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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 maggio 1975

Cassazione n. 03356/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 maggio 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione ai reati ascrittigli.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta erronea applicazione della legge processuale penale, dal momento che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato in data successiva a quella del decesso del legale, con conseguente nullità assoluta che avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della notifica nel rispetto del termine di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., anche al fine di richiedere la celebrazione dell'udienza nelle forme ordinarie.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Come emerge dall'esame degli atti ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale del vizio dedotto, successivamente alla notifica del decreto di citazione, il nuovo difensore di fiducia dell'imputato, in data 3 maggio 2022, ha chiesto alla Corte d'appello, in vista dell'udienza del successivo 6 maggio 2022 «un breve termine a difesa», evocando la possibilità di richiedere un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., attraverso il riferimento al contenuto della procura speciale della quale si dà atto nella richiesta.

Ma, indipendentemente da quest'ultimo profilo, ciò che conta è che l'intervento nel processo del nuovo difensore di fiducia rende palese che quest'ultimo fosse a conoscenza del processo, con la conseguenza che l'unico profilo che astrattamente sarebbe potuto venire in rilievo è l'esigenza del rispetto del termine minimo legale a comparire.

E, tuttavia, è proprio la richiesta sopra ricordata a invocare soltanto, come detto, un breve termine a difesa.

D'altra parte, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349 - 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 maggio 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione ai reati ascrittigli. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta erronea applicazione della legge processuale penale, dal momento che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato in data successiva a quella del decesso del legale, con conseguente nullità assoluta che avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della notifica nel rispetto del termine di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., anche al fine di richiedere la celebrazione dell'udienza nelle forme ordinarie. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come emerge dall'esame degli atti ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale del vizio dedotto, successivamente alla notifica del decreto di citazione, il nuovo difensore di fiducia dell'imputato, in data 3 maggio 2022, ha chiesto alla Corte d'appello, in vista dell'udienza del successivo 6 maggio 2022 «un breve termine a difesa», evocando la possibilità di richiedere un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., attraverso il riferimento al contenuto della procura speciale della quale si dà atto nella richiesta. Ma, indipendentemente da quest'ultimo profilo, ciò che conta è che l'intervento nel processo del nuovo difensore di fiducia rende palese che quest'ultimo fosse a conoscenza del processo, con la conseguenza che l'unico profilo che astrattamente sarebbe potuto venire in rilievo è l'esigenza del rispetto del termine minimo legale a comparire. E, tuttavia, è proprio la richiesta sopra ricordata a invocare soltanto, come detto, un breve termine a difesa. D'altra parte, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349 - 01). 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
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