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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 27046/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2109-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] per giusta causa o giustificato motivo R.G.N. 2109/2022 Cron.

Rep.

Ud. 19/04/2023 CC avverso la sentenza n. 5299/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/11/2022 R.G.N. 3217/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, in accoglimento dell’opposizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza del medesimo Tribunale in data 22.9.2016, che, nella fase sommaria, aveva invece rigettato il ricorso da lui proposto contro il licenziamento con preavviso intimatogli dalla datrice di lavoro in data 10.11.2015, aveva condannato la società alla sua reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un’indennità quantificata nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

2. In tale decisione la Corte territoriale aveva preso atto che il licenziamento era stato comminato all’esito di procedimento disciplinare, per avere il lavoratore compilato scorrettamente il modello 28/aut, relativo a tre atti giudiziari spediti per raccomandata da un avvocato, con conseguente impossibilità di fornire al mittente prova della consegna degli atti, ed altresì per avere il lavoratore provveduto personalmente al recapito di tre plichi, con pagamento in contrassegno, sottraendoli ai portalettere incaricati, così esorbitando dalle proprie mansioni di caposquadra, ed inviando le somme riscosse agli aventi diritto con notevole ritardo.

La stessa Corte, quindi, considerando che la causazione di un danno al datore di lavoro fosse elemento indefettibile del fatto attribuito al dipendente ai fini della comminazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 54 c.c.n.l. applicato al rapporto, e ravvisata nel caso di specie l’assenza di un danno subito dalla datrice di lavoro, aveva ritenuto insussistente il fatto ascritto al lavoratore ed aveva conseguentemente applicato la tutela reintegratoria prevista dalla legge.

3. Con sentenza n. 21739/2020, questa Corte accoglieva il secondo motivo del ricorso per cassazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro detta decisione di secondo grado, dichiarando assorbiti gli altri motivi; cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

4. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli, previa riunione dei procedimenti derivati dai separati ricorsi in riassunzione delle parti (prima quello di [OSCURATO:PERSONA], poi quello del Pane), in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta in primo grado dal Pane, rigettando il ricorso iscritto al n. 64/2021 R.G. (ossia, il ricorso in riassunzione del lavoratore) e compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.

5. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale ha premesso che, tenendo conto di quanto statuito da questa Corte nella sentenza che aveva cassato la precedente decisione d’appello, il rinvio operato, diversamente da quanto sostenuto dal Pane, investiva la stessa Corte del potere di analizzare i fatti posti a fondamento del licenziamento nonché di valutare la legittimità e la proporzionalità dello stesso alla luce della nozione legale di giustificato motivo soggettivo di cui all’art. 3 della legge n. 604/1966 e del principio affermato dalla Corte di Cassazione nel disporre il rinvio, restando, per contro, esclusa ogni altra valutazione.

Riportati quindi i due addebiti rivolti al Pane nella lettera di contestazione del 2.10.2015, ha ritenuto che essi, come accertato dal giudice della fase sommaria e dal giudice dell’opposizione con motivazioni condivise, risultavano provati nei termini che poi illustrava diffusamente.

Indi, ha considerato che le evidenziate caratteristiche oggettive e soggettive delle condotte poste in essere, unitamente alla posizione di caposquadra ricoperta dal lavoratore, integrano un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, facendo venire meno la fiducia circa la correttezza degli adempimenti futuri, e che non difettava la proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione irrogata.6.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di ricorso.

7. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 394 c.p.c. e dei principi regolatori della cognizione del Giudice di rinvio – Nullità della sentenza di rinvio – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. – Indebita rinnovazione dello iusdicere su parti coperte da giudicato”.

Deduce che la Corte di appello non si era attenuta al decisum di questa Suprema Corte e che aveva rivalutato accertamenti in fatto già divenuti definitivi conducendo la propria cognizione in ambito eccedente quello demandato, mentre i giudici di rinvio, nel ricostruire i fatti addebitabili al Pane, avrebbero dovuto attenersi a quanto accertato nei precedenti gradi di merito.

2. Con un secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604/66, degli artt. 2104, 2106, 2118, 2119 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2726, 2727 e 2697 c.c. ss.

Anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Censura la sentenza gravata nella parte in cui, nel ricostruire la condotta addebitabile al Pane, in violazione delle norme su indicate, ha ritenuto che dall’aver il Pane firmato “a casaccio” al destinatario il modello 28/Aut sia “conseguita l’impossibilità per gli incaricati di verificare l’effettiva consegna dei plichi e la restituzione al mittente degli avvisi di ricevimento” e che, in relazione al secondo addebito, la consegna da parte di Pane di plichi gravati da contrassegno avrebbe “determinato il ritardo nella consegna ai mittenti del denaro”; conclusioni, queste, cui, secondo il ricorrente, i giudici di rinvio sono pervenuti in assenza di prova.

3. Con un terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., denuncia “omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione delle parti”.

Censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto imputabile al Pane anche l’impossibilità per gli incaricati di verificare l’effettiva consegna dei plichi e la restituzione al mittente degli avvisi di ricevimento e il ritardo nella consegna ai mittenti del denaro, ed ha ritenuto sussistente un grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto anche sotto il diverso profilo dell’omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio.

4. Con un quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c., pure denuncia “omesso esame circa fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il giustificato motivo soggettivo di licenziamento e proporzionata la sanzione irrogata sull’assunto che le condotte poste in essere dal Pane “integrano un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, facendo venire meno la fiducia circa la correttezza degli inadempimenti contrattuali del prestatore di lavoro, facendo venire meno la fiducia circa la correttezza degli adempimenti futuri.

Né difetta la proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione irrogata.

I fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell’elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti…”, perché la Corte d’appello aveva omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio ha adibito il Pane a mansioni di vice direttore, chiedendogli anche di sostituire il direttore dell’ufficio postale.

5. Con un quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3), deduce: “A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 12 della legge n. 604/1966, degli artt. 1455, 2104, 2106, 2118 e 2119 c.c., dell’art. 18 della legge n. 300/1970, dell’art. 30, comma 3, della legge n. 183/2010, anche in relazione agli artt. 54 e 89 del CCNL 14 aprile 2011 per il personale dipendente da [OSCURATO:PERSONA] (per non avere la Corte verificato la sussumibilità della condotta in un’ipotesi per la quale la contrattazione collettiva prevede una sanzione conservativa) –B) art. 360 n. 3 e 4 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (intervenuto giudicato in ordine all’interpretazione dell’art. 54, commi IV e V, del CCNL 14 aprile 2011 per il personale dipendente da [OSCURATO:PERSONA] spa e all’individuazione del grave danno come discrimine per l’applicazione della sanzione espulsiva e di quella conservativa) – C) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss cc., e dei principi in materia di interpretazione dei contratti collettivi ed in particolare del prioritario criterio dell’interpretazione letterale in relazione agli artt. 54 e 80 del CCNL 14 aprile 2011 per il personale dipendente da [OSCURATO:PERSONA]”.

6. Con un sesto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 2104, 2106 e 2119 c.c., degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604/1966 e dell’art. 30 della legge 183/2010 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Violazione degli artt. 1362 e ss.

C.c. anche in relazione agli artt. 52, 53 e 54 del CCNL per il personale non dirigente di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – Violazione delle norme ermeneutiche in tema di interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del principio del gradualismo – Violazione del prioritario criterio di interpretazione secondo il significato letterale delle parole di cui all’art. 1362, comma 1, del c.c. – Insussistenza del giustificato motivo soggettivo – Assoluta sproporzione tra i fatti contestati e la misura adottata”.

Censura la sentenza impugnata in relazione ai capi trascritti nel primo motivo di ricorso per cassazione, anche per violazione delle norme su indicate, nella parte in cui ha ritenuto sussistente un giustificato motivo soggettivo di licenziamento e proporzionata la sanzione espulsiva ai fatti addebitati, omettendo di considerare in maniera unitaria e sistematica – e con ciò violando peraltro i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia – ogni aspetto concreto della vicenda processuale.

7. Il primo motivo di ricorso è infondato.

8. Rileva in via preliminare il Collegio che nella sentenza che aveva disposto la cassazione con rinvio della precedente sentenza della Corte d’appello aveva trovato accoglimento solo il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del quale si lamentava – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 1175, 1375, 2118 c.c., nonché 80, lett. e) del CCNL 14.4.2011 per il personale di Poste, “per aver trascurato che il licenziamento è previsto per la gravità del comportamento del lavoratore in sé, a prescindere dal danno”.9.

Più nello specifico, come ben risulta dalla relativa motivazione di Cass. n. 21739/2020, tale censura era stata accolta solamente sotto il profilo della violazione di norme di diritto, e non anche per il pur dedotto vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ritenendosi che la Corte di merito aveva “del tutto omesso di valutare se l’illecito contestato per le sue caratteristiche oggettive e soggettive, integrasse una giusta causa o un giustificato motivo di recesso datoriale, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedeltà e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne, arrestando la propria indagine al rilievo del difetto di prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie contrattuale collettiva e cioè dei “gravi danni” per la società derivati dalla inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio, e trascurando il richiamo esplicitamente contenuto nella lettera di licenziamento, all’art. 80, lett. e) e, attraverso di esso, alle nozioni delineate nell’art. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 3”.

Nella stessa sentenza tanto è riassunto nel senso che la sentenza allora impugnata “non ha effettuato la necessaria valutazione della ricorrenza dei presupposti legali del recesso”.

10. Nel caso di specie, quindi, l’accoglimento di tale motivo nei su specificati termini non ha presupposto, neppure per implicito, un accertamento dei fatti contestati nei sensi sostenuti dall’attuale ricorrente, tanto che al giudice di rinvio è stato affidato il compito di verificare, “alla stregua delle circostanze tutte del caso concreto, se la condotta posta in essere … possa o meno essere ricondotta alla nozione legale di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento”.

11. E’, perciò, privo di fondamento il primo e principale motivo di ricorso, risultando che la Corte di merito in sede di rinvio si è conformata ai principi di diritto impartiti (correttamente premessi: cfr. pagg. 3-6 della sua sentenza) ed ha deciso il caso adeguandosi a quanto statuito dalla Corte di legittimità, cioè, procedendo all’indagine richiesta ed in precedenza omessa (cfr. in particolare pagg. 11-12 della stessa sentenza).

12. Tutti gli altri motivi di ricorso appaiono inammissibili, in quanto, in chiavi di volta in volta diverse, veicolano critiche nel merito degli apprezzamenti probatori compiuti dal giudice di rinvio oppure propongono o presuppongono accertamenti fattuali diversi da quelli operati dallo stesso giudice.

13. In particolare, nel secondo motivo l’impugnante assume che i giudici del rinvio siano pervenuti alle loro conclusioni “in assenza di prova”, laddove la Corte territoriale ha diffusamente spiegato in base a quali emergenze documentali ed orali, ivi comprese talune ammissioni del Pane (prima in sede di audizione disciplinare e poi in occasione del suo libero interrogatorio), ha reputato dimostrate le condotte contestate (cfr. in extenso pagg. 6 - 9 della sua sentenza); il che sfugge a s indacato in questa sede di legittimità.

14. Il terzo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, fanno riferimento esclusivo al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma in realtà censurano apprezzamenti anzitutto fattuali senz’altro compiuti dalla Corte di rinvio.

Nel caso del terzo motivo, inoltre, la reiterata assegnazione del lavoratore a mansioni di vice direttore, di cui si assume l’omesso esame, sarebbe dato dichiaratamente postumo sia alle condotte contestate che al recesso datoriale (in quanto secondo lo stesso ricorrente occorso “nelle more del giudizio” d’impugnazione del licenziamento), sicché assertivamente se ne assume la decisività, senza specificare peraltro come e quando detta circostanza abbia formato oggetto di discussione tra le parti.

15. Il quinto motivo, al di là delle plurime violazioni di norme di diritto (sostanziale e processuale) e di CCNL, cumulativamente dedotte, ruota intorno all’assunto di un preteso giudicato interno formatosi in ordine all’interpretazione dell’art. 54, commi IV e V, del CCNL 14 aprile 2011 per il personale dipendente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che deriverebbe da quanto a riguardo statuito nella precedente sentenza della Corte d’appello, poi cassata da questa Corte di legittimità.

16. Si trascura così di considerare che, come già evidenziato nell’esaminare il primo motivo di ricorso, la Corte in sede di rinvio correttamente ha riesaminato il caso in termini del tutto aderenti agli specifici principi di diritto delineati in Cass. n. 21739/2020, in base ai quali era chiamata, tra l’altro, a tener conto del “richiamo, esplicitamente contenuto nella lettera di licenziamento, all’art. 80, lett. e)” del CCNL applicato “e, attraverso di esso, alle nozioni delineate nell’art. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 3”.

Stante la cassazione della precedente sentenza della Corte territoriale nei termini innanzi precisati, alcun giudicato interno parziale poteva reputarsi integrato sulla mera interpretazione delle specifiche previsioni collettive richiamate dall’impugnante.

17. Analoghe considerazioni valgono per il sesto motivo di ricorso.

Invero, anche in questo caso l’impugnante deduce cumulativamente vizi in gran parte eterogenei, correlati ad altrettanto numerose norme di legge e di CCNL.

Ma, soprattutto, nell’assumere che i giudici del rinvio avrebbero omesso “di considerare in maniera unitaria e sistematica … ogni aspetto concreto della vicenda processuale”, non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata a riguardo, dalla q uale ben risulta l’esatto contrario.

In particolare, dopo aver ampiamente riesaminato il caso sul terreno probatorio in relazione alle due contestazioni elevate e sul piano giuridico, la Corte distrettuale ha conclusivamente ritenuto “che, la natura delle mansioni svolte dal Pane (caposquadra portalettere), l’esperienza professionale maturata dal ricorrente valutata alla stregua dell’anzianità di servizio, l’oggettiva gravità del comportamento – consistito nel porre in essere una condotta di negligente inosservanza dei doveri d’ufficio connotata da scarso grado di rilevanza attribuito alla mansione di recapito di atti giudiziari disimpegnata ed in una condotta di manifesta violazione delle regole aziendali nel compimento di attività esorbitanti dalle proprie mansioni con abuso del proprio ruolo, senza che sia emersa una plausibile ragione giustificativa – la reiterazione della medesima condotta in più occasioni in un breve periodo di tempo – con particolare riferimento alla consegna dei pliche gravati da contrassegno – integrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo di recesso, in quanto costituiscono inadempimento “notevole” degli obblighi assunti, sanzione che risulta, dunque, proporzionata” (così a pag. 12 della sua sentenza).18.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2109-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] per giusta causa o giustificato motivo R.G.N. 2109/2022 Cron. Rep. Ud. 19/04/2023 CC avverso la sentenza n. 5299/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/11/2022 R.G.N. 3217/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, in accoglimento dell’opposizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza del medesimo Tribunale in data 22.9.2016, che, nella fase sommaria, aveva invece rigettato il ricorso da lui proposto contro il licenziamento con preavviso intimatogli dalla datrice di lavoro in data 10.11.2015, aveva condannato la società alla sua reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un’indennità quantificata nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita. 2. In tale decisione la Corte territoriale aveva preso atto che il licenziamento era stato comminato all’esito di procedimento disciplinare, per avere il lavoratore compilato scorrettamente il modello 28/aut, relativo a tre atti giudiziari spediti per raccomandata da un avvocato, con conseguente impossibilità di fornire al mittente prova della consegna degli atti, ed altresì per avere il lavoratore provveduto personalmente al recapito di tre plichi, con pagamento in contrassegno, sottraendoli ai portalettere incaricati, così esorbitando dalle proprie mansioni di caposquadra, ed inviando le somme riscosse agli aventi diritto con notevole ritardo. La stessa Corte, quindi, considerando che la causazione di un danno al datore di lavoro fosse elemento indefettibile del fatto attribuito al dipendente ai fini della comminazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 54 c.c.n.l. applicato al rapporto, e ravvisata nel caso di specie l’assenza di un danno subito dalla datrice di lavoro, aveva ritenuto insussistente il fatto ascritto al lavoratore ed aveva conseguentemente applicato la tutela reintegratoria prevista dalla legge. 3. Con sentenza n. 21739/2020, questa Corte accoglieva il secondo motivo del ricorso per cassazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro detta decisione di secondo grado, dichiarando assorbiti gli altri motivi; cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. 4. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli, previa riunione dei procedimenti derivati dai separati ricorsi in riassunzione delle parti (prima quello di [OSCURATO:PERSONA], poi quello del Pane), in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta in primo grado dal Pane, rigettando il ricorso iscritto al n. 64/2021 R.G. (ossia, il ricorso in riassunzione del lavoratore) e compensando le spese di tutti i gradi di giudizio. 5. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale ha premesso che, tenendo conto di quanto statuito da questa Corte nella sentenza che aveva cassato la precedente decisione d’appello, il rinvio operato, diversamente da quanto sostenuto dal Pane, investiva la stessa Corte del potere di analizzare i fatti posti a fondamento del licenziamento nonché di valutare la legittimità e la proporzionalità dello stesso alla luce della nozione legale di giustificato motivo soggettivo di cui all’art. 3 della legge n. 604/1966 e del principio affermato dalla Corte di Cassazione nel disporre il rinvio, restando, per contro, esclusa ogni altra valutazione. Riportati quindi i due addebiti rivolti al Pane nella lettera di contestazione del 2.10.2015, ha ritenuto che essi, come accertato dal giudice della fase sommaria e dal giudice dell’opposizione con motivazioni condivise, risultavano provati nei termini che poi illustrava diffusamente. Indi, ha considerato che le evidenziate caratteristiche oggettive e soggettive delle condotte poste in essere, unitamente alla posizione di caposquadra ricoperta dal lavoratore, integrano un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, facendo venire meno la fiducia circa la correttezza degli adempimenti futuri, e che non difettava la proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione irrogata.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di ricorso. 7. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 394 c.p.c. e dei principi regolatori della cognizione del Giudice di rinvio – Nullità della sentenza di rinvio – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. – Indebita rinnovazione dello iusdicere su parti coperte da giudicato”. Deduce che la Corte di appello non si era attenuta al decisum di questa Suprema Corte e che aveva rivalutato accertamenti in fatto già divenuti definitivi conducendo la propria cognizione in ambito eccedente quello demandato, mentre i giudici di rinvio, nel ricostruire i fatti addebitabili al Pane, avrebbero dovuto attenersi a quanto accertato nei precedenti gradi di merito. 2. Con un secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604/66, degli artt. 2104, 2106, 2118, 2119 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2726, 2727 e 2697 c.c. ss. Anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Censura la sentenza gravata nella parte in cui, nel ricostruire la condotta addebitabile al Pane, in violazione delle norme su indicate, ha ritenuto che dall’aver il Pane firmato “a casaccio” al destinatario il modello 28/Aut sia “conseguita l’impossibilità per gli incaricati di verificare l’effettiva consegna dei plichi e la restituzione al mittente degli avvisi di ricevimento” e che, in relazione al secondo addebito, la consegna da parte di Pane di plichi gravati da contrassegno avrebbe “determinato il ritardo nella consegna ai mittenti del denaro”; conclusioni, queste, cui, secondo il ricorrente, i giudici di rinvio sono pervenuti in assenza di prova. 3. Con un terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., denuncia “omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione delle parti”. Censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto imputabile al Pane anche l’impossibilità per gli incaricati di verificare l’effettiva consegna dei plichi e la restituzione al mittente degli avvisi di ricevimento e il ritardo nella consegna ai mittenti del denaro, ed ha ritenuto sussistente un grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto anche sotto il diverso profilo dell’omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio. 4. Con un quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c., pure denuncia “omesso esame circa fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il giustificato motivo soggettivo di licenziamento e proporzionata la sanzione irrogata sull’assunto che le condotte poste in essere dal Pane “integrano un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, facendo venire meno la fiducia circa la correttezza degli inadempimenti contrattuali del prestatore di lavoro, facendo venire meno la fiducia circa la correttezza degli adempimenti futuri. Né difetta la proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione irrogata. I fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell’elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti…”, perché la Corte d’appello aveva omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio ha adibito il Pane a mansioni di vice direttore, chiedendogli anche di sostituire il direttore dell’ufficio postale. 5. Con un quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3), deduce: “A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 12 della legge n. 604/1966, degli artt. 1455, 2104, 2106, 2118 e 2119 c.c., dell’art. 18 della legge n. 300/1970, dell’art. 30, comma 3, della legge n. 183/2010, anche in relazione agli artt. 54 e 89 del CCNL 14 aprile 2011 per il personale dipendente da [OSCURATO:PERSONA] (per non avere la Corte verificato la sussumibilità della condotta in un’ipotesi per la quale la contrattazione collettiva prevede una sanzione conservativa) –B) art. 360 n. 3 e 4 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (intervenuto giudicato in ordine all’interpretazione dell’art. 54, commi IV e V, del CCNL 14 aprile 2011 per il personale dipendente da [OSCURATO:PERSONA] spa e all’individuazione del grave danno come discrimine per l’applicazione della sanzione espulsiva e di quella conservativa) – C) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss cc., e dei principi in materia di interpretazione dei contratti collettivi ed in particolare del prioritario criterio dell’interpretazione letterale in relazione agli artt. 54 e 80 del CCNL 14 aprile 2011 per il personale dipendente da [OSCURATO:PERSONA]”. 6. Con un sesto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 2104, 2106 e 2119 c.c., degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604/1966 e dell’art. 30 della legge 183/2010 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Violazione degli artt. 1362 e ss. C.c. anche in relazione agli artt. 52, 53 e 54 del CCNL per il personale non dirigente di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – Violazione delle norme ermeneutiche in tema di interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del principio del gradualismo – Violazione del prioritario criterio di interpretazione secondo il significato letterale delle parole di cui all’art. 1362, comma 1, del c.c. – Insussistenza del giustificato motivo soggettivo – Assoluta sproporzione tra i fatti contestati e la misura adottata”. Censura la sentenza impugnata in relazione ai capi trascritti nel primo motivo di ricorso per cassazione, anche per violazione delle norme su indicate, nella parte in cui ha ritenuto sussistente un giustificato motivo soggettivo di licenziamento e proporzionata la sanzione espulsiva ai fatti addebitati, omettendo di considerare in maniera unitaria e sistematica – e con ciò violando peraltro i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia – ogni aspetto concreto della vicenda processuale. 7. Il primo motivo di ricorso è infondato. 8. Rileva in via preliminare il Collegio che nella sentenza che aveva disposto la cassazione con rinvio della precedente sentenza della Corte d’appello aveva trovato accoglimento solo il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del quale si lamentava – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 1175, 1375, 2118 c.c., nonché 80, lett. e) del CCNL 14.4.2011 per il personale di Poste, “per aver trascurato che il licenziamento è previsto per la gravità del comportamento del lavoratore in sé, a prescindere dal danno”.9. Più nello specifico, come ben risulta dalla relativa motivazione di Cass. n. 21739/2020, tale censura era stata accolta solamente sotto il profilo della violazione di norme di diritto, e non anche per il pur dedotto vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ritenendosi che la Corte di merito aveva “del tutto omesso di valutare se l’illecito contestato per le sue caratteristiche oggettive e soggettive, integrasse una giusta causa o un giustificato motivo di recesso datoriale, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedeltà e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne, arrestando la propria indagine al rilievo del difetto di prova di uno degli elementi costitutivi della fattispecie contrattuale collettiva e cioè dei “gravi danni” per la società derivati dalla inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio, e trascurando il richiamo esplicitamente contenuto nella lettera di licenziamento, all’art. 80, lett. e) e, attraverso di esso, alle nozioni delineate nell’art. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 3”. Nella stessa sentenza tanto è riassunto nel senso che la sentenza allora impugnata “non ha effettuato la necessaria valutazione della ricorrenza dei presupposti legali del recesso”. 10. Nel caso di specie, quindi, l’accoglimento di tale motivo nei su specificati termini non ha presupposto, neppure per implicito, un accertamento dei fatti contestati nei sensi sostenuti dall’attuale ricorrente, tanto che al giudice di rinvio è stato affidato il compito di verificare, “alla stregua delle circostanze tutte del caso concreto, se la condotta posta in essere … possa o meno essere ricondotta alla nozione legale di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento”. 11. E’, perciò, privo di fondamento il primo e principale motivo di ricorso, risultando che la Corte di merito in sede di rinvio si è conformata ai principi di diritto impartiti (correttamente premessi: cfr. pagg. 3-6 della sua sentenza) ed ha deciso il caso adeguandosi a quanto statuito dalla Corte di legittimità, cioè, procedendo all’indagine richiesta ed in precedenza omessa (cfr. in particolare pagg. 11-12 della stessa sentenza). 12. Tutti gli altri motivi di ricorso appaiono inammissibili, in quanto, in chiavi di volta in volta diverse, veicolano critiche nel merito degli apprezzamenti probatori compiuti dal giudice di rinvio oppure propongono o presuppongono accertamenti fattuali diversi da quelli operati dallo stesso giudice. 13. In particolare, nel secondo motivo l’impugnante assume che i giudici del rinvio siano pervenuti alle loro conclusioni “in assenza di prova”, laddove la Corte territoriale ha diffusamente spiegato in base a quali emergenze documentali ed orali, ivi comprese talune ammissioni del Pane (prima in sede di audizione disciplinare e poi in occasione del suo libero interrogatorio), ha reputato dimostrate le condotte contestate (cfr. in extenso pagg. 6 - 9 della sua sentenza); il che sfugge a s indacato in questa sede di legittimità. 14. Il terzo ed il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, fanno riferimento esclusivo al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ma in realtà censurano apprezzamenti anzitutto fattuali senz’altro compiuti dalla Corte di rinvio. Nel caso del terzo motivo, inoltre, la reiterata assegnazione del lavoratore a mansioni di vice direttore, di cui si assume l’omesso esame, sarebbe dato dichiaratamente postumo sia alle condotte contestate che al recesso datoriale (in quanto secondo lo stesso ricorrente occorso “nelle more del giudizio” d’impugnazione del licenziamento), sicché assertivamente se ne assume la decisività, senza specificare peraltro come e quando detta circostanza abbia formato oggetto di discussione tra le parti. 15. Il quinto motivo, al di là delle plurime violazioni di norme di diritto (sostanziale e processuale) e di CCNL, cumulativamente dedotte, ruota intorno all’assunto di un preteso giudicato interno formatosi in ordine all’interpretazione dell’art. 54, commi IV e V, del CCNL 14 aprile 2011 per il personale dipendente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che deriverebbe da quanto a riguardo statuito nella precedente sentenza della Corte d’appello, poi cassata da questa Corte di legittimità. 16. Si trascura così di considerare che, come già evidenziato nell’esaminare il primo motivo di ricorso, la Corte in sede di rinvio correttamente ha riesaminato il caso in termini del tutto aderenti agli specifici principi di diritto delineati in Cass. n. 21739/2020, in base ai quali era chiamata, tra l’altro, a tener conto del “richiamo, esplicitamente contenuto nella lettera di licenziamento, all’art. 80, lett. e)” del CCNL applicato “e, attraverso di esso, alle nozioni delineate nell’art. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 3”. Stante la cassazione della precedente sentenza della Corte territoriale nei termini innanzi precisati, alcun giudicato interno parziale poteva reputarsi integrato sulla mera interpretazione delle specifiche previsioni collettive richiamate dall’impugnante. 17. Analoghe considerazioni valgono per il sesto motivo di ricorso. Invero, anche in questo caso l’impugnante deduce cumulativamente vizi in gran parte eterogenei, correlati ad altrettanto numerose norme di legge e di CCNL. Ma, soprattutto, nell’assumere che i giudici del rinvio avrebbero omesso “di considerare in maniera unitaria e sistematica … ogni aspetto concreto della vicenda processuale”, non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata a riguardo, dalla q uale ben risulta l’esatto contrario. In particolare, dopo aver ampiamente riesaminato il caso sul terreno probatorio in relazione alle due contestazioni elevate e sul piano giuridico, la Corte distrettuale ha conclusivamente ritenuto “che, la natura delle mansioni svolte dal Pane (caposquadra portalettere), l’esperienza professionale maturata dal ricorrente valutata alla stregua dell’anzianità di servizio, l’oggettiva gravità del comportamento – consistito nel porre in essere una condotta di negligente inosservanza dei doveri d’ufficio connotata da scarso grado di rilevanza attribuito alla mansione di recapito di atti giudiziari disimpegnata ed in una condotta di manifesta violazione delle regole aziendali nel compimento di attività esorbitanti dalle proprie mansioni con abuso del proprio ruolo, senza che sia emersa una plausibile ragione giustificativa – la reiterazione della medesima condotta in più occasioni in un breve periodo di tempo – con particolare riferimento alla consegna dei pliche gravati da contrassegno – integrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo di recesso, in quanto costituiscono inadempimento “notevole” degli obblighi assunti, sanzione che risulta, dunque, proporzionata” (così a pag. 12 della sua sentenza).18. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussisten
Sentenza Cassazione n. 27046/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris