianza consiste nella violazione di legge processuale, per !a mancata trasmissione al Tribunale dei decreti autorizzativi di alcune intercettazioni di conversazioni, nonché nel vizio della motivazione con la quale è stata respinta la relativa eccezione. Il Tribunale, infatti, ha osservato che, trattandosi di appello e non di riesame, la mancata trasmissione di quegli atti non avrebbe alcun rilievo, non trovando applicazione il disposto dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.. Replica la difesa che l'art. 310, comma 2, stesso codice, prevede comunque che l'autorità giudiziaria procedente debba trasmettere al giudice d'appello gli atti su cui l'impugnazione si fonda„ escludendo soltanto, in difetto, la sanzione dell'inefficacia sopravvenuta della misura. 2.4. Il quarto motivo denuncia l'inutilizzabilità di due intercettazioni cc.dd. "ambientali", per una pluralità di ragioni, ovvero: a) perché il Pubblico ministero aveva richiesto l'intercettazione di conversazioni presso la sala colloqui di un carcere, tra un indagato ed i visitatori, mentre il decreto autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari aveva riguardato le conversazioni telefoniche; b) perché le conversazioni intercettate erano sì avvenute mentre il detenuto era nella sala colloqui, ma attraverso un telefono e l'applicativo "whatsapp", con interlocutori situati altrove, dovendo perciò considerarsi come intercettazioni "ambientali" e, quindi, non autorizzate; c) perché erano stati utilizzati impianti installati presso una Procura della Repubblica diversa da quella procedente, senza che il Pubblico ministero avesse specificamente motivato eventuali ragioni di eccezionale urgenza. 2.5. Il quinto motivo consiste nella violazione di legge processuale e nei vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria, perché il Tribunale non avrebbe compiuto l'autonoma valutazione delle risultanze investigative, ma si sarebbe limitato ad incorporare nel provvedimento la richiesta del Pubblico ministero. 2.6. La sesta censura riguarda il vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria, in particolare per omessa valutazione degli specifici rilievi mossi dalla difesa con la memoria depositata al Tribunale, con conseguente violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.. Sostiene il ricorrente che non sia stata effettuata la necessaria valutazione di attendibilità intrinseca dei collaboranti e di credibilità delle loro dichiarazioni, rimaste altresì prive di riscontri, e che, inoltre, l'ordinanza non spieghi le ragioni della rilevanza delle conversazioni intercettate. Più specificamente, poi, il ricorso elenca tutti i punti, evidenziati con l'anzidetta memoria, che escluderebbero la configurabilità del delitto associativo e che, tuttavia, sarebbero rimasti senza risposta. 2.7. Il settimo motivo denuncia la stessa lacuna motivazionale sui rilievi formulati con la medesima memoria difensiva, ma in punto di esigenze cautelari. Si ribadisce, in particolare, l'avvenuta disgregazione dell'associazione a seguito degli arresti degli ipotizzati sodali, con conseguente superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cit.; inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, nei confronti dell'Ahmed, in relazione ad uno degli episodi specifici, aveva sostituito la misura carceraria con quella domiciliare.Il ricorrente ritorna, altresì, sulla mancata esposizione del contenuto dell'informativa di polizia valorizzata dall'ordinanza e sulla diversa valutazione compiutane dal primo giudice, nonché censura come illegittima la rivalutazione ex novo delle esigenze cautelari operata dal Tribunale. 2.8. L'ultimo motivo riguarda la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di fuga, potendo tale esigenza cautelare ravvisarsi soltanto in caso di condotta prodromica ad un imminente trasferimento all'estero, mentre l'indagato ed i suoi familiari sono ormai stabilmente radicati nel comune di Senigallia, dove risiedono, dispongono di alloggi e svolgono attività lavorativa. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima doglianza è inammissibile, perché aspecifica. Il ricorrente si duole della genericità dell'appello del Pubblico ministero, senza tuttavia illustrarne i contenuti e senza spiegare, in particolare, per quale motivo l'informativa di polizia valorizzata con quel gravame fosse talmente eccentrica rispetto ai temi devoluti con lo stesso, da risultare inconferente. In presenza di un provvedimento che ha accolto quell'impugnazione, ritenendone, quindi, i motivi non solo sufficientemente specifici ma anche fondati, il ricorso avverso il medesimo avrebbe dovuto dettagliatamente indicare le ragioni per cui quelle doglianze fossero talmente vaghe da far ritenere la decisione assunta al di fuori dell'istanza devolutiva di parte, risultando altrimenti essa incensurabile sotto il profilo in esame. Tutto questo, nell'odierno ricorso, non si rinviene. 2. Egualmente generico, oltre che manifestamente infondato, è pure il secondo motivo di ricorso. 2.1. E' generico, perché, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non potendosi limitare ad un'analisi dei provvedimenti di tipo meramente formale (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760). Nel ricorso in rassegna, invece, tale indicazione è completamente assente. 2.2. E' manifestamente infondato, perché, in sede di appello ex art. 310, cod. proc. pen., il Tribunale - ovviamente sempre nei limiti del devoluto - può integrare la motivazione lacunosa del provvedimento impugnato, non trovando applicazione la disposizione del precedente art. 309, comma 9, che obbliga il Tribunale del riesame ad annullare il provvedimento applicativo di una misura cautelare, qualora privo di valutazione autonoma dei relativi presupposti: tale specifica disposizione, infatti, non è tra quelle del procedimento di riesame richiamate dal comma 2 del citato art. 310 anche per l'appello cautelare. 3. E' infondato il terzo motivo di ricorso, in tema di omessa trasmissione al Tribunale d'appello dei decreti autorizzativi di intercettazioni. 3.1. Vero è che, nel caso di appello cautelare, l'art. 310, comma 2, cod. proc. pen., impone la trasmissione al Tribunale degli atti su cui si fonda l'ordinanza impugnata, e soltanto di quelli. Se, dunque, i decreti autorizzativi delle intercettazioni non siano stati allegati alla richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale, a seguito dell'impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni, né la loro nullità assoluta ed insanabile, salvo che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità. Tale principio, ripetutamente affermato da questa Corte in tema di riesame (Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, Fiammetta, Rv. 269291; Sez, 6, n. 7521 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007, Gulisano, Rv. 238059), a maggior ragione deve trovare applicazione nel procedimento di appello, in cui, a differenza del primo, non è nemmeno prevista la sanzione d'inefficacia della misura cautelare (invece disposta per il riesame dall'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.). Ne discende che, in assenza - come nel caso in esame - di una specifica e formale richiesta di parte, la mancata iniziativa officiosa del Tribunale per l'acquisizione di tali decreti si sottrae a censura. 3.2. La doglianza, inoltre, si presenta generica con riferimento alla cd, "prova di resistenza", non illustrando, cioè, le ragioni della decisività, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, delle intercettazioni oggetto dei decreti non trasmessi, tanto più che l'ordinanza afferma espressamente come l'apparato indiziario sia ben più ampio (vds. pag. 47). 4. È complessivamente infondato anche il quarto motivo d'impugnazione. 4.1. Nella parte in cui assume che l'autorizzazione rilasciata dal Giudice per le indagini preliminari avesse per oggetto intercettazioni telefoniche e non "ambientali", esso si presenta addirittura pretestuoso. Vero è che nel dispositivo del decreto autorizzativo si fa espressa menzione delle sole intercettazioni "telefoniche". Ma il provvedimento dev'essere letto nel suo complesso, e, così facendo, si coglie all'evidenza come tale dicitura rappresenti un semplice refuso: nell'intestazione del provvedimento, infatti, è contenuto anche un espresso riferimento ad intercettazioni "ambientali"; !a richiesta del Pubblico ministero con esso assentita, e riportata nel corpo della motivazione, aveva ad oggetto l'intercettazione "ambientale" all'interno di un istituto di detenzione; nella motivazione si fa espressa menzione della indispensabilità di eseguire attività tecnica "ambientale"; nello stesso dispositivo, infine, si parla di «intercettazioni telefoniche sulle utenze sopra indicate», laddove nel provvedimento vi è - come detto - l'espresso riferimento solo ad intercettazioni di tipo "ambientale". E' indiscutibile, dunque, che detta autorizzazione riguardasse l'intercettazione dei colloqui intrattenuti dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] all'interno della relativa sala della casa circondariale. 4.2. Egualmente priva di ogni fondamento è la lagnanza riguardante la natura della conversazione intercettata, ovvero "tra presenti" - e quindi, in tesi, non autorizzata - anziché telefonica, nonostante fosse avvenuta per telefono, anche con collegamento video, tramite l'applicativo "whatsapp". La circostanza per cui sikstato utilizzato uno strumento tecnico per stabilire un contatto audiovisivo da remoto tra i soggetti da intercettare, pur sempre, tuttavia, nel luogo a tal fine indicato, non muta la natura di tale conversazione, che dunque può ben intendersi - ai fini che qui interessano - come avvenuta "tra presenti". Peraltro, dovendo ritenersi espressamente autorizzate - come s'è detto al punto precedente - le intercettazioni "ambientali", la doglianza sarebbe comunque superata. 4.3. Non ha fondamento giuridico neppure la terza ragione d'inutilizzabilità dell'intercettazione in discorso prospettata dal ricorrente: ovvero l'assenza di motivazione giustificativa dell'utilizzo di impianti non installati presso gli uffici dei pubblico ministero procedente.Questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite per mezzo di impianti di una Procura della Repubblica diversa da quella che procede, giacché l'art. 268, cod. proc. pen., non richiede che le attività di registrazione e di ascolto siano effettuate negli impianti della stessa Procura che le ha richieste (Sez. 3, n. 47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990; Sez. 6, n. 25120 del 06/03/2012, Cicala, Rv. 252614; Sez. 4, n. 19288 del 18/02/2014, Speranza, non mass.; Sez. 1, n. 39859 del 07/05/2013, Tramacere, non mass.). 4.4. Da ultimo, va rilevato come anche la doglianza in rassegna rimanga comunque generica in punto di decisività del dato probatorio in ipotesi inutilizzabile, non deducendo pressoché nulla sotto questo profilo. 5. Del tutto infondato è anche il quinto motivo di ricorso, relativo alla mancanza di autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del Tribunale dell'appello. In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, a norma dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non opera quando la richiesta cautelare del pubblico ministero sia stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari, venendo poi accolta dal Tribunale in accoglimento dell'appello avverso detto rigetto, rilevando, in forza di un'interpretazione letterale e sistematica della disposizione normativa citata, solo rispetto al provvedimento del giudice per le indagini preliminari (Sez. 6, n. 29807 dei 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270737; Sez. 2, n. 9203 del 16/12/2016, dep. 2017, Arcomano, Rv. 269338). Peraltro, anche in questo caso, la doglianza pecca di genericità, risultando pure sotto questo profilo inammissibile (retro, § 2.1.). 6. Identico limite presenta il sesto motivo di ricorso, relativo alla mancanza di motivazione sugli specifici rilievi mossi dalla difesa, in punto di gravità indiziaria, con una memoria prodotta al Tribunale. L'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che esso fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi di parte, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio: sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni incompatibili con le motivazioni contenute nel provvedimento, debbono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra molte, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841). Ne consegue che l'eventuale emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227). Il vizio di motivazione per mancata risposta alle argomentazioni difensive, quindi, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). Tanto premesso, è sufficiente osservare come il ricorso, in parte qua, si limiti ad enunciare l'omessa risposta a circoscritti rilievi, senza tuttavia nemmeno provare a spiegare per quale ragione tali ipotetiche lacune minerebbero la tenuta logica complessiva della motivazione, con la quale, invece, omette di confrontarsi. 7. Il settimo motivo, in tema di esigenze cautelari, è anch'esso generico, oltre che volto ad una rivalutazione della valenza dimostrativa del materiale probatorio, che al giudice di legittimità è preclusa. Il ricorso, infatti, si limita ribadire la tesi della disgregazione dell'associazione a seguito degli arresti, senza però misurarsi criticamente con il dato qualificante della motivazione: quello, cioè, del perdurare dell'attività criminosa dell'indagato pur in costanza di detenzione. Sul punto, si obietta che l'ordinanza non indica il contenuto dell'informativa valorizzata e che anche il Giudice per le indagini preliminari l'avesse esaminata, evidentemente reputandola non significativa: tuttavia, non si spiega perché l'interpretazione di tale documento investigativo da parte del Tribunale debba, in ipotesi, ritenersi erronea, né si allega una specifica valutazione di segno contrario da parte del Giudice per le indagini preliminari, che, dunque, in ipotesi, potrebbe aver anche soltanto omesso di considerare quell'elemento.8. Manifestamente infondato, infine, è l'ottavo motivo, sui presupposti per la configurabilità del pericolo di fuga. Diversamente da quanto opina la difesa, infatti, l'attualità del pericolo di fuga non implica necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare, essendo altrimenti difficilmente eliminabile (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220; Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Giugliano, Rv. 267135). Nello specifico, dunque, le indiscusse circostanze di fatto evidenziate nel provvedimento (perduranti contatti con i familiari in Pakistan, dimostrata dimestichezza nell'organizzazione di viaggi transnazionali, anche attraverso documenti falsi) rendono del tutto ragionevole, e perciò non censurabile, la prognosi negativa formulata dal Tribunale. 9. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, gravando conseguentemente sul proponente le spese del giudizio (a