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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32296/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eMOTIVI DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a D'[OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva contestata, la pena di anni cinque di reclusione ed euro 30.000 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 81, cpv., cod. pen., 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto a fini di cessione a terzi, e comunque trasportato, un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina — complessivamente pari a gr. 1041,2158, con mg. 565.548,28 di principio attivo puro, per un ricavabile di circa 3770 dosi — occultata in parte a bordo dell'autovettura in uso agli imputati e in parte presso plurime abitazioni e pertinenze a essi riconducibili, unitamente a strumentario di pesatura, taglio e confezionamento.

Fatti accertati in Mesagne il 2 ottobre 2025.

2. Avverso la predetta sentenza propongono distinti ricorsi entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, la totale mancanza di motivazione e la conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., rilevabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Assume che la sentenza si sia limitata a una formula di stile in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento, e censura, sul piano del merito probatorio, l'assenza di elementi dimostrativi di un suo concorso nella detenzione dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del coimputato, non provata essendo la sua consapevolezza circa la presenza della sostanza.

2.2. D'[OSCURATO:PERSONA] deduce, con più motivi: a) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea verifica di legalità dell'accordo, non avendo il giudice valutato la confessione resa ai fini del trattamento sanzionatorio; b) erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dovendo le condotte descritte nel capo integrare un unico reato e non 'una pluralità di reati avvinti dalla continuazione; c) conseguente illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, e 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3.

I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Giova premettere che, a decorrere dal 3 agosto 2017, per effetto dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione dellapena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

3.1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è per intero estraneo al perimetro di ricorribilità così delineato.

Non rientra più, infatti, tra i motivi deducibili quello — qui articolato — attinente alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

A ciò si aggiunga che, sotto la veste della denuncia di Vizio motivazionale e di. violazione dell'art. 129, il ricorrente sollecita in realtà una rivalutazione del compendio indiziario e del proprio apporto concorsuale, così investendo la Corte di apprezzamenti di puro merito, come tali del tutto sottratti al sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento.

3.2. Del pari inammissibile è il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo, con cui si lamenta l'omessa valorizzazione della confessione ai fini della congruità del trattamento sanzionatorio, è estraneo al catalogo di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: la doglianza sulla mancata considerazione di un elemento ex art. 133 cod. pen. e sulla dosimetria della pena — pena peraltro legale, in quanto contenuta entro i limiti edittali e frutto dell'accordo liberamente prestato — non integra alcuna delle ipotesi tassative di illegalità della pena, risolvendosi in una censura di merito sulla congruità della sanzione concordata, non deducibile in questa sede.

Il secondo motivo, con cui si contesta l'erronea qualificazione del fatto come pluralità di reati continuati anziché come reato unico, è inammissibile per genericità e, comunque, per estraneità ai limiti del sindacato di legittimità sul punto.

È principio consolidato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto nella sentenza di patteggiamento è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

Deve in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, ord. n. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv. 272252).

Nella specie, il ricorrente si limita ad affermare l'unitarietà del fatto senza indicare alcun elemento, evincibile con indiscussa immediatezza dal capo d'imputazione, da cui possa desumersi la palese eccentricità della qualificazione in termini di continuazione: e ciò a fronte di una contestazione che descrive una pluralità di condotte detentive, in luoghi diversi e distinti, sorrette dal r")medesimo disegno criminoso.

L'argomentazione si risolve pertanto in una formula vuota di contenuti, sollecitando peraltro una premessa in fatto preclusa in questa sede.

Il terzo motivo, che deduce l'illegalità della pena quale conseguenza dell'erroneo calcolo in continuazione, è meramente dipendente dal precedente e ne segue la sorte: esclusa la ravvisabilità di un errore manifesto nella qualificazione, la pena, determinata nel rispetto dei limiti edittali e in conformità all'accordo ratificato dal giudice previa verifica del corretto inquadramento giuridico, resta pienamente legale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eMOTIVI DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a D'[OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva contestata, la pena di anni cinque di reclusione ed euro 30.000 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 81, cpv., cod. pen., 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto a fini di cessione a terzi, e comunque trasportato, un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina — complessivamente pari a gr. 1041,2158, con mg. 565.548,28 di principio attivo puro, per un ricavabile di circa 3770 dosi — occultata in parte a bordo dell'autovettura in uso agli imputati e in parte presso plurime abitazioni e pertinenze a essi riconducibili, unitamente a strumentario di pesatura, taglio e confezionamento. Fatti accertati in Mesagne il 2 ottobre 2025. 2. Avverso la predetta sentenza propongono distinti ricorsi entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, la totale mancanza di motivazione e la conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., rilevabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Assume che la sentenza si sia limitata a una formula di stile in ordine all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento, e censura, sul piano del merito probatorio, l'assenza di elementi dimostrativi di un suo concorso nella detenzione dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del coimputato, non provata essendo la sua consapevolezza circa la presenza della sostanza. 2.2. D'[OSCURATO:PERSONA] deduce, con più motivi: a) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea verifica di legalità dell'accordo, non avendo il giudice valutato la confessione resa ai fini del trattamento sanzionatorio; b) erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dovendo le condotte descritte nel capo integrare un unico reato e non 'una pluralità di reati avvinti dalla continuazione; c) conseguente illegalità della pena ex art. 448, comma 2-bis, e 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Giova premettere che, a decorrere dal 3 agosto 2017, per effetto dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione dellapena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 3.1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è per intero estraneo al perimetro di ricorribilità così delineato. Non rientra più, infatti, tra i motivi deducibili quello — qui articolato — attinente alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. A ciò si aggiunga che, sotto la veste della denuncia di Vizio motivazionale e di. violazione dell'art. 129, il ricorrente sollecita in realtà una rivalutazione del compendio indiziario e del proprio apporto concorsuale, così investendo la Corte di apprezzamenti di puro merito, come tali del tutto sottratti al sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento. 3.2. Del pari inammissibile è il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo, con cui si lamenta l'omessa valorizzazione della confessione ai fini della congruità del trattamento sanzionatorio, è estraneo al catalogo di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: la doglianza sulla mancata considerazione di un elemento ex art. 133 cod. pen. e sulla dosimetria della pena — pena peraltro legale, in quanto contenuta entro i limiti edittali e frutto dell'accordo liberamente prestato — non integra alcuna delle ipotesi tassative di illegalità della pena, risolvendosi in una censura di merito sulla congruità della sanzione concordata, non deducibile in questa sede. Il secondo motivo, con cui si contesta l'erronea qualificazione del fatto come pluralità di reati continuati anziché come reato unico, è inammissibile per genericità e, comunque, per estraneità ai limiti del sindacato di legittimità sul punto. È principio consolidato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto nella sentenza di patteggiamento è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). Deve in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, ord. n. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv. 272252). Nella specie, il ricorrente si limita ad affermare l'unitarietà del fatto senza indicare alcun elemento, evincibile con indiscussa immediatezza dal capo d'imputazione, da cui possa desumersi la palese eccentricità della qualificazione in termini di continuazione: e ciò a fronte di una contestazione che descrive una pluralità di condotte detentive, in luoghi diversi e distinti, sorrette dal r")medesimo disegno criminoso. L'argomentazione si risolve pertanto in una formula vuota di contenuti, sollecitando peraltro una premessa in fatto preclusa in questa sede. Il terzo motivo, che deduce l'illegalità della pena quale conseguenza dell'erroneo calcolo in continuazione, è meramente dipendente dal precedente e ne segue la sorte: esclusa la ravvisabilità di un errore manifesto nella qualificazione, la pena, determinata nel rispetto dei limiti edittali e in conformità all'accordo ratificato dal giudice previa verifica del corretto inquadramento giuridico, resta pienamente legale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA]
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