CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 24387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2913-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 2913/2018 Cron. Rep. Ud. 12/05/2022 avverso la sentenza n. 3037/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2017 R.G.N. 411/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3037 del 30.6.2017, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] alle ordinanze ingiunzione nn. 171/09/bis e 172/09/bis emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro – DTL di Avellino per violazione delle disposizioni concernenti la comunicazione dell’assunzione di lavoratori presso il fondo rustico coltivato a vigneto, essendo emersa – a seguito di accertamento ispettivo del 16.10.2008 – la presenza di dieci lavoratori intenti alle attività di vendemmia. La Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni rilasciate nell’immediatezza dallo Zigarelli durante le attività ispettive erano incompatibili con la documentazione successivamente depositata dallo stesso (e consistente in dichiarazioni provenienti da terzi, che, secondo giurisprudenza consolidata e autorevole, non erano suscettibili di applicazione della disciplina di cui agli artt. 2702 cod.civ. e 241 cod.proc.civ. e rappresentavano tutt’al più elementi indiziari da supportare con ulteriori elementi probatori da acquisire al processo, che nel caso di specie, mancavano). Avverso tale sentenza ricorre lo Zigarelli con due motivi, illustrati da memoria; la DTL di Avellino è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. dovendo, i documenti prodotti, essere contestati specificamente, assumendo, in caso contrario, valore di prova, a fronte dell’onere di contestazione tempestiva e specifica dei fatti che incombe alla controparte. In assenza, poi, di un principio generale di tassatività delle prove nel processo civile, debbono ritenersi ammissibili le prove atipiche, con efficacia probatoria pari alle presunzioni semplici ex art. 2729 cod.civ. La controparte si era limitata a negare genericamente “la sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza eccepire una contestazione chiara specifica. 2. Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, trascurato che sin dalla fase amministrativa lo Zigarelli aveva addotto i motivi che lo avevano costretto ad agire in stato di necessità o di forza maggiore (la surmaturazione dell’uva), causa di estinzione dell’illecito o comunque di sua scriminante; nemmeno erano state valutate le dichiarazioni rese dai lavoratori durante l’ispezione. 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. 4. La dedotta violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020); 5. La violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014). 6. Questa Corte ha affermato che le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non applicandosi alle stesse la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod.civ. né quella processuale di cui all'art. 214 cod.proc.civ., atteso che le stesse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è puramente indiziario e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. S.U. n. 15169 del 2010; conf. Cass. n. 21554 del 2020). 7. La Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto innanzi richiamati ed ha precisato, innanzitutto, che l’Amministrazione non era tenuta a disconoscere l’autenticità delle date di sottoscrizione delle missive (provenienti da terzi) prodotte dallo Zigarelli, “la cui attendibilità è stata prontamente contestata dalla DPL di Avellino”; ha, inoltre, rilevato – secondo apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede di legittimità - che i fatti dedotti dallo Zigarelli a fondamento della domanda di esclusione dall’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione previsto dall’art. 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006 (ossia la ricorrenza di una causa eccezionale, uno “stato di forza maggiore” consistente nella surmaturazione dell’uva), il cui onere della prova era a carico della parte interessata, non erano dimostrati da idonea prova, posto che le dichiarazioni (rilasciate da terzi) pur avendo valore indiziario non erano corroborate da ulteriori elementi probatori che confermavano l’attendibilità e la credibilità. 8. La valutazione della correttezza della motivazione rientra nel diverso paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede, ove il ricorrente richiama lo schema ormai abrogato della denuncia dei vizi motivazionali. 9. in ordine ai dubbi sollevati dal ricorrente nella memoria ex art. 380bis.1 cod.proc.civ. e relativi al vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ. degli artt. 62-72 della L. 9 agosto 2013 n. 98 (avendo fatto parte del Collegio giudicante, nella sentenza impugnata, il giudice ausiliario Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Caro), questa Corte ha già dichiarato "manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 98 del 2013, artt. 62-72, in relazione all'art. 106 Cost., commi 1 e 2, nella parte in cui consentono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, atteso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la `temporanea tollerabilità costituzionale' per l'incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32" (così Cass. n. 15045 del 2021; da ultimo, Cass. nn. 9815 e 13905 del 2022); 10. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile; l’esito del giudizio supera l’eventuale profilo della inammissibilità della notifica del ricorso per cassazione, effettuata all’Avvocatura distrettuale dello Stato; nulla sulle spese in assenza del controricorrente. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell