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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18813/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

49), [OSCURATO:PERSONA], ElenaLembo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (queste ultime trequali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Ferrandino (questi ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarmelaMarino e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre quali eredi per rappresentazionedi [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Marino e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026Comune di Procida, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controAsl Napoli 2 Nord, [OSCURATO:PERSONA] (nata il 21.9.1951) e [OSCURATO:PERSONA](nato il 19.8.1950);-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4563/2019depositata il 20.9.2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] (con delega degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Buono e [OSCURATO:PERSONA]) per i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] (con delegadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) per il Comune controricorrente.Con sentenza n. 225/2009, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata diPozzuoli, nella resistenza dei convenuti, rigettava le domande dirisoluzione del contratto di donazione a rogito del notaio Monda del20.10.1966 proposte dai germani Antonio, Biagio, [OSCURATO:PERSONA],Adriana, Assunta e [OSCURATO:PERSONA], (quest'ultima nata il 22.9.1932), inqualità di eredi del donante, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune diProcida e della A.S.L.

Napoli 2, per cessazione della destinazione delcomplesso immobiliare, donato da [OSCURATO:PERSONA] all’E.C.A. di Procida, adorfanotrofio femminile, di restituzione del bene e di risarcimento dei danni,e compensava le spese processuali.Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026Gli attori avevano dedotto che l’art. 4 dell’atto di liberalità, che prevedevala destinazione del bene ad orfanotrofio, conteneva una condizionerisolutiva, avveratasi in seguito alle determinazioni, adottate dal [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal 1996, di cessazione dell’attività di orfanotrofio edi conversione della destinazione dell’immobile in pronto soccorso.

Insubordine, gli attori avevano rilevato che, anche qualificando la clausoladell'art. 4 come modus, poteva operare il rimedio risolutorio, ancorchénon espressamente previsto nella donazione, atteso che l’impossibilitàsopravvenuta doveva imputarsi al Comune e che l’obiettivo di dotare lacomunità di un orfanotrofio costituiva elemento determinante dell’atto diliberalità.[OSCURATO:PERSONA], nato il 19.7.1949, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nata il22.9.1932, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreLembo, nato il 19.8.1950, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi diVincenzo Sabia, proponevano gravame.Costituitosi in giudizio, il Comune di Procida resisteva alle avverse pretesee proponeva, a sua volta, appello incidentale solo sulle spese.

Rimanevanocontumaci in secondo grado la A.S.L.

Napoli 2 e [OSCURATO:PERSONA], nata il21.9.1951.Con la sentenza n. 4563/2019 del 20.2/20.9.2019, la Corte d'Appello diNapoli confermava la pronuncia di prime cure.

In specie, qualificava comemodus la clausola contenuta nell’art. 4 della donazione, che prevedeva ladestinazione dell’edificio donato ad orfanotrofio e poneva a carico deldonatario uno specifico e continuativo obbligo di manutenzionedell’immobile, contrastante con le caratteristiche proprie della condizionerisolutiva, cioè con la previsione di un evento futuro ed incerto, da cuidipendeva il venir meno dell’efficacia di un contratto.

Rilevata, poi, lamancanza di un’espressa previsione di risoluzione contrattuale perinadempimento, respingeva la relativa domanda e quella conseguenzialeNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026di rilascio dei beni donati.

Infine, la Corte distrettuale respingeva ladomanda di risarcimento danni degli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Allo scopoevidenziava che l’impossibilità sopravvenuta delle obbligazioni modali percausa non imputabile era dipesa oltre che dalle ragioni di carattereorganizzativo-economico individuate dalla sentenza di primo grado, da unfactum principis, consistente nell’intervenuta soppressione degli Enticomunali di assistenza, con conseguente passaggio dei beni donati alComune di Procida, e che nessun inadempimento poteva imputarsi aquest'ultimo, che aveva destinato l’edificio a presidio di pronto soccorso,trattandosi di uno scopo di valore sociale e assistenziale quantomenouguale a quello sotteso alla donazione e consentito dalla L.R.

Campania n.14/1984, che aveva soppresso gli enti assistenziali della regione.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], nata il 22.9.1932, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nato il 19.7.1949, Maria ImmacolataVelon, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonchéPatrizia Ferrandino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](questi ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due inqualità di eredi per rappresentazione di [OSCURATO:PERSONA], figliopremorto di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] eGaetano Cennamo (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due quali eredi perrappresentazione di [OSCURATO:PERSONA], figlia premorta di AssuntaLembo) hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di diecicensure.Il Comune di Procida ha resistito con controricorso, mentre la A.S.L.Napoli 2 Nord, [OSCURATO:PERSONA], nata il 21.9.1951, e [OSCURATO:PERSONA], nato il19.8.1950, sono rimasti intimati.La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026In prossimità della pubblica udienza, i ricorrenti ed il controricorrentehanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., si denunzia la violazione degli artt. 793, 1322, 1353, 1362,commi 1° e 2°, 1363, 1365, 1366 e 1456 c.c.

La Corte territoriale avrebbequalificato come modus la clausola contenuta nell’art. 4 dell'atto didonazione di [OSCURATO:PERSONA] del 20.10.1966 sulla scorta di un esameparcellizzato della stessa, che ne avrebbe tralasciato il nucleo essenziale,ovverosia l’espressa condizione della destinazione dell’immobile adorfanotrofio, finalità per cui il donante si era determinato alla liberalità.Peraltro, la previsione che il donatario provvedesse alla manutenzionedell’immobile donato, valorizzata dalla Corte d'Appello, avrebbe invecerivestito un ruolo marginale, se non addirittura irrilevante, nella strutturadella donazione, trattandosi di un obbligo previsto dalla legge e correlatoalla titolarità del diritto di proprietà.Con il primo motivo ci si duole che l'impugnata sentenza abbia violato icriteri dell'interpretazione letterale secondo la comune intenzione delleparti tenendo conto anche del comportamento successivo delle parti (art.1362 c.c.) e dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali(art. 1363 c.c.), per questa via qualificando l'art. 4 dell'atto di donazionedi [OSCURATO:PERSONA] all'E.C.A. di Procida del 21.10.1966 come modo, anzichécome condizione risolutiva.Si assume che la sentenza impugnata non abbia tenuto adeguatamenteconto del fatto che, all'art. 4 dell'atto pubblico di donazione del21.10.1966, la destinazione in perpetuo ad orfanotrofio femminiledell'edificio donato era espressamente indicata come “condizione” e che ilgiudice di secondo grado abbia focalizzato la propria attenzione solo sullaseconda parte dell'art. 4, relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria estraordinaria dell'edificio funzionali a perpetuarne l'agibilità e la gestione,Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026gravanti sul donatario, e non sulla prima parte, relativa alla destinazionein perpetuo della struttura ad orfanotrofio.Ulteriormente ci si duole che nell'ambito della valutazione delcomportamento successivo delle parti, necessaria a ricostruire la comuneintenzione delle stesse, non si sia tenuto conto che a fronte delle richiestedi rilascio dei beni donati avanzate dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] il30.7.1996, il Comune di Procida, con le delibere consiliari n. 109 e 110 del19.11.1997, aveva avviato una procedura ablatoria, poi non definita,relativa ai beni donati, dichiarando l'indifferibilità ed urgenza delle opere ditrasformazione dell'orfanotrofio in pronto soccorso, asseritamentericonoscendo in modo implicito di non essere proprietario dei beni donatiper il verificarsi della condizione risolutiva rappresentata dalla cessazionedella destinazione dell'edificio in questione ad orfanotrofio.Il primo motivo è infondato.L'art. 4 dell'atto di donazione del 21.10.1966 stabiliva: “La donazioneviene effettuata con l'espressa condizione che l'edificio donato in perpetuoad orfanotrofio femminile sotto il titolo “[OSCURATO:PERSONA]”; che l'E.C.A. dovràprovvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ondeperpetuarne l'agibilità e la sua gestione”.La sentenza impugnata, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti,non ha proceduto ad una valutazione della sola seconda parte dell'art. 4sopra riportato.

Dopo averne riportato infatti a pagina 6 il testo, sia puresostituendo le parole “prevedendosi anche” al punto e virgola in effettipresente nella lettera del testo, la Corte distrettuale ha considerato che siail donante che il Comune di Procida avevano l'espresso scopo di potergarantire attraverso la realizzazione e la donazione dell'immobile,adeguata assistenza alle ragazze orfane residenti nel comune, e poi che ildonante aveva imposto uno specifico obbligo all'ente comunale tanto diassistenza quanto di manutenzione dell'immobile.Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026In questo modo il giudice di secondo grado ha tratto dall'interpretazionecomplessiva dell'art. 4, che con esso erano state imposte al donatarioprestazioni specifiche e continuative rientranti nell'ambito delleobbligazioni contrattuali e limitanti la liberalità, da ricondurre alla figuradel modus, e non riconducibili invece alle modalità operative dellacondizione, caratterizzate dal riferimento ad un evento futuro ed incerto,estraneo alle obbligazioni assunte dalle parti ed incidente in modoautomatico sul piano dell'efficacia negoziale.Ulteriormente l'impugnata sentenza ha richiamato la sentenzan.2561/1974 di questa Corte, che ha stabilito che nell'indagine di fattovolta a distinguere se una donazione sia sottoposta a condizione o amodo, non hanno valore le espressioni adoperate, perché ciò che assumerilevanza è l'intenzione delle parti.Infine, la sentenza impugnata ha richiamato la sentenza delle SezioniUnite di questa Corte n. 5702/2012, secondo la quale, se oggetto dellaprevisione contrattuale della donazione è una prestazione certa edeterminata di dare o di fare posta a carico del donatario, si deve parlaredi modus, ricorrendo altrimenti la figura della donazione sottoposta acondizione risolutiva.Pertanto, rispetto all'elemento letterale dell'uso del termine “condizione” siè privilegiato l'intento delle parti, che non era quello di legare l'efficaciadella donazione in via automatica ad eventi futuri ed incerti estraneirispetto alle prestazioni imposte al donatario, bensì di porre a carico diquest'ultimo come veri e propri obblighi diminuenti il valore dellaliberalità, le prestazioni di ultimazione dell'edificio ed effettiva suadestinazione ad orfanotrofio e di manutenzione dello stesso permantenerne l'agibilità e la gestione.Nessun rilievo poteva avere poi, ai fini della ricostruzione della comuneintenzione delle parti, la mancata considerazione dell'avviamento di unaprocedura ablatoria, neppure sfociata nell'espropriazione, da parte delNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026Comune di Procida, che non era parte originaria del contratto didonazione.Il Comune di Procida è intervenuto con le dichiarazioni di pubblica utilitàed urgenza, a distanza di oltre trent'anni dalla donazione, non in funzionedell'acquisizione della proprietà dell'orfanotrofio, del quale era giàproprietario in base al verbale di consegna del 13.1.1995 a seguito dellasoppressione dell'E.C.A. conseguente alla L.R.

Campania n. 14/1994, cheha dichiarato estinte le [OSCURATO:PERSONA], tra le quali rientrava il [OSCURATO:PERSONA] amministrato dall'E.C.A., ma ai fini della trasformazionedell'orfanotrofio in pronto soccorso e della presentazione del progettorelativo da parte della [OSCURATO:PERSONA] 2, alla quale poi i beni sono pervenuti percessione volontaria dal Comune di Procida.Escluso quindi che vi sia stata violazione dei criteri ermeneutici censurata,va ricordato che l'interpretazione del contratto data dal giudice di meritonon deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto,ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dalgiudice di merito (nella specie l'interpretazione dell'art. 4 della donazionecome condizione risolutiva), dolersi in sede di legittimità del fatto che siastata privilegiata l'altra interpretazione (vedi Cass. n. 20694/2018; Cass.n. 28319/2017).2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte partenopea ascritto lacessazione della destinazione dell’immobile ad orfanotrofio a causeoggettive ed esterne al contratto di donazione, in contrasto con quantoprecedentemente addotto in ordine alla riconducibilità della clausoladell'art. 4 al paradigma del modus, piuttosto che alla condizione.Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026Con tale motivo si censura l'anomalia motivazionale nella quale sarebbeincorsa l'impugnata sentenza, per avere dapprima qualificato la clausoladell'art. 4 della donazione come modus, essendo in esso previsteprestazioni dovute dal donatario e non eventi futuri ed incerti chepermettessero di configurare una condizione, e poi ritenuto che leobbligazioni modali si fossero estinte per impossibilità sopravvenuta percausa non imputabile, dovuta al factum principis rappresentato dallasoppressione degli Enti comunali di assistenza.

Ulteriormente si invocal'anomalia motivazionale, in quanto la sentenza impugnata avrebbedapprima qualificato il modus come elemento accidentale del contratto,non influente sul contenuto giuridico della donazione, per poi riconoscereche nella specie donante e donatario avevano l'espresso scopo digarantire, attraverso la realizzazione e la donazione dell'immobile,adeguata assistenza alle ragazze orfane residenti nel comune.Il motivo è infondato.Anzitutto non esiste contrasto tra la qualificazione delle prestazioni postea carico del donatario dall'art. 4 in termini di modus, e la circostanza chela loro estinzione possa dipendere da cause esterne, quali l'entrata invigore di una legge regionale abolitiva delle [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo l'indicazione del modus come elemento accidentale delladonazione, sta solo a significare che le prestazioni poste a carico deldonatario, che non sono una controprestazione di un atto che resta diliberalità, ma possono diminuirne il valore, non sono un elementoessenziale della donazione, che può anche non imporre alcuna prestazioneal beneficiario, ma non significa che la destinazione ad orfanotrofiodell'edificio donato imposta al donatario non potesse corrispondere ad unafinalità comune al donante ed al donatario, secondo quanto desumibile dalprecedente atto di cessione onerosa del terreno, fatta dal Comune diProcida a [OSCURATO:PERSONA], e finalizzata alla costruzione entro due anni allostato grezzo dell'orfanotrofio da parte di quest'ultimo, in vista di unNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026ritrasferimento a titolo gratuito all'ente di assistenza comunale cheavrebbe dovuto gestire e mantenere l'orfanotrofio.In ogni caso non si tratta di contraddizioni di gravità tale da nonconsentire di comprendere le ragioni della decisione impugnata, e dopo lariforma dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. apportata dall'art. 54,comma 1, lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioninella L. 7.8.2012 n. 134, la semplice contraddittorietà della motivazionenon è più censurabile sempre che sia garantito il cosiddetto minimocostituzionale.3) Con il terzo motivo di ricorso ci si duole, ai sensi dell'art. 360, commaprimo, n. 5) c.p.c., del fatto che la Corte distrettuale non abbiaconsiderato ai fini della qualificazione dell'art. 4 come modus, anzichécome condizione, il fatto secondario decisivo oggetto di discussione tra leparti (con richiamo puntuale degli atti di parte contenenti la deduzione)rappresentato dall'avvio della procedura ablatoria nel 1997 da parte delComune di Procida a favore della [OSCURATO:PERSONA] 2, dal quale si sarebbe dovutodesumere, secondo i ricorrenti, che il suddetto Comune riconosceva comeproprietari dell'edificio e del terreno accessorio donati gli eredi di VincenzoSabia, per essersi verificata la condizione risolutiva della cessatadestinazione della struttura donata ad orfanotrofio.Premesso che non è applicabile l'art. 348 ter, ultimo comma c.p.c.sull'inammissibilità per “doppia conforme”, richiamato dalla ProcuraGenerale, in quanto l'atto di appello è stato notificato in data anterioreall'entrata in vigore della riforma del 2012, il motivo è infondato.Il fatto secondario non considerato non era affatto decisivo, dal momentoche la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza del 1997,eventualmente prodromica ad un'espropriazione mai intervenuta, perchésostituita dalla cessione volontaria da parte del Comune di Procida allaASL NA 2 dell'edificio e del terreno annesso donati da [OSCURATO:PERSONA], erafunzionale alla presentazione del progetto di conversione dell'orfanotrofioNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026in pronto soccorso da parte della [OSCURATO:PERSONA] 2 ed all'acquisizione da parte diquest'ultima dei beni già oggetto di donazione, e non all'acquisizione daparte del Comune di Procida della proprietà degli stessi, e non significavaaffatto che il Comune di Procida avesse riconosciuto il ritorno dellaproprietà dei beni donati a favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per ilverificarsi della condizione risolutiva.4) Con il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4)c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., riproponendo la precedentecensura, sotto il diverso profilo della violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del tantum devolutumquantum appellatum, per avere la Corte distrettuale omesso dipronunciarsi sulla mancata valorizzazione dell’affermazione, da parte delComune, dell’avvio della procedura espropriativa del bene de quo.Con tale motivo di ricorso si fa valere, seppure sul piano processuale, lamedesima circostanza di fatto trascurata dal motivo precedente, che erastata riproposta alla Corte distrettuale col primo motivo di appello,concernente la qualificazione come condizione risolutiva, anziché comemodus, dell'articolo 4 dell'atto di donazione del 21.10.1966.

Si invocano laviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato(art. 112 c.p.c.) e del principio del tantum devolutum quantum appellatum(art. 342 c.p.c.), nonché la violazione del principio di non contestazione edel vizio di motivazione, non avendo la Corte distrettuale in alcun modovalorizzato la suddetta circostanza di fatto.Il motivo è infondato, perché richiamato quanto esposto al motivoprecedente in ordine all'ininfluenza della circostanza dell'avviamento dellaprocedura ablatoria in punto di accertamento della proprietàdell'orfanotrofio e del terreno annesso in capo al Comune di Procida e diqualificazione dell'art. 4 dell'atto di donazione come condizione risolutiva,la Corte distrettuale ha compiutamente motivato alle pagine 5-9 il rigettoNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026del primo motivo di appello, confermando la qualificazione dell'art. 4 citatocome modus, rimanendo nei limiti di quanto devolutole con l'appello.Non era certo tenuta la Corte d'Appello a motivare specificamente su unacircostanza di fatto secondaria pacifica quale quella invocatadall'appellante, riguardante piuttosto il rapporto tra il Comune di Procida ela [OSCURATO:PERSONA] 2 e la riconversione dell'orfanotrofio in pronto soccorso, e non ilsignificato attribuito dal donante e dall'E.C.A. all'atto di donazione, etotalmente ininfluente sulla qualificazione di quell'articolo come modus.Essa è stata basata, piuttosto, sul fatto che le prestazioni imposte aldonatario facevano parte degli obblighi contrattuali e non erano eventifuturi ed incerti incidenti in via automatica sull'efficacia della donazione.Va aggiunto che non essendo stata considerata la circostanza che erastata allegata dall'appellante, non può essere invocato sul punto il vizio diuna motivazione che non c'è, e che quanto alla motivazioneeffettivamente data dalla Corte distrettuale al rigetto del primo motivo diappello, non è più censurabile dopo la riforma dell'art. 360, comma primon. 5) c.p.c. del 2012, la motivazione insufficiente.5) Con il quinto motivo i ricorrenti censurano, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176,1218, 1222, 1256, 1322 e 1453 c.c., 112, 115, 116 e 342 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto superflua l’indagine relativaall’imputabilità o meno al Comune di Procida dell’impossibilitàsopravvenuta della prestazione, fondando il proprio convincimento sullacircostanza che l’art. 4 della donazione non conteneva un'espressaprevisione della possibilità di richiedere la risoluzione contrattuale.Con tale motivo ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge,dell'illegittimità della sentenza impugnata, per avere ritenuto superflual'indagine circa l'imputabilità al Comune di Procida dell'impossibilitàsopravvenuta della prestazione di destinazione ad orfanotrofio emanutenzione dei beni donati, ai fini della valutazione della domanda diNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026risarcimento danni avanzata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dellamancata previsione nell'atto di donazione della possibilità di richiedere larisoluzione, e dell'asserita natura meramente conseguenziale rispetto adessa dei danni richiesti.Il motivo è anzitutto inammissibile perché indica, a pagina 30, come partedella sentenza impugnata, uno stralcio della motivazione della sentenza diprimo grado e non di quella impugnata in questa sede, e lo è ancheperché non si confronta con la motivazione effettivamente resa dallasentenza della Corte distrettuale.Quest'ultima sul terzo motivo di appello concernente la domanda dirisarcimento danni al punto 7.1 ha così motivato: “La Corte ritiene che lamotivazione del primo giudice sul punto appare del tutto corretta proprioper le ragioni prima evidenziate e comunque nello specifico deve ritenersiche l'eventuale impossibilità sopravvenuta della prestazione consegue aduna tipica ipotesi di factum principis, costituita dall'intervenutasoppressione degli Enti comunali di assistenza; inoltre, alcuninadempimento appare imputabile all'ente locale che ha destinatol'immobile medesimo a presidio di pronto soccorso per l'isola di Procida edunque ad uno scopo quantomeno di egual valore sociale edassistenziale”.Pur non essendo particolarmente chiara la suddetta motivazione, in partefornita per relationem, dalla lettura della pagina 6 della sentenza di primogrado, richiamata dal giudice di secondo grado, si desume che leobbligazioni di destinazione ad orfanotrofio e di manutenzione dei benidonati all'E.C.A. di Procida da [OSCURATO:PERSONA], che sono state trasferiteinsieme alla proprietà dei beni donati, in capo al Comune di Procida atitolo derivativo e non a titolo originario, dopo essere state adempiute permolti anni, si sono estinte per impossibilità sopravvenuta della prestazioneper causa non imputabile.Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il giudice di primo grado ha individuato tali cause nella circostanza che laCongregazione delle Suore d'Ivrea (o Suore della Carità), che avevacurato l'assistenza nell'orfanotrofio, si era trasferita lontano dall'isola diProcida, e che era rimasto un numero molto esiguo di orfane nellastruttura, e quindi per ragioni di natura organizzativa-economica, epertanto ha implicitamente respinto la domanda di risarcimento dannidegli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per tali ragioni.Il giudice di secondo grado a tali cause ha aggiunto, quale ragione dirigetto delle pretese risarcitorie degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], il factumprincipis rappresentato dalla soppressione degli enti assistenziali regionaliad opera della L.R.

Campania n. 14/1984 e dell'atto del ConsiglioRegionale della Campania n. 139/3 del 12.10.1994, ed ha ulteriormenteosservato che comunque nessun inadempimento del modus sarebbe statoimputabile al Comune di Procida per avere adibito la struttura oggettodella donazione del 1966, dopo oltre trent'anni di utilizzo comeorfanotrofio, a pronto soccorso, trattandosi comunque di un fine socialedagli enti comunali di assistenza soppressi ed equiparabile per valore aifini assistenziali dell'orfanotrofio.Da quanto sopra esposto emerge quindi, che il giudice di secondo grado,non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dannidegli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della mancata previsione nell'attodi donazione della facoltà del donante di chiedere la risoluzione perinadempimento del modus.6) Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4)c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c.,118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte d'Appello affermato dicondividere le argomentazioni del primo Giudice in merito al rigetto delladomanda risarcitoria, in tal modo rendendo una decisione incomprensibile,considerato che detta domanda non era stata esaminata dal Tribunale eNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026che, pertanto, in riferimento ad essa non vi era alcun passaggiomotivazionale che potesse essere condiviso dal Giudice del gravame.Con tale motivo, connesso al precedente, basato sull'anomaliamotivazionale, si assume che la Corte distrettuale, nell'indicareaffrontando la riproposta domanda di risarcimento danni degli eredi diVincenzo Sabia, al punto 7.1 della sentenza impugnata, che “[OSCURATO:PERSONA] che la motivazione del primo giudice sul punto appare del tuttocorretta proprio per le ragioni prima evidenziate” , dopo avere riportatoche gli appellanti col terzo motivo si erano lamentati dell'omessapronuncia da parte del Tribunale sulla loro domanda di risarcimento danni,avrebbe reso una motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.Tale motivo è infondato.Va anzitutto richiamato quanto già esposto, in relazione al motivoprecedente, circa la mancanza di una particolare chiarezza dellamotivazione per relationem resa dalla Corte distrettuale con la frase soprariportata, comunque intelleggibile attraverso la semplice lettura dellarichiamata sentenza di primo grado (documento S) nella parte relativaall'estinzione per impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili delleobbligazioni modali della donazione, ed in ordine alle richiamate ragioniche avevano indotto il giudice di primo grado a respingere implicitamentela domanda risarcitoria in questione.Peraltro il rigetto di tale domanda in secondo grado è stato basato, comegià riportato nell'esaminare il precedente motivo, anche su altre autonomeragioni, idonee comunque a sostenere la statuizione di rigetto impugnata,con conseguente difetto di interesse dei ricorrenti ad impugnare la solamotivazione di avallo della sentenza di primo grado fornita dalla Cortedistrettuale (vedi sull'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse incaso di impugnazione di una sola delle molteplici rationes decidendi dellaNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026sentenza gravata ex multis, Cass. 24.10.2023 n. 29542; Cass. 13.6.2018n. 15399; Cass. 18.4.2017 n. 9752).Si deve poi osservare che il motivo proposto per supportare l'asseritaincomprensibilità della motivazione per relationem impugnata, attribuisceerroneamente alla motivazione resa dalla Corte distrettuale quella che è,invece, la mera esposizione della tesi degli appellanti dell'omessapronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di risarcimento danni.Tale tesi in realtà non è stata condivisa dal giudice di secondo grado, cheha considerato implicitamente respinta la domanda di risarcimento dannidegli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di estinzione delle obbligazionimodali della donazione per impossibilità sopravvenuta, dovuta alle causenon imputabili di natura economico-organizzativa sopra precisate.7) Con il settimo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176,1218, 1222, 1256, 1453, 2909 e 2697 c.c., dell'art. 4 della L.R.

Campanian. 14 del 15.3.1984, e degli artt. 112, 115, 116, 324 e 342 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto il Comune esoneratodall’adempimento dell'obbligazione di destinazione della struttura donataad orfanotrofio e l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile econseguente estinzione di tale obbligazione una conseguenzadell’intervenuta estinzione dell’E.C.A.; secondo i ricorrenti, sarebberoostativi in tal senso l’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] n. 14/1984 edil giudicato interno formatosi, in primo grado, sulla natura derivativadell’acquisto del bene.8) Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4) c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att.c.p.c. e 111 Cost.

La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto chel’estinzione dell’E.C.A. comportasse l’esonero del Comune dall’osservanzadel vincolo, in contrasto con il capo della sentenza di primo grado, sulquale si era formato giudicato interno, che aveva affermato il subentroNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell’Amministrazione comunale nei rapporti giuridici facenti capo all’E.C.A.,e dunque anche nell’obbligo che si assumeva violato.9) Con il nono motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, comma1°, n. 3) c.p.c., della violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176, 1197,1218, 1222, 1322, 1353 e 1453 c.c., 112, 115, 116, 324 e 342 c.p.c.

IlGiudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto che, essendostata attribuita al bene de quo una destinazione diversa da quella previstanell'atto di donazione, ma di corrispondente valore sociale, il Comunefosse esente da responsabilità, non considerando, tuttavia, che ladestinazione prevista nell'atto di donazione non era fungibile e che glidella destinazione ad orfanotrofio della struttura donata.Con i motivi 7, 8 e 9 del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loroconnessione, si assume che la sentenza impugnata, nel motivare il rigettodella domanda risarcitoria degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] in ragione delfactum principis rappresentato dalla soppressione degli enti assistenzialiregionali, e quindi anche dell'originario donatario obbligato E.C.A. diProcida, abbia violato da un lato l'art. 4 della L.R.

Campania n. 14/1984,che nel trasferire gli immobili dei soppressi enti regionali assistenziali aicomuni, aveva previsto il subentro di questi ultimi nei contratti e neirapporti giuridici preesistenti, e dall'altro il giudicato interno e che inoltrenon potesse essere sostituita la destinazione ad orfanotrofio prevista daldonante con quella a pronto soccorso.Tale giudicato si sarebbe formato in ordine alla natura derivativa e nonoriginaria della proprietà dei beni donati acquistata dal Comune di Procida,a seguito della reiezione da parte della sentenza di primo gradodell'eccezione, sollevata dall'ente pubblico per contrastare l'avversadomanda di risarcimento danni da inadempimento delle obbligazionigravanti sul donatario, di estinzione delle obbligazioni modali delladonazione, in ragione del suo acquisto dei beni donati a titolo originario eNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026non derivativo, ed in ragione della mancata riproposizione di taleeccezione da parte del Comune di Procida di apposito appello incidentalesul punto.I motivi sono inammissibili per difetto di interesse ad agire, in quanto,come già illustrato, la sentenza impugnata ha ritenuto estinte leobbligazioni modali originariamente gravanti sul donatario, non solo inragione del factum principis rappresentato dalla soppressione degli entiassistenziali regionali, ma già prima per le ragioni di natura organizzativa-economica come individuate dal giudice di primo grado, ed ha aggiuntoche comunque il Comune di Procida non poteva considerarsi inadempienteall'obbligo di destinare la struttura a suo tempo donata da [OSCURATO:PERSONA] orfanotrofio perché l'aveva destinata a pronto soccorso, ossia ad unoscopo sociale di pari valore a quello assistenziale, consentito dalla L.R.Campania n. 14/1984 per i beni derivati ai comuni campani dallasoppressione degli enti regionali di assistenza ed attribuito alla struttura,quando già era divenuta impossibile per causa non imputabile ladestinazione ad orfanotrofio per le ragioni economico-organizzativeindividuate dal giudice di primo grado.Ne deriva che non essendo state impugnate tali ulteriori rationesdecidendi, l'accoglimento dei motivi non potrebbe comunque portareall'accoglimento della domanda di risarcimento danni degli eredi diVincenzo Sabia, che resterebbe respinta per le altre ragioni estintive delleobbligazioni modali addotte dalla Corte distrettuale, sulla base dellagiurisprudenza di questa Corte già richiamata nel trattare del sesto motivodi ricorso.Per completezza si rileva che comunque, poiché l'eccezione del Comune diProcida di estinzione delle obbligazioni modali per intervenuto acquisto daparte sua dei beni oggetto dell'originaria donazione a favore dell'E.C.A. atitolo originario, e non derivativo, respinta in primo grado, era volta acontrastare la domanda di risarcimento danni per inadempimento di quelleNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026obbligazioni degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta implicitamenterespinta in primo grado e da essi riproposta in appello per asserita omessapronuncia del Tribunale, non poteva ritenersi intervenuto alcun giudicatointerno preclusivo, essendo ancora in contestazione in secondo grado edanche in questo giudizio la domanda risarcitoria.Da ultimo su tali motivi si deve ritenere che - poiché la sentenzaimpugnata nell'affermare che non vi era inadempimento imputabile alComune di Procida dell'obbligazione modale di destinare la strutturaoggetto di donazione ad orfanotrofio per essere stata la stessa adibita adaltro scopo sociale, quello di pronto soccorso, avente valore pari a quelloassistenziale e consentito per i beni pervenuti al Comune per soppressionedell'E.C.A. dalla L.R.

Campania n. 14/1984 - implicitamente sia statoriconosciuto, anche in secondo grado, il subentro del Comune di Procidanel contratto di donazione con le relative obbligazioni modali e nei rapportigiuridici relativi ai beni donati, già facenti capo all'ente assistenzialecomunale soppresso, perché altrimenti non sarebbe stato possibilerichiamare la facoltà del Comune di Procida di adibire i beni donati ad unafinalità sociale diversa da quella originaria di orfanotrofio.10) Con il decimo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n. 4) c.p.c., i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 112, 115,116, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere ilgiudice di primo grado – a loro avviso - dichiarato la nullità delladonazione, ritenendo che essa comportasse un inammissibile vincoloobbligatorio perpetuo, assimilabile ad un divieto convenzionale dialienazione nullo ex art. 1379 c.c. e la Corte d'Appello avrebbe omesso diesaminare la corrispondente censura, relativa alla mancata retrocessionedel bene donato, in conseguenza della rilevata nullità.Col tale motivo i ricorrenti assumono che la Corte distrettuale avrebbeomesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'obbligo diNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026motivazione, sul loro quinto motivo di appello (graficamente riportato allepagine 52-53).Con tale motivo i ricorrenti si erano lamentati che il giudice di primogrado, pur avendo ritenuto nella parte finale della sua motivazione chel'atto di donazione del notaio Monda del 21.10.1966, rep. n. 61021, racc.n. 32139, col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva donato all'E.C.A. di Procidal'orfanotrofio ed il terreno annesso, fosse nullo per violazione dell'art.1379 c.c. per avere imposto ai beni donati un vincolo di destinazionepermanente assimilabile ad un divieto convenzionale di alienazione, nonavesse poi tratto le conseguenze di tale nullità, omettendo di condannaregli originari convenuti al rilascio richiesto dagli originari attori.Nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, i ricorrentiavevano poi chiesto anche di dichiarare la nullità del citato atto didonazione per violazione della norma imperativa dell'art. 1379 c.c., conconseguente condanna degli originari convenuti al rilascio in loro favoredei beni donati.Il motivo è infondato.La ragione per la quale la Corte distrettuale non ha riportato il quintomotivo di appello degli attuali ricorrenti, nulla decidendo sul punto, sta nelfatto che nell'atto di appello principale (vedi allegato T, esaminabileperché si lamenta un vizio processuale) i ricorrenti non hanno chiesto didichiarare la nullità della donazione per violazione dell'art. 1379 c.c. e laconseguente condanna dei convenuti al rilascio dei beni donati.

Dallalettura della pagina 52 dell'atto di appello emerge, anzi, che gli appellantihanno ritenuto che il giudice di primo grado si fosse limitato a trasporre lemassime di alcune sentenze di questa Corte (Cass. n. 12769/1999 e Cass.n. 3082/1990), che avevano esteso, in via analogica, alle clausoleimpositive di vincoli di destinazione perpetui, l'applicazione dell'art. 1379c.c. sul divieto convenzionale di alienazione, senza assolutamentesoppesare le ricadute che l'applicazione al caso di specie avrebbe potutoNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026determinare, ritenendo che comunque la donazione non fosse in contrastocon quella norma, perché, come chiarito a pagina 54, non conteneva undivieto convenzionale di alienazione ed anzi il vincolo d'indisponibilità erastato rafforzato con atti amministrativi successivi del Comune di Procida.Dalla lettura della pagina 53 dell'atto di appello emerge, poi, l'indicazionedella motivazione sul punto addotta dal giudice di primo grado, comemeramente rafforzativa del rigetto delle precedenti pretese avanzate dagliNella conclusione di tale pagina gli appellanti hanno infine indicato che“nella remota ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte, aderendo all'impostazionedatane dal Giudice a quo in sentenza, ritenesse il contrasto della clausolacon l'art. 1379 c.c. e di conseguenza nullo il contratto di donazione, nonpotrebbe esimersi dal disporre la retrocessione dell'immobile agli attori,così come dai medesimi richiesto in citazione, oltre ovviamente alrisarcimento danni”.Ne deriva che dovendosi desumere il contenuto del motivod'impugnazione dall'atto di appello, e non certo dalla comparsaconclusionale di secondo grado, nella quale per la prima volta, e quinditardivamente, è stato chiesto di dichiarare la nullità per violazione dinorme imperative (l'art. 1379 c.c.) della donazione, gli appellanti si eranolimitati a chiedere che nell'ipotesi, non verificatasi, in cui la Cortedistrettuale avesse rilevato d'ufficio la suddetta nullità della donazione,procedesse alla condanna degli originari convenuti al rilascio dei benidonati ed al risarcimento dei danni in loro favore.Del resto la sentenza di primo grado non solo non conteneva neldispositivo alcuna statuizione di nullità della donazione dell'orfanotrofio,ma solo di rigetto delle varie domande di risoluzione e conseguenziali dirilascio e comunque di risarcimento danni avanzate dagli eredi di VincenzoSabia, solo nella motivazione, a pagina 7, aveva ripetutamente usato ilverbo coniugandolo al condizionale per sottolineare la mera possibilità inNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026via di ipotesi di invocare, secondo le massime richiamate, la nullità delladonazione dell'orfanotrofio per l'imposizione di un vincolo di destinazioneperpetuo per violazione dell'art. 1379 c.c., analogicamente applicabile,senza mai trarne le conseguenze, sicché si trattava di un mero obiterdictum privo di autonoma portata decisoria e quindi non impugnabile.Ciò è confermato dal fatto che i richiami giurisprudenziali sono statieffettuati dalla sentenza di primo grado a conclusione della motivazioneresa, incentratasi piuttosto sulla qualificazione dell'art. 4 della donazionecome modus e non come condizione risolutiva e sull'estinzione delleobbligazioni modali gravanti sulla parte donataria per impossibilitàsopravvenuta non imputabile, ossia su questioni che necessariamentepresupponevano la validità del contratto di donazione, laddove se ilgiudice di primo grado avesse inteso sanzionare con la nullità perviolazione dell'art. 1379 c.c. la donazione in questione, lo avrebbe fatto invia preliminare, senza bisogno di esaminare le proposte domande dirisoluzione, rilascio e risarcimento danni degli originari attori.Conclusivamente il ricorso va rigettato.I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate indispositivo in base al principio della soccombenza, mentre nulla va inproposito disposto per gli intimati che non hanno svolto difese in questafase.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solidoal pagamento in favore del Comune di Procida delle spese del giudizio diNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi,oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 29.1.2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
49), [OSCURATO:PERSONA], ElenaLembo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (queste ultime trequali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Ferrandino (questi ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarmelaMarino e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre quali eredi per rappresentazionedi [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Marino e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026Comune di Procida, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controAsl Napoli 2 Nord, [OSCURATO:PERSONA] (nata il 21.9.1951) e [OSCURATO:PERSONA](nato il 19.8.1950);-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4563/2019depositata il 20.9.2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] (con delega degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Buono e [OSCURATO:PERSONA]) per i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] (con delegadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) per il Comune controricorrente.Con sentenza n. 225/2009, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata diPozzuoli, nella resistenza dei convenuti, rigettava le domande dirisoluzione del contratto di donazione a rogito del notaio Monda del20.10.1966 proposte dai germani Antonio, Biagio, [OSCURATO:PERSONA],Adriana, Assunta e [OSCURATO:PERSONA], (quest'ultima nata il 22.9.1932), inqualità di eredi del donante, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune diProcida e della A.S.L. Napoli 2, per cessazione della destinazione delcomplesso immobiliare, donato da [OSCURATO:PERSONA] all’E.C.A. di Procida, adorfanotrofio femminile, di restituzione del bene e di risarcimento dei danni,e compensava le spese processuali.Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026Gli attori avevano dedotto che l’art. 4 dell’atto di liberalità, che prevedevala destinazione del bene ad orfanotrofio, conteneva una condizionerisolutiva, avveratasi in seguito alle determinazioni, adottate dal [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal 1996, di cessazione dell’attività di orfanotrofio edi conversione della destinazione dell’immobile in pronto soccorso. Insubordine, gli attori avevano rilevato che, anche qualificando la clausoladell'art. 4 come modus, poteva operare il rimedio risolutorio, ancorchénon espressamente previsto nella donazione, atteso che l’impossibilitàsopravvenuta doveva imputarsi al Comune e che l’obiettivo di dotare lacomunità di un orfanotrofio costituiva elemento determinante dell’atto diliberalità.[OSCURATO:PERSONA], nato il 19.7.1949, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nata il22.9.1932, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreLembo, nato il 19.8.1950, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi diVincenzo Sabia, proponevano gravame.Costituitosi in giudizio, il Comune di Procida resisteva alle avverse pretesee proponeva, a sua volta, appello incidentale solo sulle spese. Rimanevanocontumaci in secondo grado la A.S.L. Napoli 2 e [OSCURATO:PERSONA], nata il21.9.1951.Con la sentenza n. 4563/2019 del 20.2/20.9.2019, la Corte d'Appello diNapoli confermava la pronuncia di prime cure. In specie, qualificava comemodus la clausola contenuta nell’art. 4 della donazione, che prevedeva ladestinazione dell’edificio donato ad orfanotrofio e poneva a carico deldonatario uno specifico e continuativo obbligo di manutenzionedell’immobile, contrastante con le caratteristiche proprie della condizionerisolutiva, cioè con la previsione di un evento futuro ed incerto, da cuidipendeva il venir meno dell’efficacia di un contratto. Rilevata, poi, lamancanza di un’espressa previsione di risoluzione contrattuale perinadempimento, respingeva la relativa domanda e quella conseguenzialeNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026di rilascio dei beni donati. Infine, la Corte distrettuale respingeva ladomanda di risarcimento danni degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Allo scopoevidenziava che l’impossibilità sopravvenuta delle obbligazioni modali percausa non imputabile era dipesa oltre che dalle ragioni di carattereorganizzativo-economico individuate dalla sentenza di primo grado, da unfactum principis, consistente nell’intervenuta soppressione degli Enticomunali di assistenza, con conseguente passaggio dei beni donati alComune di Procida, e che nessun inadempimento poteva imputarsi aquest'ultimo, che aveva destinato l’edificio a presidio di pronto soccorso,trattandosi di uno scopo di valore sociale e assistenziale quantomenouguale a quello sotteso alla donazione e consentito dalla L.R. Campania n.14/1984, che aveva soppresso gli enti assistenziali della regione.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], nata il 22.9.1932, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nato il 19.7.1949, Maria ImmacolataVelon, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonchéPatrizia Ferrandino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](questi ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due inqualità di eredi per rappresentazione di [OSCURATO:PERSONA], figliopremorto di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] eGaetano Cennamo (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due quali eredi perrappresentazione di [OSCURATO:PERSONA], figlia premorta di AssuntaLembo) hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di diecicensure.Il Comune di Procida ha resistito con controricorso, mentre la A.S.L.Napoli 2 Nord, [OSCURATO:PERSONA], nata il 21.9.1951, e [OSCURATO:PERSONA], nato il19.8.1950, sono rimasti intimati.La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026In prossimità della pubblica udienza, i ricorrenti ed il controricorrentehanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., si denunzia la violazione degli artt. 793, 1322, 1353, 1362,commi 1° e 2°, 1363, 1365, 1366 e 1456 c.c. La Corte territoriale avrebbequalificato come modus la clausola contenuta nell’art. 4 dell'atto didonazione di [OSCURATO:PERSONA] del 20.10.1966 sulla scorta di un esameparcellizzato della stessa, che ne avrebbe tralasciato il nucleo essenziale,ovverosia l’espressa condizione della destinazione dell’immobile adorfanotrofio, finalità per cui il donante si era determinato alla liberalità.Peraltro, la previsione che il donatario provvedesse alla manutenzionedell’immobile donato, valorizzata dalla Corte d'Appello, avrebbe invecerivestito un ruolo marginale, se non addirittura irrilevante, nella strutturadella donazione, trattandosi di un obbligo previsto dalla legge e correlatoalla titolarità del diritto di proprietà.Con il primo motivo ci si duole che l'impugnata sentenza abbia violato icriteri dell'interpretazione letterale secondo la comune intenzione delleparti tenendo conto anche del comportamento successivo delle parti (art.1362 c.c.) e dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali(art. 1363 c.c.), per questa via qualificando l'art. 4 dell'atto di donazionedi [OSCURATO:PERSONA] all'E.C.A. di Procida del 21.10.1966 come modo, anzichécome condizione risolutiva.Si assume che la sentenza impugnata non abbia tenuto adeguatamenteconto del fatto che, all'art. 4 dell'atto pubblico di donazione del21.10.1966, la destinazione in perpetuo ad orfanotrofio femminiledell'edificio donato era espressamente indicata come “condizione” e che ilgiudice di secondo grado abbia focalizzato la propria attenzione solo sullaseconda parte dell'art. 4, relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria estraordinaria dell'edificio funzionali a perpetuarne l'agibilità e la gestione,Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026gravanti sul donatario, e non sulla prima parte, relativa alla destinazionein perpetuo della struttura ad orfanotrofio.Ulteriormente ci si duole che nell'ambito della valutazione delcomportamento successivo delle parti, necessaria a ricostruire la comuneintenzione delle stesse, non si sia tenuto conto che a fronte delle richiestedi rilascio dei beni donati avanzate dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] il30.7.1996, il Comune di Procida, con le delibere consiliari n. 109 e 110 del19.11.1997, aveva avviato una procedura ablatoria, poi non definita,relativa ai beni donati, dichiarando l'indifferibilità ed urgenza delle opere ditrasformazione dell'orfanotrofio in pronto soccorso, asseritamentericonoscendo in modo implicito di non essere proprietario dei beni donatiper il verificarsi della condizione risolutiva rappresentata dalla cessazionedella destinazione dell'edificio in questione ad orfanotrofio.Il primo motivo è infondato.L'art. 4 dell'atto di donazione del 21.10.1966 stabiliva: “La donazioneviene effettuata con l'espressa condizione che l'edificio donato in perpetuoad orfanotrofio femminile sotto il titolo “[OSCURATO:PERSONA]”; che l'E.C.A. dovràprovvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ondeperpetuarne l'agibilità e la sua gestione”.La sentenza impugnata, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti,non ha proceduto ad una valutazione della sola seconda parte dell'art. 4sopra riportato. Dopo averne riportato infatti a pagina 6 il testo, sia puresostituendo le parole “prevedendosi anche” al punto e virgola in effettipresente nella lettera del testo, la Corte distrettuale ha considerato che siail donante che il Comune di Procida avevano l'espresso scopo di potergarantire attraverso la realizzazione e la donazione dell'immobile,adeguata assistenza alle ragazze orfane residenti nel comune, e poi che ildonante aveva imposto uno specifico obbligo all'ente comunale tanto diassistenza quanto di manutenzione dell'immobile.Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026In questo modo il giudice di secondo grado ha tratto dall'interpretazionecomplessiva dell'art. 4, che con esso erano state imposte al donatarioprestazioni specifiche e continuative rientranti nell'ambito delleobbligazioni contrattuali e limitanti la liberalità, da ricondurre alla figuradel modus, e non riconducibili invece alle modalità operative dellacondizione, caratterizzate dal riferimento ad un evento futuro ed incerto,estraneo alle obbligazioni assunte dalle parti ed incidente in modoautomatico sul piano dell'efficacia negoziale.Ulteriormente l'impugnata sentenza ha richiamato la sentenzan.2561/1974 di questa Corte, che ha stabilito che nell'indagine di fattovolta a distinguere se una donazione sia sottoposta a condizione o amodo, non hanno valore le espressioni adoperate, perché ciò che assumerilevanza è l'intenzione delle parti.Infine, la sentenza impugnata ha richiamato la sentenza delle SezioniUnite di questa Corte n. 5702/2012, secondo la quale, se oggetto dellaprevisione contrattuale della donazione è una prestazione certa edeterminata di dare o di fare posta a carico del donatario, si deve parlaredi modus, ricorrendo altrimenti la figura della donazione sottoposta acondizione risolutiva.Pertanto, rispetto all'elemento letterale dell'uso del termine “condizione” siè privilegiato l'intento delle parti, che non era quello di legare l'efficaciadella donazione in via automatica ad eventi futuri ed incerti estraneirispetto alle prestazioni imposte al donatario, bensì di porre a carico diquest'ultimo come veri e propri obblighi diminuenti il valore dellaliberalità, le prestazioni di ultimazione dell'edificio ed effettiva suadestinazione ad orfanotrofio e di manutenzione dello stesso permantenerne l'agibilità e la gestione.Nessun rilievo poteva avere poi, ai fini della ricostruzione della comuneintenzione delle parti, la mancata considerazione dell'avviamento di unaprocedura ablatoria, neppure sfociata nell'espropriazione, da parte delNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026Comune di Procida, che non era parte originaria del contratto didonazione.Il Comune di Procida è intervenuto con le dichiarazioni di pubblica utilitàed urgenza, a distanza di oltre trent'anni dalla donazione, non in funzionedell'acquisizione della proprietà dell'orfanotrofio, del quale era giàproprietario in base al verbale di consegna del 13.1.1995 a seguito dellasoppressione dell'E.C.A. conseguente alla L.R. Campania n. 14/1994, cheha dichiarato estinte le [OSCURATO:PERSONA], tra le quali rientrava il [OSCURATO:PERSONA] amministrato dall'E.C.A., ma ai fini della trasformazionedell'orfanotrofio in pronto soccorso e della presentazione del progettorelativo da parte della [OSCURATO:PERSONA] 2, alla quale poi i beni sono pervenuti percessione volontaria dal Comune di Procida.Escluso quindi che vi sia stata violazione dei criteri ermeneutici censurata,va ricordato che l'interpretazione del contratto data dal giudice di meritonon deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto,ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dalgiudice di merito (nella specie l'interpretazione dell'art. 4 della donazionecome condizione risolutiva), dolersi in sede di legittimità del fatto che siastata privilegiata l'altra interpretazione (vedi Cass. n. 20694/2018; Cass.n. 28319/2017).2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte partenopea ascritto lacessazione della destinazione dell’immobile ad orfanotrofio a causeoggettive ed esterne al contratto di donazione, in contrasto con quantoprecedentemente addotto in ordine alla riconducibilità della clausoladell'art. 4 al paradigma del modus, piuttosto che alla condizione.Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026Con tale motivo si censura l'anomalia motivazionale nella quale sarebbeincorsa l'impugnata sentenza, per avere dapprima qualificato la clausoladell'art. 4 della donazione come modus, essendo in esso previsteprestazioni dovute dal donatario e non eventi futuri ed incerti chepermettessero di configurare una condizione, e poi ritenuto che leobbligazioni modali si fossero estinte per impossibilità sopravvenuta percausa non imputabile, dovuta al factum principis rappresentato dallasoppressione degli Enti comunali di assistenza. Ulteriormente si invocal'anomalia motivazionale, in quanto la sentenza impugnata avrebbedapprima qualificato il modus come elemento accidentale del contratto,non influente sul contenuto giuridico della donazione, per poi riconoscereche nella specie donante e donatario avevano l'espresso scopo digarantire, attraverso la realizzazione e la donazione dell'immobile,adeguata assistenza alle ragazze orfane residenti nel comune.Il motivo è infondato.Anzitutto non esiste contrasto tra la qualificazione delle prestazioni postea carico del donatario dall'art. 4 in termini di modus, e la circostanza chela loro estinzione possa dipendere da cause esterne, quali l'entrata invigore di una legge regionale abolitiva delle [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo l'indicazione del modus come elemento accidentale delladonazione, sta solo a significare che le prestazioni poste a carico deldonatario, che non sono una controprestazione di un atto che resta diliberalità, ma possono diminuirne il valore, non sono un elementoessenziale della donazione, che può anche non imporre alcuna prestazioneal beneficiario, ma non significa che la destinazione ad orfanotrofiodell'edificio donato imposta al donatario non potesse corrispondere ad unafinalità comune al donante ed al donatario, secondo quanto desumibile dalprecedente atto di cessione onerosa del terreno, fatta dal Comune diProcida a [OSCURATO:PERSONA], e finalizzata alla costruzione entro due anni allostato grezzo dell'orfanotrofio da parte di quest'ultimo, in vista di unNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026ritrasferimento a titolo gratuito all'ente di assistenza comunale cheavrebbe dovuto gestire e mantenere l'orfanotrofio.In ogni caso non si tratta di contraddizioni di gravità tale da nonconsentire di comprendere le ragioni della decisione impugnata, e dopo lariforma dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. apportata dall'art. 54,comma 1, lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioninella L. 7.8.2012 n. 134, la semplice contraddittorietà della motivazionenon è più censurabile sempre che sia garantito il cosiddetto minimocostituzionale.3) Con il terzo motivo di ricorso ci si duole, ai sensi dell'art. 360, commaprimo, n. 5) c.p.c., del fatto che la Corte distrettuale non abbiaconsiderato ai fini della qualificazione dell'art. 4 come modus, anzichécome condizione, il fatto secondario decisivo oggetto di discussione tra leparti (con richiamo puntuale degli atti di parte contenenti la deduzione)rappresentato dall'avvio della procedura ablatoria nel 1997 da parte delComune di Procida a favore della [OSCURATO:PERSONA] 2, dal quale si sarebbe dovutodesumere, secondo i ricorrenti, che il suddetto Comune riconosceva comeproprietari dell'edificio e del terreno accessorio donati gli eredi di VincenzoSabia, per essersi verificata la condizione risolutiva della cessatadestinazione della struttura donata ad orfanotrofio.Premesso che non è applicabile l'art. 348 ter, ultimo comma c.p.c.sull'inammissibilità per “doppia conforme”, richiamato dalla ProcuraGenerale, in quanto l'atto di appello è stato notificato in data anterioreall'entrata in vigore della riforma del 2012, il motivo è infondato.Il fatto secondario non considerato non era affatto decisivo, dal momentoche la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza del 1997,eventualmente prodromica ad un'espropriazione mai intervenuta, perchésostituita dalla cessione volontaria da parte del Comune di Procida allaASL NA 2 dell'edificio e del terreno annesso donati da [OSCURATO:PERSONA], erafunzionale alla presentazione del progetto di conversione dell'orfanotrofioNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026in pronto soccorso da parte della [OSCURATO:PERSONA] 2 ed all'acquisizione da parte diquest'ultima dei beni già oggetto di donazione, e non all'acquisizione daparte del Comune di Procida della proprietà degli stessi, e non significavaaffatto che il Comune di Procida avesse riconosciuto il ritorno dellaproprietà dei beni donati a favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per ilverificarsi della condizione risolutiva.4) Con il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4)c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., riproponendo la precedentecensura, sotto il diverso profilo della violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del tantum devolutumquantum appellatum, per avere la Corte distrettuale omesso dipronunciarsi sulla mancata valorizzazione dell’affermazione, da parte delComune, dell’avvio della procedura espropriativa del bene de quo.Con tale motivo di ricorso si fa valere, seppure sul piano processuale, lamedesima circostanza di fatto trascurata dal motivo precedente, che erastata riproposta alla Corte distrettuale col primo motivo di appello,concernente la qualificazione come condizione risolutiva, anziché comemodus, dell'articolo 4 dell'atto di donazione del 21.10.1966. Si invocano laviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato(art. 112 c.p.c.) e del principio del tantum devolutum quantum appellatum(art. 342 c.p.c.), nonché la violazione del principio di non contestazione edel vizio di motivazione, non avendo la Corte distrettuale in alcun modovalorizzato la suddetta circostanza di fatto.Il motivo è infondato, perché richiamato quanto esposto al motivoprecedente in ordine all'ininfluenza della circostanza dell'avviamento dellaprocedura ablatoria in punto di accertamento della proprietàdell'orfanotrofio e del terreno annesso in capo al Comune di Procida e diqualificazione dell'art. 4 dell'atto di donazione come condizione risolutiva,la Corte distrettuale ha compiutamente motivato alle pagine 5-9 il rigettoNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026del primo motivo di appello, confermando la qualificazione dell'art. 4 citatocome modus, rimanendo nei limiti di quanto devolutole con l'appello.Non era certo tenuta la Corte d'Appello a motivare specificamente su unacircostanza di fatto secondaria pacifica quale quella invocatadall'appellante, riguardante piuttosto il rapporto tra il Comune di Procida ela [OSCURATO:PERSONA] 2 e la riconversione dell'orfanotrofio in pronto soccorso, e non ilsignificato attribuito dal donante e dall'E.C.A. all'atto di donazione, etotalmente ininfluente sulla qualificazione di quell'articolo come modus.Essa è stata basata, piuttosto, sul fatto che le prestazioni imposte aldonatario facevano parte degli obblighi contrattuali e non erano eventifuturi ed incerti incidenti in via automatica sull'efficacia della donazione.Va aggiunto che non essendo stata considerata la circostanza che erastata allegata dall'appellante, non può essere invocato sul punto il vizio diuna motivazione che non c'è, e che quanto alla motivazioneeffettivamente data dalla Corte distrettuale al rigetto del primo motivo diappello, non è più censurabile dopo la riforma dell'art. 360, comma primon. 5) c.p.c. del 2012, la motivazione insufficiente.5) Con il quinto motivo i ricorrenti censurano, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176,1218, 1222, 1256, 1322 e 1453 c.c., 112, 115, 116 e 342 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto superflua l’indagine relativaall’imputabilità o meno al Comune di Procida dell’impossibilitàsopravvenuta della prestazione, fondando il proprio convincimento sullacircostanza che l’art. 4 della donazione non conteneva un'espressaprevisione della possibilità di richiedere la risoluzione contrattuale.Con tale motivo ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge,dell'illegittimità della sentenza impugnata, per avere ritenuto superflual'indagine circa l'imputabilità al Comune di Procida dell'impossibilitàsopravvenuta della prestazione di destinazione ad orfanotrofio emanutenzione dei beni donati, ai fini della valutazione della domanda diNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026risarcimento danni avanzata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dellamancata previsione nell'atto di donazione della possibilità di richiedere larisoluzione, e dell'asserita natura meramente conseguenziale rispetto adessa dei danni richiesti.Il motivo è anzitutto inammissibile perché indica, a pagina 30, come partedella sentenza impugnata, uno stralcio della motivazione della sentenza diprimo grado e non di quella impugnata in questa sede, e lo è ancheperché non si confronta con la motivazione effettivamente resa dallasentenza della Corte distrettuale.Quest'ultima sul terzo motivo di appello concernente la domanda dirisarcimento danni al punto 7.1 ha così motivato: “La Corte ritiene che lamotivazione del primo giudice sul punto appare del tutto corretta proprioper le ragioni prima evidenziate e comunque nello specifico deve ritenersiche l'eventuale impossibilità sopravvenuta della prestazione consegue aduna tipica ipotesi di factum principis, costituita dall'intervenutasoppressione degli Enti comunali di assistenza; inoltre, alcuninadempimento appare imputabile all'ente locale che ha destinatol'immobile medesimo a presidio di pronto soccorso per l'isola di Procida edunque ad uno scopo quantomeno di egual valore sociale edassistenziale”.Pur non essendo particolarmente chiara la suddetta motivazione, in partefornita per relationem, dalla lettura della pagina 6 della sentenza di primogrado, richiamata dal giudice di secondo grado, si desume che leobbligazioni di destinazione ad orfanotrofio e di manutenzione dei benidonati all'E.C.A. di Procida da [OSCURATO:PERSONA], che sono state trasferiteinsieme alla proprietà dei beni donati, in capo al Comune di Procida atitolo derivativo e non a titolo originario, dopo essere state adempiute permolti anni, si sono estinte per impossibilità sopravvenuta della prestazioneper causa non imputabile.Numero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il giudice di primo grado ha individuato tali cause nella circostanza che laCongregazione delle Suore d'Ivrea (o Suore della Carità), che avevacurato l'assistenza nell'orfanotrofio, si era trasferita lontano dall'isola diProcida, e che era rimasto un numero molto esiguo di orfane nellastruttura, e quindi per ragioni di natura organizzativa-economica, epertanto ha implicitamente respinto la domanda di risarcimento dannidegli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per tali ragioni.Il giudice di secondo grado a tali cause ha aggiunto, quale ragione dirigetto delle pretese risarcitorie degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], il factumprincipis rappresentato dalla soppressione degli enti assistenziali regionaliad opera della L.R. Campania n. 14/1984 e dell'atto del ConsiglioRegionale della Campania n. 139/3 del 12.10.1994, ed ha ulteriormenteosservato che comunque nessun inadempimento del modus sarebbe statoimputabile al Comune di Procida per avere adibito la struttura oggettodella donazione del 1966, dopo oltre trent'anni di utilizzo comeorfanotrofio, a pronto soccorso, trattandosi comunque di un fine socialedagli enti comunali di assistenza soppressi ed equiparabile per valore aifini assistenziali dell'orfanotrofio.Da quanto sopra esposto emerge quindi, che il giudice di secondo grado,non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dannidegli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della mancata previsione nell'attodi donazione della facoltà del donante di chiedere la risoluzione perinadempimento del modus.6) Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4)c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c.,118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte d'Appello affermato dicondividere le argomentazioni del primo Giudice in merito al rigetto delladomanda risarcitoria, in tal modo rendendo una decisione incomprensibile,considerato che detta domanda non era stata esaminata dal Tribunale eNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026che, pertanto, in riferimento ad essa non vi era alcun passaggiomotivazionale che potesse essere condiviso dal Giudice del gravame.Con tale motivo, connesso al precedente, basato sull'anomaliamotivazionale, si assume che la Corte distrettuale, nell'indicareaffrontando la riproposta domanda di risarcimento danni degli eredi diVincenzo Sabia, al punto 7.1 della sentenza impugnata, che “[OSCURATO:PERSONA] che la motivazione del primo giudice sul punto appare del tuttocorretta proprio per le ragioni prima evidenziate” , dopo avere riportatoche gli appellanti col terzo motivo si erano lamentati dell'omessapronuncia da parte del Tribunale sulla loro domanda di risarcimento danni,avrebbe reso una motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.Tale motivo è infondato.Va anzitutto richiamato quanto già esposto, in relazione al motivoprecedente, circa la mancanza di una particolare chiarezza dellamotivazione per relationem resa dalla Corte distrettuale con la frase soprariportata, comunque intelleggibile attraverso la semplice lettura dellarichiamata sentenza di primo grado (documento S) nella parte relativaall'estinzione per impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili delleobbligazioni modali della donazione, ed in ordine alle richiamate ragioniche avevano indotto il giudice di primo grado a respingere implicitamentela domanda risarcitoria in questione.Peraltro il rigetto di tale domanda in secondo grado è stato basato, comegià riportato nell'esaminare il precedente motivo, anche su altre autonomeragioni, idonee comunque a sostenere la statuizione di rigetto impugnata,con conseguente difetto di interesse dei ricorrenti ad impugnare la solamotivazione di avallo della sentenza di primo grado fornita dalla Cortedistrettuale (vedi sull'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse incaso di impugnazione di una sola delle molteplici rationes decidendi dellaNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026sentenza gravata ex multis, Cass. 24.10.2023 n. 29542; Cass. 13.6.2018n. 15399; Cass. 18.4.2017 n. 9752).Si deve poi osservare che il motivo proposto per supportare l'asseritaincomprensibilità della motivazione per relationem impugnata, attribuisceerroneamente alla motivazione resa dalla Corte distrettuale quella che è,invece, la mera esposizione della tesi degli appellanti dell'omessapronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di risarcimento danni.Tale tesi in realtà non è stata condivisa dal giudice di secondo grado, cheha considerato implicitamente respinta la domanda di risarcimento dannidegli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di estinzione delle obbligazionimodali della donazione per impossibilità sopravvenuta, dovuta alle causenon imputabili di natura economico-organizzativa sopra precisate.7) Con il settimo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176,1218, 1222, 1256, 1453, 2909 e 2697 c.c., dell'art. 4 della L.R. Campanian. 14 del 15.3.1984, e degli artt. 112, 115, 116, 324 e 342 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto il Comune esoneratodall’adempimento dell'obbligazione di destinazione della struttura donataad orfanotrofio e l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile econseguente estinzione di tale obbligazione una conseguenzadell’intervenuta estinzione dell’E.C.A.; secondo i ricorrenti, sarebberoostativi in tal senso l’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] n. 14/1984 edil giudicato interno formatosi, in primo grado, sulla natura derivativadell’acquisto del bene.8) Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4) c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att.c.p.c. e 111 Cost. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto chel’estinzione dell’E.C.A. comportasse l’esonero del Comune dall’osservanzadel vincolo, in contrasto con il capo della sentenza di primo grado, sulquale si era formato giudicato interno, che aveva affermato il subentroNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell’Amministrazione comunale nei rapporti giuridici facenti capo all’E.C.A.,e dunque anche nell’obbligo che si assumeva violato.9) Con il nono motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, comma1°, n. 3) c.p.c., della violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176, 1197,1218, 1222, 1322, 1353 e 1453 c.c., 112, 115, 116, 324 e 342 c.p.c. IlGiudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto che, essendostata attribuita al bene de quo una destinazione diversa da quella previstanell'atto di donazione, ma di corrispondente valore sociale, il Comunefosse esente da responsabilità, non considerando, tuttavia, che ladestinazione prevista nell'atto di donazione non era fungibile e che glidella destinazione ad orfanotrofio della struttura donata.Con i motivi 7, 8 e 9 del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loroconnessione, si assume che la sentenza impugnata, nel motivare il rigettodella domanda risarcitoria degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] in ragione delfactum principis rappresentato dalla soppressione degli enti assistenzialiregionali, e quindi anche dell'originario donatario obbligato E.C.A. diProcida, abbia violato da un lato l'art. 4 della L.R. Campania n. 14/1984,che nel trasferire gli immobili dei soppressi enti regionali assistenziali aicomuni, aveva previsto il subentro di questi ultimi nei contratti e neirapporti giuridici preesistenti, e dall'altro il giudicato interno e che inoltrenon potesse essere sostituita la destinazione ad orfanotrofio prevista daldonante con quella a pronto soccorso.Tale giudicato si sarebbe formato in ordine alla natura derivativa e nonoriginaria della proprietà dei beni donati acquistata dal Comune di Procida,a seguito della reiezione da parte della sentenza di primo gradodell'eccezione, sollevata dall'ente pubblico per contrastare l'avversadomanda di risarcimento danni da inadempimento delle obbligazionigravanti sul donatario, di estinzione delle obbligazioni modali delladonazione, in ragione del suo acquisto dei beni donati a titolo originario eNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026non derivativo, ed in ragione della mancata riproposizione di taleeccezione da parte del Comune di Procida di apposito appello incidentalesul punto.I motivi sono inammissibili per difetto di interesse ad agire, in quanto,come già illustrato, la sentenza impugnata ha ritenuto estinte leobbligazioni modali originariamente gravanti sul donatario, non solo inragione del factum principis rappresentato dalla soppressione degli entiassistenziali regionali, ma già prima per le ragioni di natura organizzativa-economica come individuate dal giudice di primo grado, ed ha aggiuntoche comunque il Comune di Procida non poteva considerarsi inadempienteall'obbligo di destinare la struttura a suo tempo donata da [OSCURATO:PERSONA] orfanotrofio perché l'aveva destinata a pronto soccorso, ossia ad unoscopo sociale di pari valore a quello assistenziale, consentito dalla L.R.Campania n. 14/1984 per i beni derivati ai comuni campani dallasoppressione degli enti regionali di assistenza ed attribuito alla struttura,quando già era divenuta impossibile per causa non imputabile ladestinazione ad orfanotrofio per le ragioni economico-organizzativeindividuate dal giudice di primo grado.Ne deriva che non essendo state impugnate tali ulteriori rationesdecidendi, l'accoglimento dei motivi non potrebbe comunque portareall'accoglimento della domanda di risarcimento danni degli eredi diVincenzo Sabia, che resterebbe respinta per le altre ragioni estintive delleobbligazioni modali addotte dalla Corte distrettuale, sulla base dellagiurisprudenza di questa Corte già richiamata nel trattare del sesto motivodi ricorso.Per completezza si rileva che comunque, poiché l'eccezione del Comune diProcida di estinzione delle obbligazioni modali per intervenuto acquisto daparte sua dei beni oggetto dell'originaria donazione a favore dell'E.C.A. atitolo originario, e non derivativo, respinta in primo grado, era volta acontrastare la domanda di risarcimento danni per inadempimento di quelleNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026obbligazioni degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta implicitamenterespinta in primo grado e da essi riproposta in appello per asserita omessapronuncia del Tribunale, non poteva ritenersi intervenuto alcun giudicatointerno preclusivo, essendo ancora in contestazione in secondo grado edanche in questo giudizio la domanda risarcitoria.Da ultimo su tali motivi si deve ritenere che - poiché la sentenzaimpugnata nell'affermare che non vi era inadempimento imputabile alComune di Procida dell'obbligazione modale di destinare la strutturaoggetto di donazione ad orfanotrofio per essere stata la stessa adibita adaltro scopo sociale, quello di pronto soccorso, avente valore pari a quelloassistenziale e consentito per i beni pervenuti al Comune per soppressionedell'E.C.A. dalla L.R. Campania n. 14/1984 - implicitamente sia statoriconosciuto, anche in secondo grado, il subentro del Comune di Procidanel contratto di donazione con le relative obbligazioni modali e nei rapportigiuridici relativi ai beni donati, già facenti capo all'ente assistenzialecomunale soppresso, perché altrimenti non sarebbe stato possibilerichiamare la facoltà del Comune di Procida di adibire i beni donati ad unafinalità sociale diversa da quella originaria di orfanotrofio.10) Con il decimo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n. 4) c.p.c., i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 112, 115,116, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere ilgiudice di primo grado – a loro avviso - dichiarato la nullità delladonazione, ritenendo che essa comportasse un inammissibile vincoloobbligatorio perpetuo, assimilabile ad un divieto convenzionale dialienazione nullo ex art. 1379 c.c. e la Corte d'Appello avrebbe omesso diesaminare la corrispondente censura, relativa alla mancata retrocessionedel bene donato, in conseguenza della rilevata nullità.Col tale motivo i ricorrenti assumono che la Corte distrettuale avrebbeomesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'obbligo diNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026motivazione, sul loro quinto motivo di appello (graficamente riportato allepagine 52-53).Con tale motivo i ricorrenti si erano lamentati che il giudice di primogrado, pur avendo ritenuto nella parte finale della sua motivazione chel'atto di donazione del notaio Monda del 21.10.1966, rep. n. 61021, racc.n. 32139, col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva donato all'E.C.A. di Procidal'orfanotrofio ed il terreno annesso, fosse nullo per violazione dell'art.1379 c.c. per avere imposto ai beni donati un vincolo di destinazionepermanente assimilabile ad un divieto convenzionale di alienazione, nonavesse poi tratto le conseguenze di tale nullità, omettendo di condannaregli originari convenuti al rilascio richiesto dagli originari attori.Nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, i ricorrentiavevano poi chiesto anche di dichiarare la nullità del citato atto didonazione per violazione della norma imperativa dell'art. 1379 c.c., conconseguente condanna degli originari convenuti al rilascio in loro favoredei beni donati.Il motivo è infondato.La ragione per la quale la Corte distrettuale non ha riportato il quintomotivo di appello degli attuali ricorrenti, nulla decidendo sul punto, sta nelfatto che nell'atto di appello principale (vedi allegato T, esaminabileperché si lamenta un vizio processuale) i ricorrenti non hanno chiesto didichiarare la nullità della donazione per violazione dell'art. 1379 c.c. e laconseguente condanna dei convenuti al rilascio dei beni donati. Dallalettura della pagina 52 dell'atto di appello emerge, anzi, che gli appellantihanno ritenuto che il giudice di primo grado si fosse limitato a trasporre lemassime di alcune sentenze di questa Corte (Cass. n. 12769/1999 e Cass.n. 3082/1990), che avevano esteso, in via analogica, alle clausoleimpositive di vincoli di destinazione perpetui, l'applicazione dell'art. 1379c.c. sul divieto convenzionale di alienazione, senza assolutamentesoppesare le ricadute che l'applicazione al caso di specie avrebbe potutoNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026determinare, ritenendo che comunque la donazione non fosse in contrastocon quella norma, perché, come chiarito a pagina 54, non conteneva undivieto convenzionale di alienazione ed anzi il vincolo d'indisponibilità erastato rafforzato con atti amministrativi successivi del Comune di Procida.Dalla lettura della pagina 53 dell'atto di appello emerge, poi, l'indicazionedella motivazione sul punto addotta dal giudice di primo grado, comemeramente rafforzativa del rigetto delle precedenti pretese avanzate dagliNella conclusione di tale pagina gli appellanti hanno infine indicato che“nella remota ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte, aderendo all'impostazionedatane dal Giudice a quo in sentenza, ritenesse il contrasto della clausolacon l'art. 1379 c.c. e di conseguenza nullo il contratto di donazione, nonpotrebbe esimersi dal disporre la retrocessione dell'immobile agli attori,così come dai medesimi richiesto in citazione, oltre ovviamente alrisarcimento danni”.Ne deriva che dovendosi desumere il contenuto del motivod'impugnazione dall'atto di appello, e non certo dalla comparsaconclusionale di secondo grado, nella quale per la prima volta, e quinditardivamente, è stato chiesto di dichiarare la nullità per violazione dinorme imperative (l'art. 1379 c.c.) della donazione, gli appellanti si eranolimitati a chiedere che nell'ipotesi, non verificatasi, in cui la Cortedistrettuale avesse rilevato d'ufficio la suddetta nullità della donazione,procedesse alla condanna degli originari convenuti al rilascio dei benidonati ed al risarcimento dei danni in loro favore.Del resto la sentenza di primo grado non solo non conteneva neldispositivo alcuna statuizione di nullità della donazione dell'orfanotrofio,ma solo di rigetto delle varie domande di risoluzione e conseguenziali dirilascio e comunque di risarcimento danni avanzate dagli eredi di VincenzoSabia, solo nella motivazione, a pagina 7, aveva ripetutamente usato ilverbo coniugandolo al condizionale per sottolineare la mera possibilità inNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026via di ipotesi di invocare, secondo le massime richiamate, la nullità delladonazione dell'orfanotrofio per l'imposizione di un vincolo di destinazioneperpetuo per violazione dell'art. 1379 c.c., analogicamente applicabile,senza mai trarne le conseguenze, sicché si trattava di un mero obiterdictum privo di autonoma portata decisoria e quindi non impugnabile.Ciò è confermato dal fatto che i richiami giurisprudenziali sono statieffettuati dalla sentenza di primo grado a conclusione della motivazioneresa, incentratasi piuttosto sulla qualificazione dell'art. 4 della donazionecome modus e non come condizione risolutiva e sull'estinzione delleobbligazioni modali gravanti sulla parte donataria per impossibilitàsopravvenuta non imputabile, ossia su questioni che necessariamentepresupponevano la validità del contratto di donazione, laddove se ilgiudice di primo grado avesse inteso sanzionare con la nullità perviolazione dell'art. 1379 c.c. la donazione in questione, lo avrebbe fatto invia preliminare, senza bisogno di esaminare le proposte domande dirisoluzione, rilascio e risarcimento danni degli originari attori.Conclusivamente il ricorso va rigettato.I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate indispositivo in base al principio della soccombenza, mentre nulla va inproposito disposto per gli intimati che non hanno svolto difese in questafase.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solidoal pagamento in favore del Comune di Procida delle spese del giudizio diNumero registro generale 26575/2020Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 18813/2026Data pubblicazione 09/06/2026legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi,oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 29.1.2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18813/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris