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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05140/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ritenuto il vincolo della continuazione con la precedente condanna patita da [OSCURATO:PERSONA] con sentenza, sempre del Tribunale di Genova, del 10 novembre 2016, ritenuto quest'ultimo il fatto più grave, applicava a quella pena (di mesi 10 di reclusione ed euro 300 di multa) l'aumento di mesi 8 di reclusione ed euro 140 di multa, per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi, il Ferrari, impossessato, al fine di profitto e con violenza sulle cose, di un computer portatile, di buoni pasto e della somma contanti di euro 1.000, sottraendoli dal negozio di parrucchiere di [OSCURATO:PERSONA], forzandone, I'l marzo 2016, la porta di ingresso.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'omessa valutazione della congruità della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In tema di concordato in appello, si è ricordato che: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).2.

Se ne deduce la evidente inammissibilità della censura mossa nel ricorso, censura che risulta, peraltro, anche del tutto generica non essendo state precisate le ragioni della lamentata incongruità della pena.

3. All'inammissibilità del ricorso - decisa senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ritenuto il vincolo della continuazione con la precedente condanna patita da [OSCURATO:PERSONA] con sentenza, sempre del Tribunale di Genova, del 10 novembre 2016, ritenuto quest'ultimo il fatto più grave, applicava a quella pena (di mesi 10 di reclusione ed euro 300 di multa) l'aumento di mesi 8 di reclusione ed euro 140 di multa, per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi, il Ferrari, impossessato, al fine di profitto e con violenza sulle cose, di un computer portatile, di buoni pasto e della somma contanti di euro 1.000, sottraendoli dal negozio di parrucchiere di [OSCURATO:PERSONA], forzandone, I'l marzo 2016, la porta di ingresso. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'omessa valutazione della congruità della pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In tema di concordato in appello, si è ricordato che: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).2. Se ne deduce la evidente inammissibilità della censura mossa nel ricorso, censura che risulta, peraltro, anche del tutto generica non essendo state precisate le ragioni della lamentata incongruità della pena. 3. All'inammissibilità del ricorso - decisa senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13
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