CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11073/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.mnn. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 2/2/2023 ha confermato il giudizio di condanna espresso nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine ai delitti di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di evasione dagli arresti domiciliari, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso, la difesa del Martucci ha prospettato due motivi di impugnazione: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di tentata estorsione sulla base dell'erronea interpretazione di una conversazione, trascritta, tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interpretata dalla Corte senza confrontarsi con le argomentazioni dell'atto di appello, fondate anche sulla stessa intercettazione e volte a darne un altro significato. 1.2. Violazione di legge per essersi fondata la decisione sulla trascrizione di una telefonata, effettuata dalla P.G., nonostante la difesa del ricorrente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse negato il consenso all'utilizzazione di tale trascrizione. 2. Con requisitoria scritta del 16/11/2023 il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nella presente sede. 3.1. Il primo motivo, infatti, attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, atteso che senza vizi logici la sentenza impugnata, riportando i passi più rilevanti della conversazione svoltasi inizialmente tra il ricorrente e la persona offesa, e proseguita poi tra il Martucci e tale [OSCURATO:PERSONA], ha dato adeguatamente conto del carattere intimidatorio delle espressioni profferite dal ricorrente nei confronti del Sibilio, con ripetute minacce di percosse, e poi prospettate anche al Falco, al quale venivano sottolineate le precedenti carcerazioni del ricorrente. Per quanto, pertanto, con l'atto di appello il Martucci abbia riportato stralci della conversazione trascritta più ampi di quelli richiamati nella sentenza, che evidenziavano come anche la persona offesa avesse prospettato di farsi accompagnare da terzi all'appuntamento con il Martucci, si tratta di una prospettazione difensiva implicitamente disattesa dalla Corte territoriale, in quanto fondata su circostanze palesemente e logicamente ritenute inidonee a scalfire la portata intimidatoria delle esplicite minacce richiamate in sentenza. Giova ricordare, infatti, che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argornentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096). 3.2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, volto a prospettare l'asserita inutilizzabilità della trascrizione della conversazione intercorsa la notte tra il 31/7/2021 ed il 01/08/2021 tra il ricorrente e la persona offesa, in quanto si tratta di cloglienza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dic